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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6022
Presentato in data: 23/11/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)". (Delibera di Giunta n. 2037 del 21 11 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2023 - 2025 (LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2023)

 

 


RELAZIONE

 

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Art. 2 Alta formazione post-universitaria

Nell’anno 2019 sono state attivate le procedure per dare piena attuazione all’obiettivo di valorizzare eccellenze di alta formazione capaci di attrarre e rafforzare reti di relazione anche in ambito internazionale. L’offerta triennale approvata, anche tenuto conto delle difficoltà dovute alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, ha permesso di far emergere eccellenze regionali coerenti con le linee di indirizzo regionali. Si ritiene di prevedere una continuità delle politiche e dell’investimento connesso evidenziando altresì la necessità di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 3 Celebrazioni per il bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823)

La Regione Emilia-Romagna intende celebrare nel 2023 il centenario della morte del pittore e decoratore Felice Giani (1758-1823), la cui parabola artistica coincide con la fine dell’età moderna e l’inizio di quella contemporanea e, in particolare, la sua originalità e modernità figurativa, d’ispirazione europea, scandirono la trasformazione della società dall’ancien regime alla borghesia e il passaggio dal Neoclassicismo al Romanticismo storico.

Un’iniziativa di cui la Regione Emilia-Romagna si fa promotore e collettore, unitamente ai due fulcri principali di Faenza e Bologna, coinvolgendo gli eventi autonomi degli istituti culturali che celebreranno Felice Giani in occasione del bicentenario della morte, ai fini di stimolare la l'informazione, sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l’accessibilità ai luoghi della civiltà neoclassica come forma di cultura figurativa europea che ha dato origine alla contemporaneità. A tal fine prevede uno stanziamento per la concessione di contributi e interventi diretti.

Art. 4 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, si autorizza una integrazione per l’esercizio 2025 del contributo al Collegio regionale dei maestri di sci relativamente a interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Art. 5 Contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con il presente articolo la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, incentiva interventi volti a potenziare l’attrattività turistica del territorio regionale ed in particolare della Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale  individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4  e brand di rilievo internazionale, che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio regionale legata al mondo dei motori, che mette in sinergia brand automobilistici e motociclistici, luoghi, grandi eventi sportivi e personaggi di fama mondiale, nonché costante ricerca e sperimentazione tecnologica e  percorsi professionali e accademici di alto livello.

In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, anche a fronte dell’impegno economico che lo Stato si è assunto nell’ambito della manovra di bilancio per il 2022  con la previsione di  contributo di 20 milioni  diviso per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (5 milioni di euro per ogni singola edizione del Gran Premio) a favore della Federazione sportiva nazionale (Aci), autorizzando questa a  sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione, la Regione Emilia-Romagna concorre per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 con un contributo di 5 milioni di euro annuo a favore di ACI a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 presso l’autodromo di Imola. E’ demandata alla Giunta l’adozione di apposito atto con cui saranno definiti i criteri, i tempi e le modalità relative alla compartecipazione finanziaria.

Art. 6 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza l’integrazione per l’esercizio 2025 del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 7 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza l’integrazione per l’esercizio 2025 del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 8 Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci

L’articolo trae fondamento dall’art. 10 della LR 30 del 2019 recante “Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014”, nonché dalle precedenti leggi regionali  del 30 giugno 2014, n.10 del  4 novembre 2009, n. 15 che prevedevano il finanziamento di interventi volti a perseguire la crescita del trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo delle merci mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi che consentivano da un lato una riduzione dell’inquinamento ambientale e dall’altro l’incremento della sicurezza della circolazione.

Occorre evidenziare che l’attuazione della misura contenuta nel citato art. 10 della LR 30/19 ha coinciso con l’inizio dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19. Ciò ha rallentato l’avvio dei servizi aggiuntivi da parte delle imprese beneficiarie e conseguentemente ostacolato il completo raggiungimento degli obiettivi che la Regione si era prefissata.

Si segnala inoltre che nonostante il 2021, anche grazie alle misure di incentivazione della LR 30 del 2019, sia stato un anno abbastanza positivo, il progredire della crisi economica, iniziata nel 2020, a cui si è aggiunto il conflitto nella Repubblica Ucraina hanno peggiorato la situazione di criticità che aveva già colpito numerosi operatori del settore. La Regione Emilia-Romagna ritiene, pertanto, di dover intervenire ancora attraverso l’erogazione di contributi precedentemente autorizzati, per far fronte a questa nuova situazione di emergenza. Ciò per dare “respiro” alle imprese del settore, contrastando il forte calo prodotto dalle emergenze sopra evidenziate, al fine di evitare l’erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale.

