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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5161
Presentato in data: 09/05/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 687 del 04 05 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo

 


RELAZIONE

 

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1- Finalità

L’articolo 1 esplicita l’obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

Lo strumento a tal fine utilizzato è l’abrogazione espressa di leggi e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Articolo 2- Abrogazioni

L’articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Il comma 1 stabilisce che “Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative regionali di cui all’allegato A”.

La formula “Sono o rimangono abrogati...” si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l’effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall’ordinamento regionale non solo le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle leggi, regolamenti e norme implicitamente o tacitamente abrogate.

L’abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali “Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge”: in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all’interprete la valutazione dell’incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.

L’abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.

In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto.

La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l’effetto di “trasformare” le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate. Trattandosi, in questo caso, di un’operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza ex tunc dell’abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.

Il comma 2 stabilisce che “Le leggi e le singole disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa”. Questa previsione ribadisce che, in applicazione del principio del tempus regit actum, i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell’abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell’abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all’applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

Il comma 3 puntualizza che “In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.”. Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell’ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire una apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l’abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc. Tale regola recepisce tra l’altro, l’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l’abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l’eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.

Poiché l’Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3- Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003

La disposizione in esame introduce una modifica all’ articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) prevedendo una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti, da realizzarsi sotto la responsabilità dell’Università degli Studi di Bologna, per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali.

Articolo 4- Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

L’articolo modifica l’articolo 26 comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione).

La modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, a seguito di nota dello stesso dipartimento relativa all’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 2021, contenete in origine la modifica di cui nell’articolato.

L’ originaria formulazione prevista nell’articolo, con la specifica “a tempo indeterminato” qui eliminata, poteva effettivamente dare a adito ad incertezza sull’uniformità del trattamento dei lavoratori, per cui si è stabilito di procedere con questa modifica ad un definitivo chiarimento della specifica volontà della Regione.

Articolo 5- Modifica all’articolo 13 della legge n. 15 del 2013

La modifica normativa proposta è conseguente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2022).

Occorre premettere che la norma statale ha ampliato l’ambito della ristrutturazione edilizia per ammettere gli interventi di demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con incrementi di volumetria, anche per gli edifici ubicati in aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 del Dlgs. n. 42 del 2004.

Tuttavia, detti interventi di ricostruzione, seppur transitati nella ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, sono subordinati dalla disposizione statale al permesso di costruire.

Grazie alla norma che si propone si consente di realizzare anche tali interventi con SCIA, in coerenza con la scelta operata dalla nostra Regione che sin dal 2002 hanno subordinato a questo titolo semplificato tutte le tipologie di ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare esistente.

Pertanto, la modifica normativa all’art. 13 della LR n. 15 del 2013 è volta ad ampliare l’ambito di applicazione della SCIA, che è potestà riconosciuta alle Regioni dall’art. 22, comma 4, del DPR 380 del 2001.

La modifica all’allegato alla LR 15 del 2013, di cui al comma 2, costituisce il mero recepimento della nuova definizione statale di ristrutturazione edilizia sopra richiamata nella corrispondente definizione riportata nel testo legislativo regionale.

Articolo 6- Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

La modifica risponde soprattutto all’esigenza di adeguamento dell’articolo 8 della LR 14/2014 (l’articolo volto ad agevolare la localizzazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi di carattere strategico, oggetto degli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della stessa LR 14/2014), rispetto alla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) ed alla nuova disciplina regionale del contributo di costruzione (DAL 186/2018).

Fin dalla sua origine, l’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014 (“Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” - cd. “Legge Attrattività”) è volto ad agevolare la localizzazione e la realizzazione, nel nostro territorio regionale, dei nuovi insediamenti produttivi di carattere strategico (gli insediamenti oggetto degli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge), tenendo conto dell’obiettivo della riduzione del consumo di suolo, in attuazione dell’omologo obiettivo già definito dall’Unione europea nel 2002 (e rilanciato, da ultimo, con la nuova “Strategia dell’UE per il suolo per il 2030” ).

Il contenuto dell’attuale articolo 8 definisce le agevolazioni e le semplificazioni di carattere urbanistico-edilizio per la localizzazione e la realizzazione degli insediamenti produttivi in questione, in rapporto al sistema di pianificazione urbanistica definito dalla vecchia legge urbanistica regionale L.R. n. 20 del 2020.

