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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6016
Presentato in data: 22/11/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023". (Delibera di Giunta n. 2035 del 21 11 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2023

 


RELAZIONE

 

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

 

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.

 

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme  ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2023 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023” risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

 

Art. 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2023. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR)per il 2023, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

 

Capo I

 

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

 

Art. 2 - Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai Comuni ai sensi della normativa previgente

 

L’articolo in esame trasferisce alla Regione la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti “orfani” di cui al  decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2020, n. 269 e  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviati dai Comuni ai sensi dell’articolo 17 del previgente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e tuttora in corso, specificando che la Regione li gestirà attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in conformità all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

Tali procedimenti, in quanto già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, erano rimasti di competenza dei Comuni per effetto dell’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale).

Il presente articolo risponde all’esigenza di allocare oggi la gestione di tali procedimenti al livello amministrativo più adeguato, considerati gli adempimenti necessari per l’attuazione del Programma di finanziamento nazionale di cui al citato decreto ministeriale n. 269/2020 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In base all’assetto che la Regione si è data con la LR 13/2015, le funzioni in materia di siti contaminati sono appunto attribuite alla Regione, che in merito alle stesse esercita direttamente le attività di indirizzo, di pianificazione, di programmazione e di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, mentre esercita le attività gestionali attraverso ARPAE.

 

Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

 

L’articolo in esame introduce una disposizione transitoria in materia di durata delle autorizzazioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, tenuto conto delle non prevedibili difficoltà incontrate dagli operatori economici nel contesto della crisi conseguente alla situazione contingente internazionale dovuta alla guerra in Ucraina e all’incremento dei costi di beni e servizi, oltre che alla precedente emergenza pandemica, che hanno comportato oggettivi e comprovati ostacoli nel rispetto delle tempistiche previste dalle rispettive autorizzazioni.

In considerazione di tale contesto, la norma prevede che il termine della durata della proroga delle autorizzazioni previsto al comma 3 dell’articolo 15 della medesima legge è incrementato di un ulteriore anno. La disposizione dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024, trovando effetto anche per le proroghe, la cui efficacia sia ancora in corso, già assentite alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.

 

Art. 4 - Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque

 

L’articolo in esame introduce una norma transitoria, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico da parte delle Autorità di Bacino Distrettuali.

Nello specifico è previsto che nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi l’amministrazione competente – attualmente individuata nella Regione che svolge la funzione attraverso  ARPAE ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) - è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in particolare del regio decreto 11 dicembre 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità che stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.

 

Capo II

 

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

 

Art. 5 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002

La recente crisi connessa ai costi energetici ha determinato, in particolare per le imprese i cui impianti assorbono un quote elevate di energia elettrica, e quindi anche per le imprese che gestiscono gli impianti di risalita nel nostro Appennino, oltre ad un aumento dei costi e anche ad una loro diversa composizione con un aumento dei costi di energia rispetto al totale dei costi.

Si evidenzia altresì che l’incidenza dei costi di consumo di energia rispetto al totale complessivo delle spese è andato progressivamente aumentando, anche prima del caro energia in ragione della incidenza significativa su tali costi del funzionamento degli impianti di innevamento derivante da una modificazione dell’andamento delle precipitazioni nevose.

Per questo motivo con la seguente modifica legislativa si intende incrementare il tetto massimo delle spese di elettricità in proporzione al totale delle spese ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera i-bis, della legge regionale n. 17 del 2002. Tale linea di finanziamento prevede contributi ai gestori degli impianti per la copertura di parte delle spese di gestione connesse alla sicurezza degli impianti e al momento è previsto un tetto massimo ammissibile delle spese di elettricità in proporzione al totale delle spese ammissibili del 50% che si intende incrementare al 75%.

 

Art. 6 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004

 

Art. 7 - Introduzione dell’art 15-bis nella legge regionale n. 16 del 2004

 

Con le modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004, che detta la disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità, si introduce la nuova tipologia ricettiva di area di sosta temporanea in tenda a servizio di percorsi escursionistici e cicloturistici.

Abbiamo assistito negli ultimi tempi anche a seguito delle diverse abitudini conseguenti alla pandemia COVID -19, ad uno sviluppo del turismo escursionistico con la riscoperta degli ambienti naturali di prossimità, alla riscoperta e nascita di percorsi di pellegrinaggio e infine allo sviluppo di nuovi percorsi ciclabili, che possono rappresentare, in diversi casi, anche una opportunità di sviluppo economico in aree marginali per le realtà locali.

