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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6638
Presentato in data: 27/03/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Partecipazione all'evento ciclistico Tour de France – Disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024". (Delibera di Giunta n. 427 del 20 03 23)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Partecipazione all’evento ciclistico Tour de France - Disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024

 


RELAZIONE

 

La Regione con legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche.

Considerato che la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio regionale, soprattutto se di valenza internazionale, producono importanti ricadute in termini di attrattività turistica, nonché di aumento dell’elemento reputazionale della Regione sui mercati internazionali e di rafforzamento dell’immagine, si è ravvisata l’opportunità, in accordo con la Città di Firenze e la Regione Piemonte, di organizzare nel 2024 sul territorio nazionale tappe del Tour de France, evento ciclistico professionale maschile a tappe di fama mondiale, che si svolge principalmente in Francia.

Il Tour de France è organizzato dalla società Amaury Sport Organisation (A.S.O.) quale titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento in applicazione delle disposizioni dell'articolo L 333-1 del Code du sport (Codice dello Sport), nonché titolare esclusivo del diritto di utilizzo dei relativi marchi, in particolare Tour de France, Le Tour, Maillot Jaune, Maillot à Pois, Maillot Vert e Maillot Blanc, che sono di proprietà della sua controllata, la Société du Tour de France (una società per azioni iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero B 301 192 142, con sede legale a Boulogne-Billancourt (92100), 40-42 quai du Point du Jour); avendo quest'ultima, con contratto del 31 dicembre 2001, concesso in gestione la sua attività di eventi sportivi ad A.S.O., unitamente ai relativi marchi.

Pertanto, A.S.O. ha la facoltà esclusiva di concedere i suddetti diritti di sfruttamento a terzi, a condizione che determini e sviluppi rapporti di partnership con gli enti che ospitano l'evento.

Nel 2022 la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in qualità di Comitato promotore, hanno manifestato ad A.S.O. il proprio interesse ad ospitare il “Grand Départ del Tour de France 2024” nella città di Firenze, in Emilia-Romagna e in Piemonte con percorso che prevede le seguenti tappe:

-        Prima tappa su strada, con partenza da Firenze e arrivo a Rimini;

-        Seconda tappa su strada, partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna;

-        Terza tappa, partenza da Piacenza e arrivo a Torino;

A.S.O ha manifestato la propria disponibilità a detta proposta, informando gli Enti interessati sulle modalità di contrattualizzazione del rapporto e sugli aspetti finanziari ad essa connesse.

Considerato che il “Grand Départ 2024” del Tour de France 2024, in ragione della visibilità internazionale dell’evento di fama mondiale, costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione, anche in termini di attrattività turistica, nonché di aumento dell’elemento reputazionale sui mercati internazionali e di rafforzamento dell’immagine, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche nazionali, con delibera 2301 in data 19/12/2022 è stato approvato Protocollo D’Intenti preliminare tra A.S.O. ed Enti interessati (Città Metropolitana di Firenze, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte) per la realizzazione del “Grand Départ del Tour de France 2024” sul territorio italiano, redatto in due allegati, in lingua italiana ed in lingua francese, sottoscritto e repertoriato con numero di RPI 08/02/2023.0000107.U;

Si è altresì ravvisato l’interesse dei Comuni della Regione Emilia-Romagna sede di tappe (Rimini, Bologna, Cesenatico e Piacenza), nonché dei Comuni attraversati dal percorso, a compartecipare anche finanziariamente alla realizzazione dell’evento.

Si è inoltre condiviso con Città metropolitana di Firenze e Regione Piemonte di regolare i rapporti di collaborazione e coordinamento tra i tre Enti promotori (Città Metropolitana di Firenze, Regione Emilia- Romagna e Regione Piemonte) che costituiscono nel loro insieme la comunità ospitante ed i reciproci impegni e responsabilità per la realizzazione dell’evento, mediante Accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuando la Regione Emilia-Romagna quale soggetto capofila che sottoscriverà il contratto con A.S.O.