Tale legge è stata abrogata e sostituita dalla nuova L.R. n. 24 del 2017 (“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”), che costituisce la nuova legge urbanistica regionale, specificamente improntata all’obiettivo del contenimento del consumo di suolo ed alla promozione degli interventi di riuso e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti. I Comuni della nostra Regione si trovano attualmente impegnati nell’operazione di transizione dai vecchi strumenti urbanistici al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), definito dalla nuova L.R. n. 24 del 2017.

La modifica legislativa qui proposta risponde quindi all’esigenza di adeguare i contenuti dell’articolo 8 della L.R. n. 14 del 2014 alla nuova legge urbanistica regionale, L.R. n. 24 del 2017, ed in particolare, soprattutto, alla natura dei nuovi PUG, basati sulla distinzione tra territorio urbanizzato e territorio non urbanizzato e privi dell’individuazione di aree destinate all’espansione urbanistica.

La proposta modifica dell’articolo 8 tiene peraltro conto anche dell’avvento della nuova disciplina regionale del contributo di costruzione (approvata con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 186 del 2018) e delle recenti modifiche alla legge regionale sulla disciplina edilizia (L.R. n. 15/2013), confermando in ogni caso l’obiettivo di agevolare la localizzazione e la realizzazione degli insediamenti in questione, in linea con quanto previsto dal vigente articolo 8.

La proposta risponde inoltre all’opportunità di semplificazione e chiarificazione del contenuto dell’articolo 8 in questione.

In particolare, il contenuto dei cinque commi dell’attuale articolo 8 viene ripreso, adeguato e riarticolato nei primi due commi proposti: 

-il comma 1 regola l’ipotesi della localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi all’interno del territorio urbanizzato (come individuato dalle norme e dai PUG della nuova legge urbanistica L.R. n. 24 del 2017);

- il comma 2 regola l’ipotesi dei nuovi insediamenti fuori dal territorio urbanizzato.

Viene poi aggiunto il comma 3 che contiene una norma transitoria volta a mantenere il riconoscimento dei benefici previsti dal testo previgente dell’art. 8 ai nuovi insediamenti nelle aree produttive in espansione, limitatamente ai procedimenti di localizzazione avviati in data antecedente al 01.01.2022. Da tale data, infatti, per effetto della nuova legge urbanistica n. 24 del 2017 le previsioni dei piani urbanistici relative ad aree produttive in espansione sono decadute, fatta eccezione per i procedimenti attuativi avviati in precedenza. 

 

Articolo 7- Modifiche all’articolo 7 legge regionale n. 13 del 2018

L’articolo  introduce modifiche al comma 1 dell’articolo 37 “Disposizioni transitorie” della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)), che prevede che “In sede di prima applicazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021.” In forza della modifica apportata, il termine di tale ricognizione slitta al 31 dicembre 2022.

La LR n. 13 del 30 luglio 2018 ha introdotto rilevanti elementi di innovazione alla LR 24/2003. Tra questi, con riferimento alla disciplina della polizia amministrativa locale, all’art. 11 venivano effettuate modifiche disponendo, al comma 3, che “Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale”.

Al successivo art. 14 comma 1 veniva disposto che “La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale” definendo, nei commi successivi del medesimo articolo, le caratteristiche che una struttura di polizia locale deve possedere per essere qualificata come corpo. Tali standard, conformemente a quanto previsto al comma 6, sono stati definiti con DGR 2112/2019 “Direttiva di definizione degli standard dei corpi di polizia locale di cui all’art. 14 della LR. 24/2003, così come modificata dalla LR. 13/2018.

Veniva poi precisato, al comma 7 dell’articolo 14, che le strutture di Polizia Locale che non hanno i requisiti per essere riconosciute come “corpo” siano costituite in “servizio” e che, a tal fine, ogni quattro anni, la Regione proceda ad un monitoraggio per accertarne lo stato.