Questa nuova declinazione di un turismo lento a contatto con la natura, la cultura e con la storia si sta sviluppando in modo abbastanza rapido ed interessa aree spesso isolate non adeguatamente strutturate con mancanza di servizi di supporto, in particolare dei servizi ricettivi, ha determinato l’esigenza di pensare a nuove modalità di ricettività che consentano, ove si rilevi una effettiva carenza di servizi, di coniugare le esigenze del turista escursionista o cicloturista con il rispetto dell’ambiente.

Al fine di soddisfare tale esigenza, con la presente modifica normativa si consente ai Comuni, di individuare zone in cui è possibile realizzare aree di sosta temporanea, con la funzione di punti tappa, per consentire la sosta temporanea ed il pernottamento in tenda da parte dei turisti escursionisti e cicloturisti, ove i Comuni stessi rilevino una esigenza di realizzare questo tipo di servizio, in quanto non sono presenti altre forme di ricettività in prossimità o tali servizi non siano sufficienti o idonei a soddisfare le richieste.

Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 si introduce pertanto in elenco una nuova tipologia ricettiva con la lettera: “c) bis aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici”.

Con l’art. 15-bis si disciplina questa nuova tipologia ricettiva, prevedendo che i Comuni, attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante regionale dei Cammini e dalle Ciclovie di interesse regionale, possano  individuare zone, in aree caratterizzate da carenza di ricettività ed al di fuori delle aree protette (ovvero in aree protette purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli Enti preposti alla tutela),  in cui realizzare aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici. Dette aree potranno essere realizzate e gestiste direttamente dal Comuni ovvero in convezione con altri soggetti pubblici e privati. Si demanda a delibera di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta e dei requisiti generali e di servizio che dette aree devono garantire.

Conseguentemente è necessario modificare l’art. 41 “Campeggi temporanei e divieto di campeggio libero” della medesima legge regionale per consentire detta nuova tipologia.

 

Art. 8- Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 16 del 2004

 

La disposizione introduce modifiche all’art 41  della legge regionale 16 del 2004 rubricato “Campeggi temporanei e divieto di campeggio libero” ,la prima è conseguenza dell’introduzione in legge dell’articolo 15-bis;  la seconda modifica è necessaria per chiarire che la deroga al divieto di campeggio libero, consistente nella possibilità di posizionare temporaneamente una tenda in area privata ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso, è una forma di flessibilità e non l’introduzione fittizia di una ”nuova”  modalità di ricettività (remunerata) non prevista e regolamentata dalla legge regionale n. 16 del 2004 e, pertanto, deve essere a titolo gratuito.

 

Art.9 - Modifiche all’articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004

 

Il codice identificativo di riferimento (CIR) è stato introdotto nella normativa regionale dell’Emilia-Romagna in una prima fase per avere un codice univoco di riferimento per l’individuazione delle forme di ricettività realizzate in edifici di civile abitazione come i B & B, le locazioni di appartamenti ammobiliati ad uso turistico effettuate in forma non imprenditoriale e la gestione di case appartamenti per vacanze, cosiddette CAV, gestite in forma imprenditoriale. Alcune Regioni avevano già attivato e reso operativo un proprio specifico CIR ma nel frattempo anche a livello statale è avanzata la proposta di individuare un codice identificativo su base nazionale (CIN).

La Regione Emilia-Romagna, sia per le problematiche connesse alla pandemia sia per evitare duplicazioni di strumenti, ha posticipato l’effettiva adozione dello strumento in modo da evitare duplicazioni di strumenti con relativa duplicazione di costi e di attività amministrativa sia pubblica che privata.

L’art. 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D-L 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali, prevedendo che le Regioni e le Province Autonome  trasmettano al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili per locazioni turistiche con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Allo stato attuale si sta sviluppano la piattaforma statale che prevede l’applicazione del codice di riferimento a tutte le tipologie di strutture ricettive e quindi anche alle strutture alberghiere e all’aria aperta e alle strutture extralberghiere e di quelle che sono definite nella normativa regionale altre tipologie ricettive, nonché modalità di interoperabilità con le banche dati regionali per la trasmissione dei dati. Nell’ambito dei protocolli attuativi si è altresì proposto che ove le Regioni e Province Autonome siano dotate di CIR, la cui struttura sia coerente con quanto previsto dal Ministero, questo possa essere acquisito anche a livello statele come codice unico.

