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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 8075
Presentato in data: 16/02/2024
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate". (16 02 24) A firma dei Consiglieri: Costi, Bulbi, Daffadà, Molinari, Sabattini, Zappaterra, Pigoni, Bondavalli, Amico, Mumolo, Dalfiume, Rossi, Costa, Maletti, Gerace, Caliandro

Presentatori:

Costi, Bulbi, Daffadà, Molinari, Sabattini, Zappaterra, Pigoni, Bondavalli, Amico, Mumolo, Dalfiume, Rossi, Costa, Maletti, Gerace, Caliandro, Mori, Rontini, Fabbri, Soncini, Pillati, Montalti, Marchetti Francesca

Testo:

 

Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate

 


RELAZIONE

 

Il Progetto di legge "Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate" è stato redatto in conformità con le norme costituzionali rilevanti in questa materia, che è di competenza statale, trattandosi di tributi istituiti dalla legislazione nazionale e riservati alla competenza statale. Anche se la Regione non ha competenze dirette in questo campo, può tuttavia presentare proposte legislative alle Camere del Parlamento, seguendo quanto stabilito dall'articolo 121, comma 2, della Costituzione. Il procedimento legislativo per questa proposta si svolge in due fasi e presso due sedi distinte, infatti, inizia presso l'Assemblea legislativa regionale e prosegue poi nei due rami del Parlamento.

La proposta di legge è finalizzata all'istituzione di un regime fiscale incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate. L'intento è quello di stimolare lo sviluppo economico e sociale in queste zone, che affrontano sfide uniche dovute alla loro particolare collocazione geografica e a peculiari caratteristiche demografiche. È risaputo come queste aree stiano subendo un declino demografico, perdendo un numero considerevole di abitanti nel corso degli anni. Pertanto, è essenziale adottare misure specifiche, come gli incentivi fiscali, per mitigare il loro isolamento e promuovere il miglior sviluppo locale possibile, da istituire con norme nazionali, vista, come già detto, la competenza prettamente statale della materia fiscale.

Il Progetto di Legge propone una fiscalità incentivante ancorata al principio di solidarietà, delineato nell'articolo 2 della Costituzione. Questo approccio si prefigge, nello stesso tempo, di contrastare lo spopolamento, stimolare lo sviluppo economico e facilitare l'accesso ai servizi essenziali nelle aree montane appenniniche.

La misura è anche una realizzazione concreta dell'articolo 3 della Costituzione, che sostiene i principi di parità formale e sostanziale. Le agevolazioni fiscali mirano a superare le condizioni particolari di queste aree, come l'isolamento geografico e la carenza infrastrutturale, incentivando le imprese a investire localmente. Ciò contribuirà ad aumentare l'occupazione, il reddito e migliorare la qualità della vita, promuovendo la parità sostanziale e assicurando, al contempo, pari opportunità di benessere e partecipazione economica e sociale a tutti i cittadini.

Il progetto trova ulteriore fondamento negli articoli 44, comma 2, e 119, comma 5, della Costituzione. L'articolo 44 sottolinea l'importanza di provvedimenti a favore delle zone montane, mentre l'articolo 119 consente interventi statali speciali per stimolare lo sviluppo economico, la coesione sociale e ridurre gli squilibri economici e sociali in specifiche aree.

Nel contesto del diritto comunitario, l’articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) riveste un ruolo fondamentale. Questo articolo impegna l'UE a ridurre le disparità di sviluppo tra le varie regioni, focalizzandosi in modo particolare sulle zone rurali e quelle con svantaggi naturali o demografici persistenti. Nel contesto delle aree montane appenniniche, le disposizioni di questo articolo possono contribuire a sostenere l’introduzione di una fiscalità di vantaggio che sarebbe funzionale a ridurre le disparità economiche e sociali, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e migliorando la qualità della vita nelle aree rurali. In tale contesto l’articolo 174 del TFUE è interpretato come un riconoscimento del diritto delle aree svantaggiate a beneficiare di misure di incentivazione specifiche, quali, appunto, la fiscalità incentivante (di vantaggio).

