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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4
Presentato in data: 19/12/2024
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"". (19 12 24) A firma del Consigliere: Fiazza

Presentatori:

Fiazza

Testo:

 

Modifiche alla Legge regionale n. 11 del 2015 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"»

 


RELAZIONE

 

L'attuale legge recante le norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti, all'articolo 3, prevede una speciale disciplina, in deroga alle vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica, della quale beneficiano esclusivamente i soggetti destinatari della legge regionale n. 11 del 2015 grazie a "sperimentalità" che l'articolo stesso introduce.

A titolo meramente esemplificativo viene consentito agli stessi nuclei familiari Rom e Sinti che commettono un abuso tale da giustificare l'assunzione del bene al patrimonio del Comune di vederselo riattribuire, previo pagamento di un canone, anziché vederne disporre la demolizione, come comunemente avverrebbe.

Le aree contenenti tali beni, nell'ambito dell'ultima clausola valutativa sottoposta all'Assemblea, assommano a circa un terzo delle aree pubbliche destinate a microaree. La clausola non relaziona circa la condizione del versamento del canone previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 43 del 25 gennaio 2016, che, però, risulterebbe comunemente non versato.

li progetto di legge si propone di eliminare le esistenti deroghe edilizie ed urbanistiche previste dalla legge regionale n. 11 del 2015 a vantaggio di Rom e Sinti, ripristinando un quadro normativo omogeneo rispetto al resto della popolazione emiliano-romagnola e non discriminatorio di quest'ultima.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, propone alla lettera:

di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11 del 2015 modificando l'attuale elimina la definizione riservata alle microaree familiari di "soluzioni insediative innovative di interesse pubblico", utilizzata nel prosieguo per giustificare una speciale disciplina derogatoria in campo edilizio ed urbanistico;

di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 2015, espungendo dal testo riferimenti a soluzioni ", anche sperimentali," che nella indefinitezza della dizione aprono inevitabilmente a soluzioni derogatorie rispetto alla vigente disciplina generale;

di modificare l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2015, eliminando la previsione per la quale attualmente vengono sottratte a mutamento di classificazione e destinazione d'uso le aree e le unità immobiliari nelle quali vengono realizzate le microaree familiari;

di abrogare il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 teso a fissare le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo, oggi riattribuite grazie all'atto di Giunta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), agli stessi soggetti che hanno commesso l'abuso;

di modificare l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2015 nella direzione di porre i costi per la realizzazione, gestione o uso delle microaree in capo ai destinatari, anziché alla collettività.


Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della Legge regionale n. 11 del 2015)

 

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, la lettera b), è così modificata:

"b) promuovono lo sviluppo di soluzioni insediative quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l'igiene, la sicurezza, l'accessibilità e l'integrazione.";

 

b) al comma 1, lettera d), le parole", anche sperimentali," sono soppresse;

 

c) al comma 2, le parole "non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate" sono soppresse;

 

d) il comma 3 è soppresso;

 

e) al comma 4, le parole "di norma" sono soppresse. Al medesimo comma le parole "fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi" sono soppresse.

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