Per detto motivi e sempre con l’obiettivo di evitare la duplicazione di strumenti informativi con conseguente allungamento dei tempi e delle procedure amministrativi, anche per l’utenza, con la norma in oggetto si estende l’applicazione del CIR regionale anche alle strutture alberghiere e all’aria aperta e a tutte le strutture extralberghiere nonché alle altre tipologie ricettive previste dalla legge regionale n. 4/2016.

 

Art. 10 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

L’articolo, che inserisce il comma 3-bis nell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n.3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah),  è volto a riconoscere il ruolo e a sostenere l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo presenti sul territorio regionale, in coerenza con i principi della medesima legge regionale n. 3, al fine di promuovere iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, anche in collaborazione con tali istituzioni e fondazioni culturali.

 

Art.11 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2022

 

Con la disposizione in esame si intende correggere un refuso presente nella legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 (Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere spa), soltanto nell’articolo 2, sostituendo la denominazione “società BolognaFiere Expo S.p.A”, ivi riportata, con quella corretta “società BolognaFiere spa”.

 

Capo III

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 12 - Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne.

 

La norma proposta contiene disposizioni che rispondono, tra l’altro, alle finalità individuate nell’obiettivo Nr. 4 del DEFR relativo all’avvio e allo sviluppo del processo di razionalizzazione e di rafforzamento degli Enti Locali del territorio, in particolare orientato alla definizione di modelli organizzativi e gestionali rispondenti ai fini istituzionali dell’ente.

La norma si rende necessaria, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare all’art. 6 rubricato” Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale”.

L’art. 6 del D.L. 36/2022, si colloca in coerenza con gli obiettivi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - in cui viene espresso l’impegno ad adottare “misure legislative puntuali volte a rimuovere alcuni impedimenti normativi all'apertura della mobilità dei dipendenti pubblici tra amministrazioni, nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni, per favorire percorsi di carriera anche tra diverse amministrazioni. Questa misura è volta a rendere più attrattivi i ruoli non dirigenziali non solo per posizioni di ingresso, ma anche a metà carriera…”, operando una revisione del quadro normativo sulla mobilità nella PA, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. In base al comma 1 dell’articolo 30 richiamato, le PA possono coprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. “È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente, o di personale assunto da meno di tre anni, o nei casi in cui la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento della qualifica interessata”. La norma - che nella versione previgente prevedeva obbligatoriamente il preventivo assenso - è stata modificata introducendo tale obbligo solo nelle fattispecie indicate dal legislatore.

Ciò premesso, si riportano di seguito i tratti essenziali delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2022 (art. 6, comma 1), attraverso l’integrazione della disciplina dettata dall’art. 30 del TUPI (d. lgs. 165/2001), che hanno incidenza sul tema in oggetto.

 

(nuovo comma 1-quinquies dell’art. 30 del TUPI) È introdotta, per il solo personale non dirigenziale, una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria. La finalità della previsione è evidentemente quella di favorire l’utilizzo della mobilità per la copertura delle posizioni di lavoro attraverso personale di altre amministrazioni, limitando quindi il ricorso agli istituti dei comandi e dei distacchi solo ad ipotesi eccezionali e per periodi contingentati. Rispetto ai comandi / distacchi in essere, sono dettate specifiche norme transitorie, analizzate in seguito. Sono previste alcune deroghe, riferite a:

 

  • comandi/distacchi obbligatori previsti da norme di legge, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione;
  • partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse;

 

  • comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni dei comuni, per i Comuni che ne fanno parte;

 

Alla luce di queste previsioni, il D.L. 36/2022 stabilisce poi (art. 6, commi 2 e 3) una disciplina transitoria, con riferimento ai distacchi/comandi in essere, come segue:

 

  • comma 2: I comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del decreto cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla data di naturale scadenza, se successiva, se l’amministrazione non abbia già attivato le procedure straordinarie di reclutamento di cui al comma successivo. Sono esclusi i comandi e distacchi di cui al comma 1-quinquies (vedi l’ultimo punto del precedente elenco).

 

  • Comma 3: la definizione di una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso un soggetto pubblico. Ai fini dell’attivazione delle procedure straordinarie in esame - le quali sono intese ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni -, si tiene conto dell’anzianità maturata durante il comando o distacco, del rendimento conseguito e dell’idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Il comma 3 specifica, inoltre, che non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza e che la procedura straordinaria si svolge in deroga alla disciplina sulla suddetta mobilità volontaria. Resta fermo il rispetto del limite della dotazione organica vigente.