Per l’individuazione delle aree d’intervento del progetto di legge si fa riferimento ad aree territoriali svantaggiate da individuare tra i Comuni montani, identificati dalle singole leggi regionali, evitando di assumere unicamente il criterio altimetrico. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 27/2010) il sistema territoriale montano è identificato, oltre che dall’altimetria, dalla appartenenza del Comune ad un’area caratterizzata da una spiccata diversificazione per particolari situazioni sociali ed economiche, per fragilità, per il contesto fisiografico, per una condizione di marginalità, di rarefazione insediativa, per le difficoltà di accesso, per la scarsa capacità produttiva del ciclo agricolo. I Comuni montani occupano una porzione di territorio nazionale significativamente più ampia (circa il 50%) rispetto a quella classificata come montagna secondo criteri statistici (circa il 35%). Questa discrepanza suggerisce la necessità di non limitarsi al solo criterio altimetrico per identificare tali Comuni. L'adozione di un approccio più ampio è fondamentale per includere tutte le aree appenniniche che richiedono interventi di sostegno, evitando così di escludere zone che, nonostante non soddisfino il criterio altimetrico, necessitano ugualmente di sostegno.

Inoltre, l’adozione di un criterio esclusivamente altimetrico sarebbe del tutto irragionevole, in quanto non dipendono dalla mera altimetria le condizioni di maggiore o minore isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate comunità invece di altre.

Per semplificare e rinnovare la normativa esistente a supporto delle aree territoriali, la proposta di progetto di legge introduce misure che non richiedono solo trasferimenti di fondi, ma l’acquisizione diretta degli aiuti da parte dei beneficiari tramite il meccanismo del credito d’imposta, deduzioni e agevolazioni IVA, attribuendo un valore extra-fiscale al tributo utilizzandolo per correggere, o attenuare, ingiustificate disuguaglianze e, in positivo, per promuovere, più che per opprimere.

Nel contesto di questa proposta di legge si opera una mediazione tra le diverse forme di fiscalità di vantaggio, optando per un percorso che rispetti le deroghe al divieto di aiuti di stato, individuato nella transitorietà delle misure fiscali di vantaggio.

Il progetto di Legge, mirando a incentivare le aree montane appenniniche svantaggiate, propone misure fiscali temporanee volte a generare vantaggi territoriali. Queste misure, creando un ambiente favorevole per le imprese, stimolano la loro nascita e resilienza e attivando un meccanismo attrattivo, portano a un incremento dell'attività economica che si traduce in ulteriori benefici per il territorio. Pur essendo temporanee, queste agevolazioni fiscali hanno il potenziale di generare un impatto duraturo, rendendo il territorio più attraente nel tempo per le imprese e incrementando così il loro numero, con conseguente rafforzamento dell'economia locale e creazione di vantaggi persistenti.

La transitorietà delle misure è un elemento chiave in questo contesto. Una misura fiscale vantaggiosa, se temporanea, può essere considerata conforme alle norme sugli aiuti di stato e sulla concorrenza. Infatti, non crea un vantaggio permanente per le imprese che ne beneficiano. Piuttosto, fornisce un incentivo temporaneo per stimolare l’attività economica. In questo modo, contribuisce a dare vigore a un territorio.

Le norme europee, come già detto, delineano chiaramente come la politica di riduzione del peso fiscale sulle imprese abbia un solido fondamento economico e una piena legittimità dal punto di vista dei principi che governano il funzionamento del mercato nell’Unione Europea. In questo contesto, la fiscalità di vantaggio è considerata uno degli strumenti che un singolo Stato può attivare.

Attualmente, le Regioni dispongono di un numero limitato di tributi definibili come “propri”, il che riduce significativamente la loro capacità di esercitare autonomamente potestà impositiva. Questo contesto implica che i tributi regionali non siano frutto di una potestà impositiva autonoma, ma piuttosto derivino, in larga misura, dal bilancio statale. Anche nei casi in cui allo Stato spetti il potere di stabilire la norma tributaria e alle Regioni sia concesso un margine limitato di variazione delle aliquote, tali tributi non possono essere considerati automaticamente come “propri” delle Regioni.

Di conseguenza, l'intervento delle Regioni attraverso misure fiscali basate sulla modulazione dei tributi “propri” non sarebbe adeguato a raggiungere obiettivi ambiziosi, come il ripopolamento delle aree montane appenniniche svantaggiate. Le limitazioni nelle loro capacità fiscali autonome rendono i benefici derivanti da tali misure regionali insufficienti rispetto a quelli ottenibili con un intervento statale, tenuto conto che le regioni hanno un potere fiscale limitato rispetto allo Stato e, di conseguenza, possono attribuire un vantaggio derivante dalla propria fiscalità contenuto e, per alcuni versi, poco significativo.