Il presente progetto di legge autorizza la Regione Emilia-Romagna ad ospitare sul territorio regionale il “Grand Départ 2024” del Tour de France 2024, evento ciclistico professionale maschile di fama mondiale, che vede coinvolti, quali soggetti promotori ed in qualità di comunità ospitante, oltre alla Regione Emilia- Romagna, la Città metropolitana di Firenze e la Regione Piemonte, nonché a sottoscrivere, in qualità di Ente capofila, il contratto con A.S.O., quale soggetto organizzatore esclusivo del Tour de France, titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento, prevedendo quale modalità di coordinamento e collaborazione con gli altri Enti promotori un Accordo ex art. 15 della L. 241/90 e smi.

 

In sintesi, il progetto di legge regionale dal titolo “Partecipazione all’evento ciclistico Tour de France - disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024”, il cui articolato si compone di cinque articoli, prevede quanto segue.

 

L’articolo 1 individua le finalità della legge, prevedendo in coerenza con legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) che riconoscere il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, l’autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna ad ospitare il “Grand Départ 2024del Tour de France 2024, quale evento ciclistico professionale maschile di fama mondiale, che costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione per potenziare l’attrattività turistica, di valorizzazione delle tradizioni ciclistiche nazionali e di rafforzamento dell’immagine dell’ Emilia-Romagna nel mondo ed aumento dell’elemento reputazionale sui mercati internazionali. Detto evento, che vede coinvolti quali soggetti promotori ed in qualità di comunità ospitante, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Firenze e la Regione Piemonte, si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2024 e prevederà tre tappe sul territorio nazionale, che interesseranno i comuni di Firenze, Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza e Torino, nonché gli altri Enti locali il cui territorio è attraversato dal percorso.

Si evidenzia che l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive di caratura nazionale e internazionale sul territorio regionale (in cui si ascrive appieno l’iniziativa di cui al presente progetto di legge) è espressamente previsto nell’ambito del DEFR 2023, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 968 del 13 giugno 2022 e Delibera di Assemblea Legislativa n. 92 del 27 luglio 2022, al paragrafo 6. CONSOLIDARE LA LEADERSHIP DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA QUALE TERRA DELLO SPORT ITALIANA, SENSIBILE ALLA CULTURA DELLA PRATICA SPORTIVA DI BASE ETICA, ATTRATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DIFFUSA DI GRANDI EVENTI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE.

 

L’articolo 2 prevede che al fine di far fronte in modo coordinato agli adempimenti richiesti per l’organizzazione dell’evento Grand Départ 2024 e svolgere tutte le attività necessarie alla sua regolare realizzazione, nel rispetto degli oneri contrattuali previsti dal contratto con A.S.O. e garantire la corretta conclusione dell’attività, la Regione è autorizzata a sottoscrivere un Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 1990, n. 241 tra i soggetti che costituiscono al comunità ospitante dell’evento Grand Départ 2024 (Città metropolitana di Firenze, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte), autorizzando il Presidente dellaRegione a sottoscrivere l’Accordo in esame, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilendo che la Regione Emilia-Romagna è individuata come Capofila.

L’articolo autorizza altresì il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza dei tre enti che costituiscono la comunità ospitante a stipulare con la Società A.S.O. apposito contratto per la realizzazione dell’evento, nonché a svolgere le attività necessarie per assicurare l’organizzazione dell’evento stesso.

 

L’articolo 3 specifica e disciplina gli impegni finanziari dei singoli soggetti che costituiscono la comunità ospitante che deriveranno dalla sottoscrizione del contratto con A.S.O. relativi al pagamento del corrispettivo dovuto ad A.S.O., ai costi relativi all’attività di organizzazione dell’evento ed all’assistenza tecnica e giuridica, da effettuarsi anche mediante affidamento a soggetti terzi ed alle attività di promozione dell’evento, somme quantificate in legge nell’ammontare complessivo comprensivo di oneri fiscali.