 

Tutto ciò premesso, è fondamentale evidenziare che i presupposti dei due istituti sono diversi: con la mobilità si copre un fabbisogno stabile di personale mentre con l’assegnazione temporanea di dipendenti di altra pubblica amministrazione, di norma, si risponde ad esigenze organizzative e funzionali temporanee dell’ente che, non sempre, comportano/determinano l’esigenza di acquisire dette risorse in modo stabile all’interno dell’organizzazione.

È altresì importante sottolineare che in occasione di processi di riordino istituzionale (quali quelli intervenuti ad es. con leggi istitutive di agenzie regionali ovvero con la legge regionale nr. 13 del 2015), è stato fatto un uso fisiologico degli istituti del comando e del distacco di personale, sia per consentire l’esercizio di nuove competenze istituzionali da parte degli enti, sia al fine di favorire il percorso graduale verso l'esercizio autonomo da parte degli enti destinatari di deleghe o di conferimento di funzioni regionali.

In ragione di ciò, si propone un intervento normativo, compatibile con le disposizioni citate del decreto legge nr. 36 del 2001, volto ad un superamento graduale degli istituti del comando/distacco limitati ad ipotesi eccezionali finalizzate ad assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni, e a non pregiudicare la continuità amministrativa, qualora il comando/distacco risulti strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali di enti coinvolti.

In particolare, il comma 1 della disposizione proposta, precisa che l’articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 si applica anche agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) con esclusione delle agenzie regionali di cui al medesimo art. 1, comma 3 bis, lettera b), che non hanno personale proprio ma operano obbligatoriamente ed esclusivamente con personale regionale (l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, l'Agenzia regionale di Protezione civile, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-er).

Il comma 2 è rivolto segnatamente agli enti e alle aziende del Servizio Sanitario regionale e alle strutture regionali titolari di competenze e funzioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, (Direzione generale cura della persona, salute e welfare e l’agenzia Intercent-ER) tenuti a garantire l’utilizzo temporaneo di personale, limitatamente per l’attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario per il territorio, previa convenzione tra gli enti interessati.

Il comma 3 si colloca nell’ambito di un quadro normativo in cui la Regione, oltre a garantire le risorse finanziarie agli enti destinatari di funzioni conferite dalla L.R. 13/2015 e dalla L.R. 6/2014 per consentire agli enti stessi di organizzare stabilmente i propri organici per l’esercizio delle funzioni conferite, si obbliga a mantenere il comando di propri dipendenti, già assegnati temporaneamente presso tali enti, previo loro assenso, fino al momento in cui detti enti saranno in grado di acquisire nel proprio organico il personale necessario, anche tramite le procedure di mobilità straordinarie previste dal medesimo art. 6 del decreto legge 36/2001, e comunque per un periodo massimo di 3 anni.

Si ricorda infine, che ai sensi dell’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali le PA dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.

 

Capo IV

 

SANITA’

 

Art. 13 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n.29 del 2004

 

L’articolo in esame modifica la disciplina stabilità dall’art. 8 della legge regionale n. 29 del 2004 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), che detta le disposizioni in tema di “Personale del Servizio sanitario regionale”.

Le modifiche interessano la disciplina regionale relativa alla dirigenza sanitaria, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa e semplice, anche al fine di adeguarla alle disposizioni di principio dettate in materia del legislatore statale con la legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), all’art. 20 rubricato “Selezione della dirigenza sanitaria”.

 

L’articolo di legge prima richiamato ha riformulato la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dettata dall’art. 15, comma 7-bis del D.Lgs. 502/1992. Esso scaturisce dagli obblighi in materia di concorrenza che l’Italia ha assunto nel PNRR, con specifico riferimento alla selezione della dirigenza sanitaria, diretti a ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei direttori di struttura complessa della dirigenza sanitaria. L’aggiornamento della disciplina legislativa regionale relativa alla dirigenza sanitaria del Sistema sanitario regionale si rende quindi necessaria in relazione agli obiettivi politici e programmatici che l’amministrazione regionale ha individuato nel Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), sia con riferimento agli obiettivi diretti a dare piena attuazione al PNNR, che agli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico amministrativi del Servizio Sanitario Regionale.