Il sostegno finanziario è volto ad accrescere il trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo delle merci per continuare a trasferire quote di traffico di trasporto merci dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria nonché a quella fluviale\fluviomarittima, disincentivando il trasporto stradale.

Con particolare riferimento al  trasporto ferroviario, la disciplina contenuta nella norma, già oggetto di notifica e per la quale è imminente la decisione da parte della Commissione europea,  è simile alle precedenti Leggi regionali sopra citate, il cui regime di Aiuto di Stato (SA.38152 e SA.54990)  è stato ritenuto compatibile con il trattato in quanto fa fronte alle carenze del mercato ed è quindi necessario un intervento pubblico tenendo conto che il trasporto su strada non sostiene i costi delle esternalità negative che impone alla collettività.

La misura mira a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci e si prefigge di rafforzare la catena del trasporto intermodale e sviluppare il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine ultimo di ridurre l’impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada.

Art. 9 Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

La norma ha la finalità di consentire alla Regione di assegnare ai Comuni ed alle loro Unioni risorse per interventi di ripristino o consolidamento di ponti necessari alla loro messa in sicurezza per evitare chiusure e/o limitazioni alla circolazione lungo la rete comunale, secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell’importanza del collegamento garantito dai ponti.

Art. 10 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione per l’esercizio 2023 e l’integrazione per l’esercizio 2025 del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Art. 11 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, per l’esercizio 2025.

Art. 12 Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione nel 2023 del contributo previsto per la realizzazione di un campus della Fondazione.

Art. 13 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione per gli esercizi 2023 e 2024 per la concessione di contributi destinati al sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell’istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l’apprendistato.

Art. 14 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, è autorizzata a concedere, per la campagna 2023, aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato. La Giunta regionale definirà i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Art. 15 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione per l’esercizio 2023 e l’integrazione per il 2025 degli aiuti che la Regione Emilia-Romagna intende concedere, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

Art. 16 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione per l’esercizio 2023 e l’integrazione per l’esercizio 2025, delle risorse destinate a concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), e alla realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art. 17 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede che le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) siano integrate per l’esercizio 2025 allo scopo di  svolgere le attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 18 Adesione alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura

La Regione Emilia-Romagna, a titolo di componente sostenitore, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura una quota di adesione nell'anno 2023 in attuazione della legge regionale n. 2 luglio 2019, n. 10 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura).

Art. 19 Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione per l’esercizio 2023 delle risorse previste per la concessione dei contributi previsti dall’attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), per il miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e valorizzare le produzioni agricole locali, sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.

Art. 20 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

La Regione Emilia-Romagna sostiene il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale ed è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate, rinviando a una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Art. 21 Interventi per l’innovazione del settore agricolo ed agroalimentare

Con il presente articolo, si autorizza la riduzione per l’esercizio 2023 e l’integrazione per il 2024 e 2025 delle risorse previste dall’art. 1 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche).

Art. 22 Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

Con il presente articolo, si autorizza l’integrazione per l’esercizio 2023 delle risorse previste dall’art. 5 della legge regionale n. 17 del 2022 per opere di bonifiche strategiche per la Regione Emilia-Romagna.

Art. 23 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 24 Entrata in vigore

Si indica l’entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2023.


Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

 

1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 2

Alta formazione post-universitaria

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono integrate, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025.

 

Art. 3

Celebrazioni per il bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823)

 

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi dì riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell’arte e della musica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale.  A tal fine sostiene sul territorio regionale, anche in accordo con altri soggetti, il programma di iniziative celebrative del bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823), prevedendo la concessione di contributi e la realizzazione di interventi diretti.

 

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi e approva il piano delle iniziative celebrative da attuarsi mediante interventi diretti.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 90.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 4

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l’esercizio 2025.

 

Art. 5

Contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

 

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, la Regione Emilia-Romagna promuove  la Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale  individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 e brand di rilievo internazionale, che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio regionale legata al mondo dei motori, che mette in sinergia brand automobilistici e motociclistici, luoghi, grandi eventi sportivi e personaggi di fama mondiale, nonchè costante ricerca e sperimentazione tecnologica e percorsi professionali e accademici di alto livello.

