Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

Share
Oggetto n. 5752
Presentato in data: 29/09/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario". (Delibera di Giunta n. 1617 del 28 09 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI PER L’ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL’EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO

 


RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge la Regione promuove la stabilità istituzionale degli enti locali e in particolare mira a ottenere la stabilità finanziaria dei comuni che si trovano in situazioni di squilibrio finanziario e favorisce misure mirate al superamento di dette situazioni finanziarie.

L’istituzione di un fondo di erogazione a sostegno dei comuni in squilibrio finanziario ha lo scopo di superare le situazioni di squilibrio e prevenire il dissesto finanziario. Le strutture regionali competenti sono, inoltre, investite di attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali, in particolare, di interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e di ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria.

La legge promuove lo sviluppo degli strumenti informativi di libero accesso già in essere.

I destinatari del Fondo sono i comuni in situazione di predissesto che abbiano cioè deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e quei comuni che devono adottare misure correttive allo scopo del ripristino dell’equilibrio, in ragione degli esiti dei controlli della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 148-bis TUEL. Possono essere altresì destinatari del fondo quei comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati con delibera di Giunta regionale.

Le modalità, i criteri, la ripartizione e la destinazione delle risorse sono stabilite con delibera di Giunta, la quale potrà tener conto anche della dimensione demografica dell’ente beneficiario.

Sono state definite determinate categorie di comuni escluse dalla partecipazione al Fondo poiché ricadono in uno o più casi delineati dagli articoli 141, (ad esclusione del comma 1, lettera b), numero1)), 227, comma 2-bis e 143 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs.267/2000) o poiché si ritrovano in dissesto finanziario.

I comuni contemplati dal progetto di legge, qualora interessati, possono fare richiesta di partecipazione al Fondo tramite manifestazione di interesse, a seguito di avviso pubblicato indetto dalla Giunta Regionale. La concessione dei contributi del Fondo è vincolata alla sottoscrizione di un accordo con la Regione Emilia-Romagna ex art.15 l.241/1990, denominato “Accordo di Programma”, definito dall’articolo 3 del presente progetto di legge.

In particolare, l’accordo di programma individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari. L’accordo consente, quindi, di accompagnare i comuni coinvolti in processi di riordino, in adozione di misure organizzative e nel potenziamento della propria gestione tributaria e contabile.

Al fine di valutare le manifestazioni di interesse e il corretto adempimento dell’accordo di programma è istituita una Commissione tecnica di valutazione, la cui composizione e funzionamento sono decisi con delibera di Giunta regionale. È peraltro previsto un meccanismo di silenzio-assenso sulla verifica della realizzazione delle azioni previste in accordo di programma.

Sono state inoltre previste misure finanziarie straordinarie per gli enti locali di nuovo ingresso nella Regione Emilia-Romagna. Al fine di consentire la compiuta transizione nell’ordinamento regionale la Giunta, infatti, può definire modalità di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso.

La norma finanziaria prevede come fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

È stata inserita nel progetto di legge una clausola valutativa che consente il controllo dell’attuazione del Fondo di erogazione e delle misure straordinarie da parte dell’Assemblea legislativa.

L’articolo 1 individua le finalità della legge e ne declina gli obiettivi.

L’articolo 2 istituisce il Fondo e ne regola l’accesso. Individua i soggetti che possono partecipare al fondo, prevede le cause di esclusione, le condizioni per la concessione dei contributi e la loro revoca.

L’articolo 3 regola la stipulazione di un accordo amministrativo tra Regione e singolo comune allo scopo della concessione dei contributi riconosciuti e al fine di ripristinare gli equilibri economici-finanziari dell’ente locale.

L’articolo 4 istituisce la Commissione tecnica di valutazione e ne individua le finalità. Verifica la relazione sullo stato di realizzazione delle azioni previste nell’accordo amministrativo siglato tra la Regione e il Comune. Prevede il meccanismo di silenzio-assenso di verifica della realizzazione delle azioni dell’accordo di programma.

L’articolo 5 prevede la promozione di un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale e il supporto ai comuni con analisi finanziarie e con attività di assistenza, in particolare per: interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e l’ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria.

L’articolo 6 prevede l’erogazione di misure finanziarie straordinarie allo scopo di consentire la compiuta transizione nell’ordinamento regionale dei comuni di nuovo ingresso.

L’articolo 7 indica come far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.

L’articolo 8 contempla la clausola valutativa che assegna, tra l’altro, il compito alla Giunta regionale di presentare alla competente commissione assembleare una relazione che contiene informazioni: sulle somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario; sul numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate; sull’attuazione degli accordi di programma di cui all’articolo 3 ed i risultati ottenuti; sulle eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione del Fondo di erogazione; è prevista, altresì, una relazione da parte della Giunta sull’attuazione delle misure straordinarie.

L’articolo 9 dispone l’entrata in vigore della presente legge regionale dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 


Art. 1

Finalità della legge

 

1. La presente legge detta disposizioni al fine di favorire la stabilità del sistema istituzionale degli enti locali della Regione, in particolare allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria dei comuni.

 

2. L’obiettivo del presente intervento normativo è prevenire nei comuni situazioni di dissesto finanziario e favorire l’adozione di misure mirate al superamento delle situazioni di squilibrio finanziario.