 

L’art. 20 della legge 118 del 2022 conferma la competenza delle regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, nel disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi in esame, sulla base dei principi direttivi stabiliti dal legislatore statale. Le modifiche interessano alcuni dei principi che devono informare la disciplina regionale in materia:

 

a)      La selezione - così come nella versione previgente - è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'ente o azienda e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati, tramite sorteggio, nell’ambito di un elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (lettera a) del citato comma 7-bis). La nuova disposizione prevede che almeno due di tali tre soggetti - anziché, come nel testo previgente, almeno uno dei tre - siano scelti tra i responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella in cui abbia sede l'azienda interessata e inserisce la previsione che la commissione sia composta in base al principio della parità di genere.

 

b)      Il presidente della commissione, in base alla novella, è il componente, tra i membri sorteggiati, con maggiore anzianità di servizio, mentre il testo previgente prevedeva l’elezione da parte della medesima commissione (con scelta nell’ambito dei membri sorteggiati). È invece confermato che, in caso di parità, nelle deliberazioni prevale il voto del presidente.

 

c)      La commissione (lettera b) del citato comma 7-bis) definisce la graduatoria - attribuendo a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente - e il direttore generale dell’ente o azienda procede alla nomina del candidato con il miglior punteggio, ovvero di quello più giovane di età tra quelli aventi il miglior identico punteggio. In base al testo previgente, invece, la commissione presentava al direttore generale una terna di candidati, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, e il direttore generale procedeva alla nomina nell'ambito della terna, motivando analiticamente la scelta nel caso in cui intendeva nominare uno dei due candidati non aventi il migliore punteggio.

 

d)      Restano ferme le altre norme sui criteri e le modalità di formazione della graduatoria; secondo tali disposizioni, la commissione riceve dall'ente o azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e procede sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali), dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. Resta ferma la norma secondo cui l’ente o azienda può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico in esame, nel caso di dimissioni o di decadenza del dirigente nominato, si procede alla sostituzione in base alla selezione già operata; al riguardo, la novella prevede il conferimento dell'incarico mediante scorrimento della graduatoria, mentre il testo previgente prevede il conferimento ad uno degli altri due soggetti facenti parte della terna iniziale.

 

e)      Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina; rispetto alla norma corrispondente del testo previgente, la novella - di cui alla lettera d) del citato capoverso 7-bis - inserisce la previsione della pubblicazione suddetta dei criteri di attribuzione del punteggio e della graduatoria.

 

Da ultimo si evidenzia che la nuova disposizione conferma i princìpi vigenti riferiti alla unità operativa complessa a direzione universitaria. In base ad essi: la nomina dei responsabili di tali unità operative complesse è effettuata dal direttore generale dell’azienda, d'intesa con il rettore - sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale - sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare (lettera c) del citato comma 7-bis); i curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sui siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati (lettera d) del medesimo comma 7-bis).

 

L’articolo di legge si propone quindi di aggiornare la disciplina stabilita dalla vigente legge regionale n. 29 del 2004, al fine di tenere conto delle modifiche stabilite dal legislatore statale.

 

Con il comma 1 si procede alla riformulazione dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 29 del 2004. Nella sostanza si conferma il contenuto della disciplina regionale, semplificando i riferimenti ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale in materia ed eliminando quelli desueti. Si conferma pertanto che la dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.

 

Con il comma 2 si procede alla riformulazione dell’art. 8, comma 3. Stabilendo che  la Giunta regionale, con propria direttiva, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, procede a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, nonché dei seguenti ulteriori principi:

 

  • con il principio indicato nella lettera a) del comma 3 si indica che l’azienda può prevedere, nell’avviso, come condizione per il conferimento dell’incarico, l’esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria. Questo principio non si pone in contrasto con la disposizione dettata dal D.Lgs. 502/1992, all’art. 15-quater, comma 4, secondo la quale “La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse”, in quanto, come evidenziato dalla Corte costituzionale, questa previsione non va intesa come l’espressione di un principio generale da parte del legislatore statale, ma è destinata a trovare applicazione in assenza di una disciplina regionale in materia. Resta invece fermo che le regioni restano tuttavia libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione in esame, anche privilegiando il regime del rapporto di lavoro esclusivo (cfr. sentenza n. 181/2006). In questo caso la norma regionale prevede che sia l’azienda a valutare preventivamente e a stabilire nell’avviso, in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, se l’opzione per il rapporto di lavoro esclusiva sia una condizione per il conferimento dell’incarico. Analogo principio è posto anche con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;

 

  • con il principio indicato nella lettera b) si stabilisce che la direttiva individui i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 251 del 2000, in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria; la norma si propone di favorire una omogeneità regionale nelle procedure aziendali relative al conferimento degli incarichi in esame;

 

  • con il principio indicato nella lettera c) si stabilisce, infine, che la direttiva preveda il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.

