Testo:
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2024
Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2024), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.
Capo I
TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE
Art. 2
Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n.42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.”
Art. 3
Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kW abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, fermo restando la durata massima trentennale prevista all’articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)”.
Art. 4
Modifica all’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l’esercizio della derivazione previsti nell’atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano e erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messagli a disposizione dall’Agenzia concessionaria della medesima”.
Art. 5
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013
1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, (Semplificazione della disciplina edilizia) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: “p-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino”.
Art.6
Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata) l’ultimo periodo è soppresso.
Capo II
DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA
Art. 7
Perentorietà dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017
1. Le proroghe di cui all’articolo 10 septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2022 e modificato con decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023, non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.
Capo III
LEGALITA’ E POLIZIA LOCALE
Art. 8
Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018
1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) le parole “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data”.
Capo IV
ENTI LOCALI
Art. 9
Modifiche all’articolo 6-bis della legge regionale n. 21 del 2012
1. Nel comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n.21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza le parole “almeno i due terzi dei Comuni interessati” sono sostituite dalle parole “di tutti i comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 bis della legge regionale n.21 del 2012 è sostituito dal seguente:
“3. Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall’anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell’annualità successiva”.
Capo V
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA
Art. 10
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002
1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) le parole “norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari” sono sostituite dalla parole “norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)”.
Art. 11
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023
1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) le parole “servizi dedicati nonché supporto” sono sostituite dalle parole “l’offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale ed internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto”.
Capo VI
SANITA’ e POLITICHE SOCIALI
Art. 12
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 23 luglio 2014
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) le parole “trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale” sono sostituite dalle seguenti “con periodicità triennale”.
Capo VII
AGRICOLTURA
Art. 13
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000
1. Dopo il comma 1 bis dell’art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente comma:
“1-ter. Negli interventi di cui al comma 1 sono da intendere ricompresi anche quelli per la sostituzione e l’adeguamento di interventi già finanziati”.
Capo VIII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 14
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)”;
b) il periodo successivo è sostituito dal seguente: “A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”.
Art. 15
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) è aggiunto il seguente periodo: “Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti”.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).