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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 7377
Presentato in data: 12/09/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione L.R. n. 37/1994". (Delibera di Giunta n. 1503 dell'11 09 23)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione L.R. n. 37/1994

 


INDICE

 

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Funzioni della Regione

Art. 4 – Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

 

Titolo II – Programmazione e strumenti attuativi

Art. 5 – Programmazione pluriennale

Art. 6 – Modalità di attuazione

Art. 7 – Soggetti destinatari degli interventi

 

Titolo III – Disposizioni finanziarie e finali

Art. 8 – Clausola valutativa

Art. 9 – Norma finanziaria

Art. 10 – Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 11 – Entrata in vigore


Titolo I – Disposizioni generali

 

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, ai sensi degli articoli 9 e 117, comma 3°, della Costituzione e della lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 dello Statuto regionale, opera per la promozione della cultura e favorisce le iniziative volte alla sua valorizzazione. La presente legge, in armonia con la normativa europea e nazionale disciplina l’attività volta a favorire la promozione della cultura quale strumento di crescita personale, di libera espressione, di comunicazione, nonché quale fattore di inclusione, di superamento delle diseguaglianze e di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che vi risiedono.

 

2. La Regione favorisce in particolare:

 

a) la valorizzazione della creatività, dell’innovazione e della ricerca nel settore della promozione culturale;

 

b) le pari opportunità di accesso alle attività di promozione culturale, operando per eliminare le barriere culturali, sociali ed economiche che limitano la partecipazione culturale; 

 

c) la promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, favorendo l’emergere di proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;

 

d) l’integrazione fra le attività di promozione culturale e gli interventi regionali nei settori del patrimonio culturale, della promozione turistica, del benessere degli individui e della collettività;

 

e) la diffusione della cultura digitale e dell’innovazione, intesa quale ricerca e sperimentazione di nuove forme di divulgazione, di circolazione della cultura e fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;

 

f) il pluralismo dell’offerta culturale, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;

 

g) la promozione della cultura emiliano-romagnola all’estero, incentivando le occasioni di confronto e la cooperazione di livello sovranazionale.

 

3. L’organizzazione e la gestione di attività di promozione culturale costituisce attività di interesse generale, anche ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

 

4. La Regione, nell’attuazione della legge, tiene conto delle istanze emergenti dai territori e si ispira ai principi di sussidiarietà verticale, orizzontale e di leale collaborazione con Enti locali e Istituzioni.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge, per attività di promozione culturale si intendono gli eventi, le mostre, i festival, le rassegne, i convegni ed ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico rivolti:

 

a) alla diffusione della cultura negli aspetti di interesse generale, in particolare nelle aree delle letterature, delle arti performative e audiovisive, delle scienze matematiche, fisiche e naturali, delle scienze umane e sociali, del dialogo fra le culture e le religioni;

 

b) alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle culture e delle tradizioni regionali;

 

c) alla promozione della creatività artistica e letteraria.

 

Art. 3

Funzioni della Regione

 

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e indirizzo, sostiene le attività di promozione culturale, anche attraverso l’armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.

 

2. La Regione, in particolare:

 

a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso il programma pluriennale di cui all’articolo 5 della presente legge, nel rispetto della normativa nazionale;

 

b) coopera con tutti i livelli istituzionali e con le Università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione e con operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale; 

 

c) attua propri progetti di promozione culturale, favorisce la programmazione negoziata mediante la sottoscrizione di convenzioni o accordi;

 

d) sostiene le iniziative di promozione culturale di rilevante interesse regionale organizzate da soggetti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale; 

 

e) sostiene la realizzazione, la ristrutturazione la riqualificazione, l’adeguamento tecnologico degli immobili di proprietà pubblica destinati allo svolgimento delle attività di promozione culturale, anche al fine di favorire la transizione digitale e la transizione ecologica;

 

f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri di servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio per la promozione culturale.

 

Art. 4

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

 

1. I Comuni e le loro Unioni, a seconda che le funzioni di promozione culturale siano esercitate in forma singola o associata concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

 

2. I Comuni o le loro Unioni, in coerenza con le finalità della presente legge:

 

a) organizzano e sostengono le attività di promozione culturale, che possono essere gestite direttamente o tramite soggetti da essi costituiti o partecipati;

 

b) sostengono le attività di promozione culturale, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

 

c) operano per la realizzazione, il restauro, l’adeguamento e la riqualificazione energetica, tecnologica e funzionale alla transizione digitale delle sedi e delle attrezzature destinate alla fruizione di attività e servizi culturali, incentivandone l’organizzazione e la gestione, anche in forma integrata.

 

 

Titolo II – Programmazione e strumenti attuativi

 

Art. 5

Programmazione pluriennale

 

1. La Regione individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale in materia di promozione culturale mediante la programmazione pluriennale, di regola triennale.

 

2. Il programma pluriennale definisce, in particolare:

 

a) le priorità e gli obiettivi da perseguire, definendo, qualora sia possibile gli indici di valutazione per la verifica del loro raggiungimento; 

 

b) gli ambiti prioritari di intervento e le modalità di attuazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge, nonché le modalità di accesso ai benefici;

 

c) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in relazione agli ambiti individuati;

 

d) il coordinamento con altre programmazioni regionali che intervengono in materie afferenti alla promozione culturale.

 

3. L’Assemblea legislativa regionale approva il Programma pluriennale su proposta della Giunta regionale.

 

4. Il programma pluriennale resta in vigore in ogni caso fino all’approvazione del successivo programma. 

 

Art. 6

Modalità di attuazione

 

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e in coerenza con il programma di cui all’articolo 5, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:

 

a) realizzazione diretta di interventi e iniziative di promozione culturale; 

 

b) realizzazione di interventi e iniziative di promozione culturale mediante:

 

1) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;

 

2) convenzioni con soggetti pubblici e privati;

 

c) concessione di contributi a favore dell’ente organizzatore e realizzatore di progetti e iniziative di promozione culturale, svolte prevalentemente sul territorio regionale;

 

d) concessione di contributi a sostegno di progetti che promuovono all’estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;

 

e) concessione di contributi per spese di investimento per la realizzazione di progetti volti al restauro, al recupero, all’adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale.

 

2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale. 

 

3. La Giunta regionale, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli interventi, anche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

4. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, nonché a conferire incarichi professionali tecnico-specialistici a supporto delle attività di valutazione nell’ambito delle procedure selettive.

 

5. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa di settore, specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività di promozione culturale, attraverso società in house. 

 

Art. 7

Soggetti destinatari degli interventi

 

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono: 

a) enti locali singoli o associati e soggetti da essi costituiti o partecipati, nei cui statuti sia prevista tra le finalità la promozione culturale; 

 

b) pubbliche amministrazioni; 

 

c) soggetti privati che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale o operativa sul territorio regionale.

 

2. Con riferimento a specifici ambiti di intervento, il programma pluriennale di cui all’articolo 5 può delimitare ulteriormente le tipologie di soggetti destinatari tra quelli individuati al comma 1.

 

Titolo III – Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 8

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: 

 

a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;

 

b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;

 

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge. 

 

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. 

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 3.800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 10

Abrogazione e disposizioni transitorie

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata, fino alla loro conclusione. 

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

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