Si consideri che uno degli elementi che maggiormente qualificano una struttura di polizia locale al fine dell’attribuzione dello stato di corpo è rappresentato dall’entità numerica degli addetti in rapporto al numero di residenti nel suo territorio di competenza e che, negli anni passati il legislatore nazionale aveva posto rilevanti vincoli all’incremento di personale, modificando altresì le norme in materia pensionistica, contribuendo in questo modo alla riduzione degli organici anche delle polizie locali. A questo si aggiunga che, nonostante un allentamento dei vincoli sulle assunzioni di nuovo personale introdotto dal legislatore a partire dal 2020, l’avvento della pandemia da Covid-19 ha ridotto sensibilmente la capacità degli Enti Locali di porre in essere concorsi per l’assunzione di nuovo personale. Tutti fattori che non hanno permesso un adeguamento del numero di operatori di polizia locale negli organici delle strutture, rallentando in modo rilevante la possibilità da parte degli Enti di adeguamento agli standard definiti dalla LR 24/2003.

Tutto questo rende indispensabile la necessità di un intervento tecnico che porti ad un riallineamento del momento in cui effettuare la ricognizione prevista dall’art. 37 della LR 13/2018 con la situazione di fatto determinatasi dall’approvazione del provvedimento ad oggi a seguito degli eventi esterni accaduti, andando ad individuare il 31/12/2022 quale nuova scadenza che consenta agli Enti Locali di applicare le nuove normative sulle assunzioni di personale unitamente all’attenuazione delle criticità correlate alla situazione pandemica.

Articolo 8- Modifiche all’articolo 26 comma della legge regionale n. 24 del 2018

Con questo articolo viene modificato l’articolo 26 comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per l’anno 2019).

La modifica deriva da un accordo con il Dipartimento degli affari regionali, reso necessario dalle osservazioni dello stesso organo rispetto alla legge regionale n. 19 del 2021 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022).

In particolare, la modifica deriva da opinione espressa dal Dipartimento, che ritiene la citata legge regionale n. 2 del 1997 possa risultare ad oggi superata, di qui la necessità di sostituire il riferimento alla legge regionale con la vigente normativa nazionale.

Articolo 9- Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021

La modifica introdotta dall’articolo deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali sulla base di osservazioni del Ministero della Transizione ecologica che rilevava un possibile contrasto con il decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/2001, ancora non pubblicato al tempo dell’adozione della legge regionale

Per evitare qualsiasi problematica anche futura, si è deciso di procedere ad un chiarimento ulteriore della definizione sostituendo il termine “idonee” con il termine “ammissibili”.

Articolo 10- Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022

Questa disposizione prevede due modifiche all’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale) che derivano da un accordo con il Dipartimento degli affari regionali, reso necessario dalle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato.

In particolare, l’errata indicazione dell’anno di riferimento per il bilancio, dovuto al protrarsi dell’esame in Assemblea legislativa, iniziato alla fine del 2021 e proseguito fino al 2022, ha comportato l’obbligata variazione del triennio di riferimento, da 2021-2023 a 2022-2024.

Tale modifica ha avuto come diretta conseguenza l’indicazione espressa degli oneri finanziari al comma 1, onde fugare qualsiasi dubbio relativo alla copertura della norma.

Capo III

Cultura

Articoli da 11 a 16

I seguenti sei articoli (11-12-13-14-15-16) di questo capo sono tutti relativi a modifiche della legge 18 del 2000 che regolamenta Musei, biblioteche, archivi storici e beni culturali.

Le modifiche sono rese necessarie dalla soppressione dell’IBACN e da un adeguamento, anche terminologico, al Codice dei beni culturali, che è normativa successiva.

Articolo 11- Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

La L.R. 18/2000 ha il limite generale di essere antecedente al Codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.). Le modifiche eliminano i riferimenti a norme abrogate con l’entrata in vigore del Codice o inseriscono i riferimenti alle norme del Codice stesso.

Questo articolo contiene modifiche all’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

Più specificamente il comma 4 è soppresso perché del Titolo IV, capo V del Dlgs 112/1998 sopravvivono solo gli art. 149 (Funzioni riservate allo Stato) e 151 (Biblioteche pubbliche universitarie); il comma 5, lett. b) è modificato con l’introduzione del rinvio alla definizione di ‘bene culturale’ del Codice, in luogo di quella dell’abrogato art. 148 del D.lgs. 112/1998.

Articolo 12- Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000

Questo articolo contiene modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

Nel comma 1 è cassato il rinvio all’abrogato art. 148 lett. a) del Dlgs 112/1998 ed è sostituito dal rinvio al pertinente articolo del Codice dei Beni culturali (art. 10); nel comma 3 è cassato il rinvio alla Commissione prevista dall’abrogata art. 154 del Dlgs 112/1998.