 

Il comma 3 procede a riformulare l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004. Si conferma la regola secondo la quale l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice, ivi compresi quelli previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). Viene invece eliminato, rispetto alla formulazione precedente, il riferimento agli incarichi di direzione di struttura complessa, in quanto la disciplina regionale è ora stabilita, per questa tipologia di incarico, dal precedente comma 3.

 

Art. 14 - Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale.

 

La disposizione si propone di dare attuazione agli obiettivi politici e programmatici che l’amministrazione regionale si è data nel Documento di programmazione economico finanziaria (DEFR), con riferimento alla definizione delle azioni di adeguamento ed innovazione della Rete Ospedaliera Regionale e di miglioramento delle sue performance, con particolare riguardo agli obiettivi strategici della riduzione dei tempi di attesa dei ricoveri programmati e della presa in carico in Pronto Soccorso.

Più precisamente, la disposizione si propone di dare una risposta ad una criticità che interessa non solo la nostra regione ma l’intero territorio nazionale, derivante da una gravissima carenza di personale medico, in particolare all’interno dei servizi di emergenza-urgenza delle aziende sanitarie, la quale si è ulteriormente aggravata negli ultimi tempi, al punto da determinare il rischio di una compromissione del diritto dei cittadini ad accedere ad un servizio fondamentale, correlato al diritto costituzionale alla salute.

La disposizione individua misure transitorie necessarie al fine di ridurre il pericolo di interruzione di pubblico servizio, in relazione al diritto costituzionalmente garantito delle persone all’accesso ai servizi di pronto soccorso, di cui si rende necessario garantire la continuità organizzativa, nonché all’interno degli altri ambiti assistenziali. L’intervento si colloca nel contesto delle attribuzioni legislative regionali in materia di “tutela della salute”.

 

Con riferimento alla misura disciplinata nei commi 1 e 2, l’intervento tiene anche conto della difficoltà di acquisire le prestazioni aggiuntive (che non possono essere imposte in via unilaterale dal datore di lavoro), secondo la remunerazione fissata dal CCNL, attualmente pari a € 60,00 lordi onnicomprensivi. Essa si propone anche di prevenire l’esternalizzazione di servizi, con il rischio di offrire un servizio qualitativamente inferiore rispetto a quello garantito dal personale strutturato, e con un costo comunque superiore a quello derivante dalla maggiorazione della tariffa di remunerazione delle prestazioni aggiuntive rispetto a quella stabilita contrattualmente. L’intervento è inoltre dettato dal fatto che il rinnovo contrattuale per la dirigenza dell’Area Sanità, che rappresenta la fonte regolativa più appropriata per la disciplina della materia delle prestazioni aggiuntive, richiede ancora tempi relativamente lunghi, non compatibili con l’esigenza di un intervento urgente.

 

La misura disciplinata dal comma 3, anch’essa di natura eccezionale e transitoria, si propone di individuare modalità di reclutamento dei laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica, per lo svolgimento di attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale. L’ambito applicativo della norma interessa quindi in particolare la copertura di attività in emergenza-urgenza a bassa criticità e comunque a supporto ed integrazione dell’attività svolta dai medici specialisti in servizio degli ambiti organizzativi dell’emergenza-urgenza interessati. Essa trova applicazione anche con riferimento ai medici in formazione specialistica, secondo modalità compatibili con il corretto e pieno svolgimento dell’attività formativa.

La norma si pone in linea di continuità con gli interventi di natura straordinaria del legislatore statale che, in relazione alle criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, alle esigenze di potenziare strutturalmente i servizi sanitari regionali, nonché per fronteggiare la carenza di medici specialisti, avevano già previsto misure dal contenuto analogo, con riferimento al reclutamento sia di medici laureati ed abilitati, ancorché non specializzati, che di medici o di altre professionisti sanitari in formazione specialistica.

La norma specifica che l’attività assistenziale svolta dai medici è diretta a supportare quella svolta dai medici specialisti e quindi dovrà essere necessariamente svolta con la supervisione di un medico strutturato, tenuto conto, per i medici in formazione specialistica, del livello di autonomia correlato al percorso formativo svolto.

 

Tenuto conto che la carenza di medici specialisti interessa anche ambiti diversi da quello dell’emergenza-urgenza, la disposizione del comma 4 prevede la possibilità per le aziende ed enti del Sistema sanitario regionale, di applicare la previsione normativa del comma 3 anche in questi contesti, verificata l’impossibilità di assumere personale con gli ordinari strumenti di reclutamento.

