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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6707
Presentato in data: 13/04/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina)". (Delibera di Giunta n. 546 del 12 04 23)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2004 (ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA)

 


RELAZIONE

 

Nel corso del consiglio di amministrazione della Fondazione Italia-Cina (FIC) del 27 aprile 2022 è stata approvata una modifica allo statuto della Fondazione medesime tramite la quale si completa l’integrazione tra la Fondazione (FIC) e la Camera di Commercio Italo-Cinese (CCIC). Più precisamente, l’operazione illustrata è l’incorporazione (non in senso tecnico) della Camera di Commercio Italo-Cinese nella Fondazione Italia-Cina, tramite un “conferimento di attività” nella Fondazione successivo alla modifica dello Statuto.

Con queste modifiche, la Fondazione Italia-Cina ricomprende nel proprio statuto nuove attività, aggiuntive rispetto a quelle originarie, e cambia ragione sociale divenendo Italy China Council Foundation ICCF ETS (di seguito “ICCF”).

Inoltre il nuovo statuto si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Con il nuovo statuto ICCF mantiene la più ampia finalità culturali, sanitarie, scientifiche, artistiche tese migliorare, sviluppare e favorire i rapporti e le relazioni culturali ed economiche tra l’Italia e la Cina, nel quadro dei rapporti esistenti anche a livello governativo.

A tali attività, proprie anche dell’originario statuto della Fondazione Italia Cina, si aggiungono specifiche attività di interesse generale, quali:

 

-          Lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, industriali, agricoli, finanziari e culturali tra l’Italia e la Cina e tra l’Italia e altri Stati, con il conseguente incremento della collaborazione economica, istituzionale e tecnica, al fine di rendere l’ICCF e i propri Aderenti (Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori) un punto di riferimento per le relazioni internazionali e bilaterali;

-          La formazione economica, commerciale, finanziaria, culturale e istituzionale degli operatori e degli studenti al fine di rendere fattivo, proficuo e culturalmente avanzato il rapporto tra l’Italia e i Paesi interessati;

-          La raccolta e la diffusione mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi di notizie e informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i Paesi interessati, sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori, sulle disposizioni valutarie e su quelle che regolano i trasporti ed il turismo e su ogni altro argomento di carattere economico e culturale di interesse per un proficuo scambio istituzionale;

-          Lo studio dell’andamento delle rispettive attività produttive, mettendone in evidenza le possibilità di mercato, orientando il moto espansivo delle relazioni commerciali e industriali;

-          La collaborazione con gli Enti governativi e le Pubbliche amministrazioni dei Paesi coinvolti per la proposizione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi economici, culturali e istituzionali;

-          La sensibilizzazione dei rispettivi Organi governativi e delle Amministrazioni pubbliche sui problemi di carattere generale, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che l’ICCF persegue;

-          La realizzazione di attività volte a favorire la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra gli operatori economici dei Paesi interessati, nonché la costituzione, su richiesta delle parti interessate, di collegi arbitrali o peritali;

-          La realizzazione di adeguate iniziative che risultino utili o necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali e allo sviluppo delle relazioni internazionali, quali conferenze, convegni, congressi, seminari, nonché l’organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni e fiere mercantili, la realizzazione di missioni turistiche ed economiche, e l’istituzione di premi e borse di studio;

-          La partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’ICCF medesimo. L’ICCF potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via prevalente attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

 

Con il nuovo assetto statutario, ICCF amplia considerevolmente le proprie capacità operative in particolare nei confronti delle imprese e nella realizzazione di iniziative di promozione nei vari settori in cui già era attiva la Fondazione Italia-Cina.

Questo può consentire anche alla Regione la definizione di attività di maggiore impatto anche sul sistema economico e culturale dell’Emilia-Romagna, anche in considerazione della rilevanza che il mercato cinese riveste per molte filiere regionali, non solo per l’export ma anche per l’import di prodotti e semilavorati e per il potenziale che si potrebbe esprimere nel settore turistico.

La relazione illustrativa (allegato 1) e la relazione tecnico-finanziaria (allegato 3) vengono approvate unitamente al progetto di legge (allegato 2) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di seguito il contenuto degli articoli:

 

Articolo 1 “Modifiche al titolo della legge regionale n. 13 del 2004”

Il presente articolo modifica il titolo della legge regionale n. 13 del 2004 (che nella legge attualmente in vigore prevede l’adesione alla Fondazione Italia-Cina) al fine di adeguarlo alla partecipazione a Italy China Council Foundation ICCF ETS sua erede a seguito della modifica della denominazione sociale e delle integrazioni delle attività conferite dalla Camera di Commercio Italo-Cinese (CCIC).

 

Articolo 2 " Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004"

Il presente articolo sostituisce l’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 al fine di dare autorizzazione alla partecipazione a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina a seguito delle integrazioni delle attività della Camera di Commercio Italo-Cinese (CCIC).

 

Articolo 3 “Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004”

Il presente articolo modifica il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004 al fine di aggiornare le condizioni di partecipazione, e adeguare la legge alle intervenute disposizioni dell’art. 64 dello statuto regionale.

 

Articolo 4 “Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004”

Il presente articolo modifica l’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 al fine di eliminare riferimenti non più attuali allo statuto associativo.

 

Articolo 5 "Entrata in vigore"

L'articolo stabilisce il termine di entrata in vigore.

 


Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 13 del 2004

 

1. Nel titolo della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina) le parole “alla Fondazione Italia-Cina” sono sostituite dalle seguenti: “a Italy China Council Foundation ICCF ETS”.

 

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004

 

1. L’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1

Autorizzazione

 

1. Ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.

 

2. Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto”.

Art. 3

Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004

 

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità dell'articolo 1, comma 2.”.

 

Art. 4

Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 la locuzione “dall’articolo 8 dello” è sostituita con la parola “dallo”.

 

2. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 la locuzione “dall’articolo 8 dello” è sostituita con la parola “dallo”.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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