Articolo 13- Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000

L’ articolo contiene diverse modifiche all’articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

La sostituzione della parola “standard” con le parole “livelli minimi uniformi di qualità” è un adeguamento al lessico del Dlgs 42/2004. La soppressione dei riferimenti all’IBACN è naturalmente l’esito della soppressione dell’Istituto ai sensi della L.R. 7/2020.

Il comma 6 è cassato in quanto superato dall’articolo 114 del medesimo Dlgs e dalle derivate modalità di accreditamento fissate per i musei dal DM 21 febbraio 2018 n. 113.

Articolo 14- Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000

Questo articolo contiene diverse modifiche all’articolo 12 comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

In particolare, il comma è modificato con l’eliminazione del riferimento all’IBACN e con la sostituzione della parola “standard” con le parole “livelli minimi uniformi di qualità” per le ragioni sopra esposte.

Articolo 15- Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000

Questo articolo contiene diverse modifiche all’articolo 14 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

Il comma 3 è soppresso in quanto l’art. 150 del D.Lgs 112/1998 cui si riferisce è stato abrogato.

Articolo 16- Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000

Questo articolo contiene diverse modifiche all’articolo 15 comma 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

Il comma è modificato con l’eliminazione del riferimento all’IBACN e con la sostituzione della parola “standard” con le parole “livelli minimi uniformi di qualità” per le ragioni sopra esposte.

 

Capo IV

Sviluppo economico

Articoli da 17 a 22

Le proposte di modifica alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” si compongono di sei articoli (17-18-19-20-21-22)  e nascono dalla necessità di coordinare la presente legge regionale con le disposizioni previste dalla legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna” che ha previsto la fusione delle società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. nella società ART-ER s.c.p.a., al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.

Altre modifiche apportate alla legge sono state determinate da significativi cambiamenti che hanno coinvolto il sistema regionale dell’innovazione e dei soggetti coinvolti intervenuti successivamente all’approvazione della legge 7/2002.

Innanzitutto, con l'approvazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), la Regione Emilia-Romagna ha definito un quadro strategico di azioni coordinate, realizzato per la prima volta nel periodo di programmazione 2014-2020 e poi confermato anche nella programmazione 2021-2027, mirato al rafforzamento competitivo del sistema produttivo e alla crescita occupazionale.

La S3, infatti, è lo strumento che dal 2014 le Regioni e i paesi membri devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio. 

La strategia prende avvio da quanto già realizzato attraverso la Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, coordinata da ARTER e costituita da laboratori di ricerca industriale e centri per l’innovazione, la cui funzione è quella di veicolare le grandi tecnologie abilitanti chiave per l’innovazione verso il sistema produttivo, ricombinandole in modo multidisciplinare per orientarle allo sviluppo di specifiche soluzioni tecnologiche rivolte ai sistemi industriali.

Attraverso la Strategia di Specializzazione intelligente si punta a:

-favorire il processo di specializzazione dei sistemi produttivi con riferimento alle priorità tecnologiche individuate dalla S3, per non disperdere risorse, duplicare azioni e dunque massimizzare l'impatto sulle filiere produttive regionali;

-favorire un più efficace dialogo con le imprese, capace di moltiplicare le opportunità di collaborazione e di rafforzare la partecipazione regionale ai programmi di ricerca nazionali, europei ed internazionali;

-costruire una maggiore integrazione fra laboratori, centri per l’innovazione e sistema produttivo per favorire la stabilità e la sostenibilità dei laboratori, superando le sovrapposizioni in ottica di accrescere la massa critica dei singoli soggetti e favorire i processi di stabile integrazione tra questi;

-coordinare le politiche per la ricerca e l’innovazione con quelle per la formazione professionale, l’internazionalizzazione e lo sviluppo imprenditoriale per il rafforzamento dei sistemi produttive.

Con l’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente è emersa la necessità di promuovere nuove forme di relazione fra i soggetti pubblici e privati regionali coinvolti nelle attività di ricerca e di innovazione, questa necessità ha portato nel 2017 alla costituzione dei Clust-ER, ossia di Associazioni composte di soggetti di ricerca e di imprese focalizzati sugli ambiti tematici prioritari della S3, che rappresentino una massa critica di competenze interdisciplinari e di capacità innovative. La prima delibera che ha predisposto un finanziamento ai Clust-ER è la deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 22 maggio 2017 recante “Approvazione dell’avviso sulle modalità per la concessione di finanziamenti alle associazioni per lo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna”.

