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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6746
Presentato in data: 21/04/2023
Progetto di legge d'iniziativa consiglieri recante: "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10". (21 04 23) A firma dei Consiglieri: Costi, Costa, Daffada', Zappaterra, Sabattini, Rontini, Mori, Fabbri, Bulbi, Gerace, Mumolo

Presentatori:

Costi, Costa, Daffada', Zappaterra, Sabattini, Rontini, Mori, Fabbri, Bulbi, Gerace, Mumolo, Rossi, Pillati, Montalti, Dalfiume, Pigoni

Testo:

 

Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in attuazione del decreto interministeriale 20 ottobre 2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (di seguito “decreto”), detta ulteriori norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare:

 

a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;

 

b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;

 

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

 

d) la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, e per il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti ed impianti elettrici, comprese le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione.

 

2. Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13.

 

3. La Regione e gli Enti Locali operano, per quanto di competenza, per garantire l’accesso a procedure celeri e trasparenti, assicurando l’armonizzazione e l’integrazione dei propri compiti e funzioni.

 

Art. 2

Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione

 

1. In sede di progetto definitivo devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta.

 

2. Per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica ARPAE è tenuta a valutare, con apposito parere, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla vigente legislazione statale.

 

Art. 3

Procedura autorizzativa ed esproprio

 

1. Per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica si applica la procedura autorizzativa prevista dal decreto e quanto previsto nelle seguenti disposizioni.

 

2. L’istanza di Autorizzazione Unica, corredata dai relativi allegati, è presentata, in formato digitale, ad ARPAE che, nel caso in cui siano stati richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

3. La documentazione progettuale può essere sottoscritta da un progettista abilitato anche interno all’azienda che gestisce la rete.

 

4. Gli oneri e le modalità per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica e della DIL sono stabiliti dalla Regione con delibera di Giunta regionale.

 

Art. 4

Sospensione, decadenza e revoca

 

1. Qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella Autorizzazione Unica, ARPAE provvede a notificare una specifica diffida a adempiere. L’atto di diffida prescrive:

 

a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della rete e dell’impianto;

 

b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.

 

2. L’inosservanza delle prescrizioni indicate nella diffida determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.

 

3. L'Autorizzazione Unica è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione della costruzione o dell'esercizio della rete e dell’impianto. Salvo che tali condizioni non siano imputabili al titolare, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell’amministrazione.

 

Art. 5

Collaudo

 

1. Le reti e gli impianti oggetto di Autorizzazione Unica sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, ai sensi del decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e s.m.i., con il quale sono state approvate, in esecuzione della L. 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti elettriche esterne.

 

2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.

 

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

 

a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;

 

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

 

c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorizzazione Unica;

 

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'Autorizzazione Unica stessa.

 

4. Il certificato di collaudo è trasmesso ad ARPAE che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'art. 4.

 

Art. 6

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

 

1. L’autorità competente può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare al titolare della rete o dell’impianto lo spostamento o la modifica di reti ed impianti autorizzati, definendo un equo indennizzo a carico del soggetto interessato.

 

2. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

Art. 7

Catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici

 

1. L'elenco delle reti e degli impianti realizzati è inviato annualmente ad ARPAE al fine dell’aggiornamento del catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 V.

 

2. I gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica, con le procedure previste con medesima delibera di Giunta regionale, forniscono ad ARPAE la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione.

 

Art. 8

Misure di semplificazione

 

1. La realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo, soggetta a DIL, è consentita fino a 10 km.

 

2. La realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi, soggetta a DIL, è consentita fino a 5 km.

 

3. La sostituzione dei sostegni esistenti, anche con variazione in altezza, è consentita laddove ciò sia motivato da ragioni tecniche, nel rispetto delle norme vigenti e fermo restando le eventuali verifiche obbligatoriamente previste da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo.

 

4. La DIL è presentata fermo restando l’acquisizione, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del consenso dei proprietari delle aree interessate.

 

5. In caso di alto rischio di perdita del servizio di distribuzione di energia elettrica relativo alla rete di media tensione, dovuto a guasto e/o deterioramento della stessa, sono realizzabili in regime di Autocertificazione gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti necessari per permettere il ripristino delle condizioni e della funzionalità della rete di distribuzione elettrica, entro i limiti di estensione previsti per gli interventi soggetti a DIL ai sensi del decreto e della presente legge.

 

6. La realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse deve avvenire, in caso di linee interrate, preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali.

 

7. Le cabine elettriche in aree pubbliche, in quanto opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso in cui ricadano in aree o immobili di cui all’art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco. La loro realizzazione non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.

 

8. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.

 

9. Sentita la competente Commissione assembleare, la Giunta regionale introduce, con propria delibera e per le finalità dettate dall’art. 1, comma 1, disposizioni e modalità più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

 

Art. 9

Sanzioni

 

1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del gestore dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da €1.032,00 a €10.329,00.

 

2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

 

3. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

 

Art. 10

Disposizioni transitorie

 

1. Per i procedimenti di Autorizzazione e di Comunicazione di Inizio Lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza di Autorizzazione Unica o una nuova Denuncia di Inizio Lavori ai sensi del decreto e della presente legge.

 

Art. 11

Clausola valutativa

 

1. La Regione si conforma alle normative nazionali più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

 

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, sottopone all’Assemblea legislativa una relazione di monitoraggio della normativa in tale materia.

 

3. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obbiettivi.

 

4. Per la finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale rende conto all’Assemblea legislativa sullo stato di attuazione della legge predisponendo, a cadenza triennale, una relazione alla Commissione consiliare competente.

 

Art. 12

Abrogazioni

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10.

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.

 

 

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