 

La disposizione prevede, al comma 1, che le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

 

Al comma 2 sono regolate le modalità applicative.

Trattandosi di una misura di natura eccezionale, viene previsto che essa trovi applicazione fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre da data di decorrenza degli effetti del CCNL dell’area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area della sanità.

L’applicazione della misura sarà limitata alle sole situazioni in cui sia oggettivamente impossibile il ricorso ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per la copertura dei fabbisogni di personale diretti a garantire la corretta funzionali dei servizi di emergenza-urgenza, sulla base di Piani di attività sottoposti alla verifica ed approvazione della competente DG della RER.

 

Al comma 3 si prevede che fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di lavoro autonomo.

 

Al comma 4 si prevede che la disposizione del comma 3, relativa al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possa trovare applicazione, sempre quindi entro il 31 dicembre 2024, anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativi assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

 

Art. 15 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.22 del 2019

 

La Regione Emilia-Romagna ha già da alcuni anni posto in essere misure organizzative finalizzate ad un progressivo potenziamento delle capacità amministrative, disegnando un modello di Amministrazione organizzativamente agile e flessibile orientato a promuovere servizi eccellenti per i cittadini e la comunità, e dinamico ed efficiente nella programmazione e attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.

Da ultimo, con la delibera di Giunta regionale n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, ha  individuato un nuovo modello organizzativo basato sul superamento della divisione di competenze fra la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) superando una ripartizione di competenze ritenuta  ormai non più adeguata ai tempi e alle sfide, che trova compiuta attuazione con l’abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008, disposta dal presente articolo.

 

La modifica introdotta al comma 1, dell’art. 13 della L.R. 22/2019, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV e di terzietà rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, attribuisce  la responsabilità delle funzioni di Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, precedentemente  assegnate al Direttore dell’ASSR, ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in  valutazione dei sistemi di gestione della  qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento sanitari.

 

La modifica introdotta al comma 2 è diretta conseguenza di quanto previsto al comma 1. 

 

Art. 16 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n.22 del 2019

 

In coerenza con l’abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008, disposta dall’articolo 18 del presente progetto di legge e la conseguente soppressione della funzione di Direttore dell’ASSR con il presente articolo, al comma 2, si sostituiscono le parole “Il direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale” con le parole “Il responsabile OTA”.  Si conferma la restante parte del comma che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di approvare i requisiti professionali, i criteri di accesso ed esclusione dall’elenco, le modalità di impiego dei valutatori, nonché i tempi e le modalità di gestione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco dei valutatori, garantendo imparzialità e trasparenza.

 

Art. 17 - Norma transitoria

 

La previsione contenuta nella norma transitoria di cui al presente articolo consentirà di garantire, senza soluzioni di continuità, la piena operatività del nuovo Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali, incardinato dentro la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e, una volta soppressa l’ASSR, di tutte le funzioni/attività attualmente assegnate alla medesima. Tale previsione garantirà anche la piena operatività delle funzioni dell’OTA, si pensi infatti a quanto disposto dal Direttore dell’ASSR con il Regolamento generale dell’Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Emilia-Romagna, approvato con determinazione n. 10165 del 17/6/2020; il documento, infatti, stabilisce i principi, gli obiettivi verso cui è orientato l’operato dell’OTA e la sua organizzazione interna. 

 

Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008

 

Con l’articolo in esame si prevede l’abrogazione della previsione legislativa che disciplinava l’Agenzia sanitaria e sociale regionale e la sua sostituzione con una specifica struttura regionale.

La recente delibera di Giunta regionale n. 1615/2022, coerentemente con il nuovo modello organizzativo dell’Ente Regione ha dato avvio al percorso istituendo il Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali della Direzione Generale Cura della persona salute e welfare, cui sono state assegnate alcune delle funzioni e delle attività poste, inizialmente, in capo all’ASSR.

 

Capo V

 

Disposizioni finali

 

Art. 19 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

 

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

 

Art. 2

Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai Comuni ai sensi della normativa previgente

 

1. I procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2020, n. 269 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviati dai Comuni ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono in capo alla Regione, che li gestisce attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia in conformità all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia.

 

2. Per l’attuazione del presente articolo i Comuni interessati forniscono alla Regione la ricognizione dello stato di attuazione dei relativi procedimenti e ogni altra informazione necessaria.