I Clust-ER sono dunque funzionali ad un percorso di evoluzione della Rete Alta Tecnologia orientato alla qualificazione ed alla razionalizzazione (crescita della massa critica, integrazione e aggregazione, sviluppo delle competenze), ma anche all’implementazione della Strategia di Specializzazione Intelligente.

Il ruolo dei Clust-ER è cresciuto con il tempo, e hanno dimostrato di essere un attore importante nelle politiche di promozione di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico promosse dalla regione per questo motivo si è ritenuto importante aggiornare la legge 7/2002 sia rispetto al nuovo framework concettuale di riferimento rappresentato dalla Strategia di specializzazione intelligente così come confermata dalla deliberazione di Giunta DGR n. 680/2021 e successiva deliberazione assembleare n. 45/2021.

Articolo 17- Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

L’articolo introduce tra le finalità al comma 1 lettera c) il sostegno della Regione alla nuova Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione con DGR 45/2021 in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.

Dopo l'approvazione della Giunta regionale del 10 maggio 2021, la Strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 è stata approvata dall'Assemblea legislativa il 30 giugno 2021. Una volta ricevuto il via libera dalla Commissione europea, la Strategia sarà parte integrante del Programma regionale Fesr 2021-2027.

La strategia di cui è stata approvata nelle more del processo di adozione del regolamento sulle disposizioni comuni, ora Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Articolo 18- Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002

L’articolo inserisce la definizione di Clust-ER 

Articolo 19- Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002

L’articolo prevede che i programmi regionali in tema di attività produttive e per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico siano coordinati con la strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.

Articolo 20- Inserimento dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 7 del 2002

L’articolo introduce l’articolo 7-bis che prevede il supporto della Regione ai Clust-ER, prevedendone il coordinamento in capo ad ART-ER

Articolo 21- Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002

L’articolo sostituisce semplicemente la nuova società Art-ER dalla precedente Aster

Articolo 22- Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002

L’articolo abroga l’art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002 che dettava la disciplina della partecipazione della Regione alla società Aster Scpa e ne definiva gli atti di programmazione e affidamento delle attività. Tale articolo 11, a partire dal 1° maggio 2019, data nella quale le società fuse Aster ed Ervet hanno dato vita alla nuova società denominata “ART-ER S.cons.p.a” ai sensi della Lr 1/2018, è oramai superato.

Articolo 23- Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 del 2019

Articolo 24 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 del 2019

Gli articoli 23 e 24 in esame contengono modifiche della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (INVESTIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METEOROLOGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO).

In particolare, con l’articolo 23 viene inserito un nuovo comma 1-bis all’articolo 4, che consente di sostenere gli accordi e le collaborazioni con enti di ricerca, nazionali, europei e internazionali negli ambiti di big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico, attraverso il riconoscimento di specifici contributi. La Giunta stabilisce modalità e termini per la loro concessione.

Con l’articolo 24 viene inserita una modifica nell’articolo 15 (norma finanziaria) l’autorizzazione a sostenere gli oneri derivanti dall’articolo 4 della medesima legge regionale, con i nuovi commi 4-bis e 4-ter.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 - Norma transitoria

A seguito della fusione delle società Aster scpa ed Ervet s.p.a. nel nuovo soggetto ART-ER s.c.p.a., ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n.1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) sono abrogate le relative leggi istitutive delle stesse società. Pertanto, con questo articolo è dettata la normativa transitoria al solo fine di salvaguardare le programmazioni ancora in corso. Ne consegue la necessità di una espressa previsione normativa che faccia salvi i contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l’assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2018, prevedendo che producano effetti fino alla loro conclusione.

Articolo 26 - Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare

La Regione Emilia-Romagna, per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell’aria e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari, intende promuovere misure di intervento comuni coordinate con le altre regioni del bacino padano, per fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito. In coerenza con le politiche comunitarie promuove, anche mediante azioni congiunte con le altre regioni del bacino padane, ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed agli standard di sicurezza informatica, accordi per la condivisione di un sistema integrato per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida.

