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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6150
Presentato in data: 20/12/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome". (Delibera di Giunta n. 2290 del 19 12 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

RATIFICA DELL’INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge regionale è finalizzato alla ratifica dell’Intesa interregionale sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, la Regione Siciliana, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la quale le Regioni hanno concordato di ricorrere al procedimento individuato dall’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione per accelerare il processo di istituzionalizzazione della principale sede di concertazione e cooperazione tra le Regioni.

 

La ratifica dell’Intesa viene proposta all’Assemblea Legislativa in applicazione dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, degli articoli 25, comma 1, e 28, comma 4, lettera h), dello Statuto regionale nonché dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2008.

 

Il progetto di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

 

L’articolo 1, dedicato ad oggetto e finalità, dispone che sia ratificata l’intesa sottoscritta, il 6 dicembre 2022, tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, degli articoli 25, comma 1, e 28, comma 4, lettera h), dello Statuto regionale e dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2008.

 

L’articolo 2 stabilisce che l’Intesa acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale che ratificherà l’intesa.

 

L’articolo 3 conferma il contributo annuale della Regione a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 4 (Concessione di un contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – CINSEDO) a titolo di quota associativa.

 

L’articolo 4 fissa l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione.

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e degli articoli 25, comma 1, e 28, comma 4, lettera h), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) e dell’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è ratificata l’Intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

Art. 2

Efficacia dell’Intesa

 

1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.

 

Art. 3

Partecipazione al CINSEDO

 

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 4 (Concessione di un contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – CINSEDO) a titolo di quota associativa.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione.

 

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