L’articolo prevede altresì al comma 7 che la Giunta regionale sia autorizzata a stipulare specifici accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, sedi di partenza e di arrivo delle tappe o interessati dal percorso del Tour de France 2024 ed altri soggetti pubblici interessati all’evento, al fine di regolare i reciproci rapporti. Tali accordi potranno prevedere a carico degli Enti firmatari contributi a favore della Regione, con specifico vincolo di destinazione.

 

L’articolo 4 disciplina la norma finanziaria.

 

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della norma il giorno successivo alla pubblicazione stante la necessità

di provvedere in tempi brevissimi alla stipulazione dell’accordo ex art.15 di cui all’art.2.

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive), nonché a promuovere e rafforzare l’immagine dell’ Emilia-Romagna nel mondo e ad aumentarne l’elemento reputazionale sui mercati internazionali.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad ospitare il “Grand Départ 2024” del Tour de France 2024, evento ciclistico professionale maschile di fama mondiale, che costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione, anche in termini di attrattività turistica, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche nazionali.

 

3. L’evento “Grand Départ 2024”, partenza ufficiale del Tour de France, che vede coinvolti, quali soggetti promotori ed in qualità di “comunità ospitante”, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Firenze e la Regione Piemonte, si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2024 e prevede tre tappe sul territorio Nazionale, che interesseranno i comuni di Firenze, Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza e Torino, nonché gli altri Enti locali il cui territorio è attraversato dal percorso.

 

Art. 2

Accordo amministrativo per il Grand Départ 2024

 

1. Al fine di far fronte in modo coordinato agli adempimenti richiesti per l’organizzazione dell’evento Grand Départ 2024, svolgere tutte le attività necessarie alla sua regolare realizzazione nel rispetto degli oneri contrattuali di cui al comma 3 e garantire la corretta conclusione dell’attività, la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i soggetti promotori dell’evento Grand Départ 2024 (comunità ospitante), di cui al comma 3 dell’articolo 1 della presente legge.

 

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a sottoscrivere l’accordo di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale. L’accordo regolamenta le modalità di collaborazione e coordinamento tra i soggetti che costituiscono la comunità ospitante, definendo in particolare gli impegni e le responsabilità di ciascuno dei firmatari per il rispetto degli oneri contrattuali di cui all’articolo 3 ed individuando la Regione Emilia- Romagna come soggetto Capofila.

 

3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna a seguito della stipulazione dell’accordo di cui al comma 1, agisce in rappresentanza dei tre enti promotori, che costituiscono la “comunità ospitante”, nei rapporti contrattuali con la Società per Azioni Amaury Sport Organization (A.S.O.), con sede in Nanterre, Francia, quale soggetto organizzatore esclusivo del Tour de France, titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento in applicazione delle disposizioni dell'articolo L 333-1 del Code du sport (Codice dello Sport). Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato in nome e per conto degli enti promotori a stipulare con la Società A.S.O. apposito contratto per la realizzazione dell’evento, nonché a svolgere le attività necessarie per assicurare l’organizzazione dell’evento stesso.

 

Art. 3

Oneri contrattuali e modalità attuative

 

1. Dalla stipulazione del contratto di cui all’articolo 2, comma 3, e dall’accordo tra i soggetti promotori di cui all’articolo 2, comma 1, derivano i seguenti obblighi a carico delle parti costituenti la “comunità ospitante”:

 

a) il pagamento del corrispettivo ad A.S.O. relativo all’assegnazione del “Grand Départ Tour de France”;

 

b) oneri relativi all’attività di organizzazione dell’evento ed all’assistenza tecnica e giuridica, da effettuarsi anche mediante affidamento a soggetti terzi che, ai fini del necessario coordinamento delle attività, operano per tutti i soggetti promotori;

 

c) oneri relativi alle attività di promozione dell’evento, da effettuarsi anche avvalendosi di APT Servizi s.r.l., per conto di tutti i soggetti promotori.