La Regione Lombardia per il miglioramento della qualità dell’aria ha avviato il progetto sperimentale MoVe-In che prevede una modalità innovativa per il controllo delle emissioni dei veicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato tramite l’istallazione sul veicolo di una scatola nera (black-box), fornita da operatori privati TSP (Telematic Service Provider).

È un servizio tramite il quale i cittadini proprietari di veicoli soggetti a limitazioni della circolazione possono richiedere una deroga chilometrica ai divieti vigenti, monitorabile in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato. I proprietari dei veicoli inquinanti – stipulando un apposito contratto – possono far installare, da un soggetto privato specializzato (TSP), un dispositivo (black box) a bordo dei propri veicoli che consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. In regione Lombardia chi aderisce al progetto, previo accesso mediante identità SPID o carta nazionale dei servizi (CNS), si registra sulla piattaforma informatica dedicata, gestita da Aria S.p.A. (società in-house di Regione Lombardia che gestisce il sistema informatico del servizio Move-In), inserendo i dati del veicolo di cui è proprietario, i propri dati anagrafici e quelli di contatto (posta certificata o e-mail). E dopo tale registrazione, l’utente può scegliere un TSP tra quelli accreditati per l’installazione del dispositivo.

Tanto premesso, l’articolo in questione è volto a legittimare il trattamento dei dati necessari all’adesione della Regione al suddetto progetto della Regione Lombardia MoVe-In, il quale prevede un trattamento di dati personali su larga scala, che presenta rischi elevati per i diritti e libertà degli interessati, in considerazione del fatto che comporta anche un processo decisionale automatizzato, con effetti significativi sugli interessati (ai quali viene impedito, in caso di raggiungimento della soglia prefissata, di circolare nelle zone individuate), fondato su dati, relativi all’ubicazione e agli spostamenti, aventi carattere personale, raccolti attraverso il monitoraggio sistematico del veicolo utilizzando nuove tecnologie, è pertanto necessario prevedere una base giuridica per il trattamento dei dati personali.

 


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono altresì dettate disposizioni di adeguamento normativo in materia di sviluppo economico e cultura.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. All’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), al comma 3-bis le parole “ASTER di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)” sono sostituite dalle parole “ ART-ER di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n.1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna)”.

 

2. Nell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente comma 3-quater:

 

“3- quater. La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti”.

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

 

1. Nell’articolo 26 comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), nel secondo e ultimo periodo, le parole “a tempo indeterminato” sono soppresse.

 

Art. 5

Modifica all’articolo 13 della legge n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 13, comma 1-bis della legge 30 luglio 2015, n. 13 (Semplificazione della disciplina edilizia), le parole “conservativa pesante”, sono soppresse.

 

2. Alla lettera f) punto a) dell’allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 dopo le parole “n. 42” sono aggiunte le seguenti “, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo”.

 

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

 

1. L’articolo 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n.14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito con il seguente:

 

“Art. 8

Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi

 

1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

 

2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio non urbanizzato, nel rispetto della legge regionale n. 24 del 2017 e delle seguenti ulteriori disposizioni:

 

a) nelle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti del territorio urbanizzato di cui al comma 1;

 

b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della L.R. n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all’articolo 60, comma7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);

 

c) l’accordo di programma disciplina, tra l’altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.

 

3. In via transitoria, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al sistema di pianificazione definito dalla L.R. n. 24 del 2017, per i nuovi insediamenti produttivi oggetto di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo dei collegati procedimenti avviati entro il primo gennaio 2022 per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive, permane, fino alla loro completa realizzazione, la riduzione della metà del contributo di costruzione e la possibilità per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 37 legge regionale n. 13 del 2018

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) le parole “la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2022”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per l’anno 2019) le parole “dell' articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021

 

1. Nell’ articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2021, n.14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n.2 del 1998, n.40 del 2002, n.2 del 2019, n. 9 del 2021 e n.11 del 2021), la parola “idonee” è sostituita con la parola “ammissibili”.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo le parole “della presente legge” viene aggiunta la locuzione “, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l’esercizio 2023,”;

 

b) le parole “del bilancio di previsione 2021-2023” sono sostituite dalle seguenti: “del bilancio di previsione 2022-2024”.

 

2. Al comma 3 la locuzione “Per gli esercizi successivi al 2023” è sostituita dalla seguente: “Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi”.

 

Capo III

Cultura

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è soppresso.