 

Art. 3

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

 

1. Il termine previsto al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è incrementato di un ulteriore anno. La presente disposizione trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso.

 

2. Il presente articolo dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024.

 

Art. 4

Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque

 

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi, l’amministrazione competente è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in particolare del regio decreto 11 dicembre 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità che stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.

 

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Nella lettera i bis) del comma 1 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna, le parole “nel limite del 50 per cento” sono sostituite dalle parole “nel limite del 75 per cento”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) dopo la lettera c) si introduce la lettera:

 

“c) bis aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici”.

 

Art. 7

Introduzione dell’art 15-bis nella legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità” si introduce il seguente articolo 15 bis) è introdotto il seguente articolo:

 

“Art. 15 bis

Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici.

 

1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i Comuni attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante regionale dei Cammini o dalle Ciclovie regionali di cui all’allegato (carta E)  del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono  individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività ed al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette  e nei siti della Rete Natura 2000 purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli Enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

 

2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai Comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi Comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell’articolo 33.

 

3. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 le direttive in cui sono definiti:

 

a) i criteri e modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;

 

b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 16 del 2004

 

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “di cui agli articoli 6, 14 e 15” sono sostituite dalle parole ”di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15-bis”;

 

b) alla fine comma 1 dopo la parola “consenso” sono aggiunte le seguenti parole ”a titolo gratuito”.

 

Art.9

Modifiche all’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Il comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è sostituito dal seguente:

 

“1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, della presente legge e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c, d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35”.

 

Art. 10

Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n.3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

 

“3 bis. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo”.

 

Art.11

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2022

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 (Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere spa), la denominazione “società BolognaFiere Expo S.p.A” è sostituita da “società BolognaFiere S.p.A”.

 

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 12

Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne

 

1. L’articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si applica agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) fatti salvi gli Istituti e le agenzie regionali di cui alla lettera b) del medesimo articolo che operano obbligatoriamente con personale regionale.

 

2. In attuazione del comma 1 ed al fine di ottimizzare l’impiego di risorse umane per l’attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario regionale, le strutture regionali titolari di competenze in ambito sanitario, sociale e sociosanitario, funzioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, sono tenute a garantire obbligatoriamente l’utilizzo temporaneo di personale previa convenzione tra gli enti interessati. Le medesime disposizioni si applicano per l’agenzia Intercent-er, in relazione all’esercizio della funzione di centrale unica di committenza sulle forniture di beni e servizi sanitari.

 

3. Per assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni conferite ad altri enti pubblici con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e con l’articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale) da parte degli enti destinatari e non pregiudicare la continuità amministrativa viene garantita l’assegnazione temporanea obbligatoria di personale regionale, se richiesta dall’ente e previo consenso dei dipendenti interessati, fintanto che gli enti medesimi non si dotino di personale proprio e comunque per un periodo massimo di 3 anni.

 

Capo IV

SANITA’

 

Art. 13

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n.29 del 2004

 

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

 

“2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“3. Con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti principi:

 

a) l’azienda può prevedere, nell’avviso, come condizione per il conferimento dell’incarico, l’esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;

 

b) l’individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;

 

c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale”.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione di struttura semplice, ivi compresi quelli previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419)”.

 

Art. 14

Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale.

 

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

 

2. La disposizione del comma 1 trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e, comunque non oltre la data di decorrenza degli effetti del CCNL dell’area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area della sanità.

 

3. Fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di  lavoro autonomo.

 

4. La disposizione del comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

 

Art. 15

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.22 del 2019

 

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 6 novembre 2019 n.22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture pubbliche e private. Abrogazione della Legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle Leggi reginali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008) è sostituito dal seguente:

 

“1.Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di Organismo Tecnicamente Accreditante, deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 22 del 2019 n.22 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione mette a disposizione del responsabile dell’OTA le risorse organizzative e strumentali necessarie per l’esercizio dei propri compiti”.

 

Art. 16

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n.22 del 2019

 

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2019 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture pubbliche e private. Abrogazione della Legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle Leggi reginali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008) le parole “Il direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale” sono sostituite dalle parole “Il Responsabile OTA”.

 

Art. 17

Norma transitoria

 

1. Tutti i provvedimenti adottati in vigenza dell’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2008 n.4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) mantengono validità e ne sono fatti salvi gli effetti.

 

Art. 18

Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008

 

1. È abrogato l’articolo 17 della legge regionale 17 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 


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