 

2. Gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1 sono quantificati complessivamente in euro 7.930.000 e sono suddivisi nelle seguenti quote:

 

a) Regione Emilia-Romagna euro 4.282.200,00, corrispondenti al 54% del totale;

 

b) Città metropolitana di Firenze euro 2.418.650,00, corrispondenti al 30,50% del totale;

 

c) Regione Piemonte euro 1.229.150,00, corrispondenti al 15,50 % del totale.

 

3. Gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 ammontano complessivamente ad euro 939.650,00 e sono suddivisi nelle seguenti quote:

 

a) Regione Emilia-Romagna euro 507.411,00, corrispondenti al 54% del totale;

 

b) Città metropolitana di Firenze euro 286.593,25, corrispondenti al 30,50% del totale;

 

c) Regione Piemonte euro 145.645,75, corrispondenti al 15,50 % del totale.

 

4. Gli oneri di cui alla lettera c) del comma 1 ammontano complessivamente ad euro 980.000,00 e sono suddivisi in parti uguali tra i tre Enti nelle seguenti quote:

 

a) Regione Emilia-Romagna euro 326.666,67;

 

b) Città metropolitana di Firenze euro 326.666,67;

 

c) Regione Piemonte euro 326.666,67.

 

5. Gli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila dell’accordo, anche per le quote di competenza degli altri soggetti promotori, che verseranno i relativi importi alla Regione sulla base delle scadenze che dovranno essere fissate nell’accordo di cui all’articolo 2, comma 1. Tali scadenze, al fine di non incidere sulle disponibilità della Regione, dovranno essere antecedenti alla corresponsione degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

6. Sulla base di quanto previsto dai commi precedenti gli oneri complessivi che le parti firmatarie dell’accordo devono mettere a disposizione nel biennio 2023-2024 per l’organizzazione dell’evento Grand Départ 2024 ammontano ad euro 6.307.650,00 per l’esercizio 2023 ed euro 3.542.000,00 per l’esercizio 2024 e sono suddivise nelle seguenti quote:

 

a) Regione Emilia-Romagna euro 3.302.797,67 per l’esercizio 2023 ed euro 1.813.480,00 per l’esercizio 2024;

 

b) Città metropolitana di Firenze euro 1.937.999,92 per l’esercizio 2023 ed euro 1.093.910,00 per l’esercizio 2024;

 

c) Regione Piemonte euro 1.066.852,42 per l’esercizio 2023 ed euro 634.610,00 per l’esercizio 2024.

 

7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare specifici accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli Enti locali della regione Emilia-Romagna, sedi di partenza e di arrivo delle tappe o interessati dal percorso del Tour de France 2024 ed altri soggetti pubblici interessati all’evento, al fine di regolare i reciproci rapporti. Tali accordi potranno prevedere a carico degli Enti firmatari contributi a favore della Regione, con specifico vincolo di destinazione, finalizzati alla compartecipazione finanziaria ai costi di cui alla lett. a) del comma 6.

 

Art. 4

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri di cui all’art. 3 comma 6 lettera a), pari ad euro 3.302.797,67 per l’esercizio 2023 e ad euro 1.813.480,00 per l’esercizio 2024, quale quota a carico del bilancio regionale, la Regione fa fronte con le autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale 27 dicembre 2022 , n. 25 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, a valere sulla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive).

 

2. Agli oneri di cui all’art. 3 comma 6, lettere b) e c), relativi alle quote di Città Metropolitana di Firenze e della Regione Piemonte, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dagli altri soggetti promotori ai sensi dell’art. 3, comma 5.

 

3. Al fine di cui al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata, a seguito della stipulazione dell’accordo di cui all’articolo 2, comma 1, a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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