 

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000, alla lettera b), le parole “dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D. Lgs. n.112/1998 ad esclusione degli istituti culturali”, sono soppresse.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole “alla lett. a) dell’art. 148 del D.Lgs 112/1998”, sono sostituite con le parole “di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole “valutati gli orientamenti della Commissione di cui all' art. 154 del D.Lgs. 112/1998“sono soppresse.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 10

Obiettivi qualità

 

1. La Regione, al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli addetti.

 

2. Tali livelli minimi uniformi di qualità sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell’art. 6 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.

 

3. I livelli minimi uniformi di qualità si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.

 

4. La Regione recepisce i livelli minimi uniformi definiti a livello nazionale previa intesa in Conferenza unificata. In mancanza di questi fa riferimento, per l’elaborazione dei livelli minimi uniformi di qualità, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.

 

5. Il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità è condizione per la concessione è criterio per la determinazione dei contributi previsti dalla presente legge.”

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“4. Le biblioteche e gli archivi partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi”.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge n. 18 del 2000 è abrogato.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge n. 18 del 2000 è sostituito con il seguente:

 

”5. I musei partecipano, alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi”.

 

Capo IV

Sviluppo economico

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), alla lettera c), dopo le parole “innovazione tecnologica” è aggiunta la seguente frase: “, per l’attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196”.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera g-bis):

 

“g-bis) Clust-ER, è una comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna“.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “Il Consiglio Regionale” sono sostituite dalle parole “L’Assemblea Legislativa”;

 

b) dopo le parole “di cui agli articoli 4, 5 e 6,” sono aggiunte le seguenti parole: “in coerenza con quanto previsto dalla strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.”

 

2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole “dal Consiglio Regionale” sono sostituite dalle parole “dall’Assemblea Legislativa”.

 

Art. 20

Inserimento dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n.7 del 2002 è inserito il seguente articolo:

 

“Art.7-bis

Promozione dei Clust-ER

 

1. Al fine di sostenere, nell'ambito della strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, il raccordo tra mondo produttivo, ricerca innovazione e alta formazione, la Regione promuove l'attività delle associazioni Clust-ER, riconoscendone il coordinamento in capo ad ART-ER s.c.p.a.

 

2. La Regione sostiene i programmi e i progetti dei Clust-ER, negli ambiti di interesse prioritari identificati dalla strategia di specializzazione intelligente, individuando le aree ad alto potenziale di sviluppo. “

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002, la parola “Aster” è sostituita dalla parola “ART-ER “.

 

Art. 22

Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è abrogato.

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 del 2019

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2019, n.7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, metereologica e cambiamento climatico), è inserito il seguente comma:

 

“1-bis. La Regione potrà inoltre sostenere le attività degli enti oggetto degli accordi e delle collaborazioni di cui al comma 1, attraverso il riconoscimento ai medesimi enti di specifici contributi, le modalità e i termini per la concessione di tali contributi sono stabiliti con atti di Giunta”.

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 del 2019

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n.7 del 2019, è inserito il seguente comma:

 

“4-bis.  Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:

 

- esercizio 2022 euro 400.000,00;

 

- esercizio 2023 euro 650.000,00;

 

- esercizio 2024 euro 650.000,00.

 

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie”.

 

2. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 15 della legge regionale n.7 del 2019, è inserito il seguente comma:

 

“4-ter. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2)”.

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 25

Norma transitoria

 

1. I contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l’assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 2018, n.1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) producono effetti fino alla loro conclusione.

 

Art. 26

Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare

 

1. La Regione Emilia-Romagna al fine di assicurare il rispetto degli obblighi dell’Unione europea in materia di qualità dell’aria, e per assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.

 

2. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli, e per effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, la Regione può utilizzare impianti di rilevazione telematica volti a monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, per individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano Aria Integrato Regionale.

 

3. Per le finalità riportate al comma 2, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo ulteriori percorrenze dei veicoli stessi rispetto ai vigenti divieti, condizionandole all’ effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.

 

4. Le operazioni di trattamento dei dati personali, finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici, per effettuare i necessari controlli e per monitorare l'efficacia delle misure predisposte, sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

5. La Regione Emilia-Romagna, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove con le altre Regioni del bacino padano accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata da altri titolari che adottino misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo  n. 196 del 2003.

 


 

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