 

Art. 2

Istituzione del Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario

 

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e dell’articolo 3 della Costituzione e in considerazione delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito il “Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario” destinato ai comuni della Regione Emilia-Romagna che si trovano in situazione di squilibrio finanziario allo scopo di prevenire il dissesto finanziario e di ripristinare gli equilibri finanziari.

 

2. I beneficiari dei contributi straordinari del citato fondo sono:

 

a) i comuni che hanno deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

 

b) i comuni che hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 148-bis del medesimo decreto legislativo;

 

c) i comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati dalla Giunta.

 

3. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, di ripartizione, di destinazione e le modalità di liquidazione dei contributi dello stesso che potranno eventualmente essere ponderati anche da situazioni di fragilità socioeconomico territoriale, di disagio strutturale, tenuto conto della dimensione demografica dei comuni. La Giunta regionale può adeguare i criteri, le modalità di ripartizione e destinazione dei contributi in occasione dell’emanazione di avviso pubblico annuale.

 

4. I comuni interessati possono chiedere di partecipare al Fondo tramite manifestazione di interesse a seguito dell’avviso pubblico di cui al comma 3.

 

5. La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione dell’“Accordo di Programma” di cui all’articolo 3. I comuni non possono presentare una nuova manifestazione di interesse per la durata dell’“Accordo di Programma” già sottoscritto.

 

6. Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i comuni che ricadono:

 

a) in uno o più casi indicati dall’articolo 141, ad esclusione del comma 1, lettera b), numero 1) del decreto legislativo n. 267 del 2000;

 

b) nel caso dell’articolo 227, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo;

 

c)nel caso dell’articolo 143 del medesimo decreto legislativo.

 

7. Sono, altresì, esclusi quei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o quei comuni ai cui consiglieri è stata notificata la lettera del Prefetto di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

8. Il contributo può essere revocato qualora il comune beneficiario non adempia ad una o più azioni convenute nell’“Accordo di Programma”. Il contributo è, altresì, revocato qualora il comune beneficiario incorra in una delle situazioni descritte al comma 6 di cui sopra.

 

Art. 3

Accordo di Programma

 

1. I comuni, a seguito dell’accoglimento della manifestazione di interesse, stipulano un accordo con la Regione ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), denominato “Accordo di Programma”. L’“Accordo di Programma”, di durata massima triennale, individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari.

 

2. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, lo schema-tipo di “Accordo di Programma”.

 

3. Il contributo concesso è destinato a quanto previsto dall’“Accordo di Programma”.

 

4. A conclusione di una o più azioni previste nell' “Accordo di Programma” il comune produce una relazione sull'avvenuta realizzazione delle stesse.

 

Art. 4

Commissione tecnica di valutazione e verifica delle azioni

 

1. La Giunta regionale istituisce, definendone la composizione ed il funzionamento, la Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse e di verifica della realizzazione dell’“Accordo di Programma”. La partecipazione alla Commissione tecnica non comporta oneri finanziari per la Regione e non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

 

2. La Commissione tecnica di valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui all’articolo 3, comma 4, notifica al Comune interessato le proprie osservazioni. Trascorsi i trenta giorni del periodo precedente senza che la Commissione abbia notificato le proprie osservazioni la verifica sulla realizzazione delle azioni dell’“Accordo di Programma” è superata con esito positivo.

 

Art. 5

Assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali

 

1. La Regione promuove un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale. È predisposta una piattaforma informatica in grado di rappresentare i principali valori contabili degli enti locali di modo da creare indicatori ed alert finalizzati alla prevenzione di situazioni di gravi squilibri finanziari dei comuni.

 

2. La Regione supporta i comuni con analisi finanziarie anche connesse ai fondi statali.

 

3. Le strutture regionali competenti svolgono attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali ed in particolare:

 

a) interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio;

 

b) ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria.

 

Art. 6

Misure finanziarie straordinarie per i nuovi comuni della Regione Emilia-Romagna

 

1. Allo scopo di consentire la compiuta transizione nell’ordinamento regionale, la Giunta può definire modalità per l’erogazione di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso in Regione Emilia-Romagna da non oltre tre anni dall’avvenuta entrata in vigore della legge regionale in attuazione della legge nazionale di distacco.

 

Art. 7

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000.00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2024, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

 

Art. 8

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione del Fondo di erogazione della presente legge e sulle misure straordinarie di cui all’articolo 6 e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

 

a) relativamente all’attuazione del Fondo di erogazione:

 

1) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario del Fondo di erogazione;

 

2) il numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate;

 

3) l’attuazione degli accordi di programma di cui all’articolo 3 ed i risultati ottenuti;

 

4) le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione del Fondo di erogazione.

 

b) relativamente all’attuazione delle misure straordinarie di cui all’articolo 6:

 

1) declinazione delle modalità di erogazione delle misure straordinarie;

 

2) somme stanziate, numero dei destinatari e importo dei finanziamenti concessi distinti per comune beneficiario;

 

3) eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione delle misure straordinarie.

 

2. I comuni beneficiari dei contributi, di cui all’articolo 1, comma 3, comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti del Fondo e delle misure straordinarie della presente legge.

 

3. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle azioni realizzate degli accordi di programma rispetto alle finalità del Fondo definite dall’articolo 1 della presente legge e delle misure straordinarie di cui all’articolo 6 e i benefici conseguiti dai comuni che hanno beneficiato dei contributi straordinari della presente legge.

 

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 


Espandi Indice