 

2. Al fine di potenziare il brand della Motor Valley, attraverso  la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata corrispondere contributi a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d’Italia (ACI), a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One World Championship Limited per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rispettivamente degli anni 2023, 2024 e 2025.

 

3. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2.

 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2, è disposta nell’ambito delle risorse afferenti alla Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

 

Art. 6

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 6.400.000,00 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 5.100.000,00 per l’esercizio 2025.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

Art. 7

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 3.250.000,00 per l’esercizio 2025.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

Art. 8

Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci

 

1. La Regione Emilia-Romagna prosegue con l’incentivazione di interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla Zona Logistica Semplificata (ZLS-ER), con le seguenti finalità:

 

a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;

 

b) incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;

 

c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

 

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

 

a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

 

b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

 

c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell’altra parte per ferrovia, con rottura di carico;

 

d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;

 

e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;

 

f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’ articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

 

g) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;

 

h) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;

 

i) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto;

 

l) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

 

m) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

 

n) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

 

3. Per i fini indicati al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:

 

a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;

 

b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.

 

4. Non sono concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.

 

5. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, nonché le imprese aventi sede legale nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

 

6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta regionale contenente  i termini, anche a cadenza annuale, e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande con particolare riferimento alla ZLS-ER, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.

 

7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 18, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.

 

8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.

 

9. Sono ammissibili a contributo:

 

a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da venti treni all’anno, oppure trasportare almeno quindicimila tonnellate all’anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni socio-economiche;

 

b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all’anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni climatiche e socio-economiche;

 

c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.

 

10. I contributi sono calcolati:

 

a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L'entità del contributo è stabilita in 0,011 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;

 

b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi, sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna, ferma restando la  possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L’entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.

 

11. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

12. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.

 

13. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.

 

14. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria va da 150.000 euro fino ad un massimo del 10% delle risorse annualmente disponibili.

 

15. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.

 

16. I contributi concessi per i servizi ferroviari non sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, che hanno come limite il 50% dei costi ammissibili e del 30% del costo totale del trasporto. Non costituisce cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i 120 km o fuori dal territorio regionale.

 

17. I contributi concessi per servizi fluviali o fluviomarittimi, sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell’importo del massimale generale previsto dal regolamento UE 1407/2013.

 

18. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.

 

19. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.

 

20. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

 

a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;

 

b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;

 

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

 

21. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 20.

 

22. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Art. 9

Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni ed alle loro Unioni per la realizzazione di interventi di ripristino o consolidamento di ponti insistenti sulla rete viaria comunale, finalizzati alla loro messa in sicurezza, secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell’importanza del collegamento garantito dai ponti.

 

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d’investimento, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

-          esercizio 2023 euro 800.000,00;

-          esercizio 2024 euro 2.600.000,00;

-          esercizio 2025 euro 1.600.000,00.

 

Art. 10

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 10 della legge regionale n. 20 del 2021 sono ridotte di euro 500.000,00 per l’esercizio 2023 e integrate di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2025, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d’investimento.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

Art. 11

Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2025.

 

Art. 12

Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 13 della legge regionale n. 20 del 2021 per misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School sono ridotte, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 300.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 13

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), così come integrate dall’art. 14 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti di euro 1.300.000,00 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.

 

Art. 14

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

 

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

 

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 15

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall’art. 17 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte di euro 100.000,00 nell’esercizio 2023 e integrate di euro 1.500.000,00 nell’esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

 

Art. 16

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

 

Art. 17

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dalla legge regionale n. 20 del 2021, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l’esercizio 2025.

 

Art. 18

Adesione alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura

 

1. Per l’attuazione della legge regionale n. 2 luglio 2019, n. 10 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura) la Regione Emilia-Romagna, a titolo di componente sostenitore, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, una quota di adesione pari a euro 50.000,00 nell'anno 2023.

 

Art. 19

Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

 

1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2021 per l’attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è ridotta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 518.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 20

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

 

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).

 

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un contributo nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 21

Interventi per l’innovazione del settore agricolo ed agroalimentare

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 1 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono ridotte di euro 800.000,00 per l’esercizio 2023 e integrate di euro 250.000,00 per l’esercizio 2024 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

 

Art. 22

Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 5 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 23

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2023-2025 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

Art. 24

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

 

 

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