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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6989
Presentato in data: 16/06/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". (Delibera di Giunta n. 986 del 15 06 23)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

 

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

 

Art. 2

Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2(Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:

 

“Art. 8-bis

Sostegno ai locali di musica dal vivo

 

1.La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.

 

2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti”.

 

Art. 3

Inserimento dell’articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018

 

1.Dopo l’articolo 8- bis della legge regionale n. 2 del 2018 è inserito il seguente:

 

“Art. 8-ter

Elenco dei locali di musica dal vivo

 

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis sono stabiliti dalla Giunta regionale”.

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “agli articoli 3, 5, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8-bis”.

 

Art. 5

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “dell’elenco di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti “degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter”.

 

CAPO II

TERRITORIO ed AMBIENTE

 

Art. 6

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 


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