Il progetto di legge trae chiara ispirazione dalle Zone Franche Urbane (ZFU), istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007). Il comma 341 prevede anch’esso, analogamente all’articolo 3 del disegno di legge, per determinati periodi di imposta, programmi di defiscalizzazione (esenzione dall’imposta sui redditi, esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive) e decontribuzione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente). La disciplina delle ZFU è conforme alla normativa europea sul regime “de minimis”.

La proposta di legge è strutturata in sei capitoli e mira a promuovere lo sviluppo economico e la riduzione delle disuguaglianze nelle aree montane appenniniche svantaggiate, in linea con gli obiettivi costituzionali e dell'Unione Europea.

Il Capo I stabilisce i principi generali, introducendo misure di sostegno fiscale e contributivo, di semplificazione amministrativa e di incentivazione degli investimenti per le aree montane appenniniche identificate in base a criteri demografici, economici e sociali.

Il Capo II si concentra sui benefici fiscali per le attività economiche, specificando le agevolazioni per piccole imprese e microimprese nelle aree montane. Queste includono esenzioni fiscali sugli utili, riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, esonero dai contributi previdenziali per determinati contratti di lavoro, e un arco temporale di applicazione di queste agevolazioni.

Il Capo III mira a favorire la residenzialità, introducendo crediti d'imposta per i canoni di locazione e l'acquisto dell'abitazione principale per chi si trasferisce stabilmente nelle aree montane. Include anche benefici fiscali specifici per il personale sanitario e docente, incentivando il loro trasferimento e la permanenza in queste zone.

Nel Capo IV, si affronta l'incremento dell'autonomia finanziaria dei comuni e gli interventi per il rischio idrogeologico. Viene proposta la ritenzione totale dell'IMU da parte dei comuni e l'introduzione di un'aliquota IVA agevolata per gli interventi miranti ad una maggior tutela dal rischio idrogeologico.

Il Capo V riguarda ulteriori forme di sostegno finanziario, prevedendo la possibilità per regioni e comuni di definire sistemi di agevolazione locali.

Infine, il Capo VI contiene le disposizioni finali, stabilendo l’impatto finanziario, l'approccio scelto agli aiuti di stato e l'obbligo del Governo di emanare decreti attuativi per l'implementazione concreta della legge.

Nel dettaglio la Proposta di legge prevede:

- all'articolo 1 stabilisce i principi e le finalità della "Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate". Questo articolo si propone di stimolare lo sviluppo economico, ridurre le disuguaglianze e perseguire un equilibrio economico armonico nelle aree montane svantaggiate, in conformità con gli articoli della Costituzione Italiana e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Include misure di sostegno fiscale e contributivo e incentivi agli investimenti, seguendo i criteri stabiliti dalla legge e dalle normative nazionali ed europee;

- all'articolo 2 descrive come vengono identificate le aree montane appenniniche svantaggiate che beneficeranno della fiscalità incentivante. Le aree vengono individuate con legge regionale, basandosi su criteri oggettivi e trasparenti che considerano varie difficoltà e potenzialità di sviluppo. I criteri di individuazione si basano sull’Indice di Fragilità Comunale (IFC), un indice composito che misura l’esposizione di un territorio ai rischi e le condizioni di criticità della popolazione e del sistema produttivo. La valutazione complessiva per l’individuazione delle aree territoriali considera la coesistenza di tutti i fattori di rischio e di vulnerabilità dell’IFC. In assenza di tale coesistenza, l’identificazione delle aree territoriali si basa sui fattori prevalenti, determinati dalla Regione.

- all’articolo 3 si descrivono le agevolazioni per le piccole imprese e microimprese nelle aree montane e gli specifici elementi per beneficiare di tali incentivi, come essere localizzate nelle aree identificate e operare in conformità con le definizioni UE. Le agevolazioni includono esenzioni dalle imposte sui redditi e l’esonero dai contributi previdenziali, con particolare attenzione ai contratti a tempo indeterminato e ai residenti locali. Le esenzioni sono valide per un periodo definito, con una riduzione graduale degli incentivi nel tempo;

- all’articolo 4 si prevede l'esenzione IVA per i prodotti di montagna nelle aree oggetto della legge. Si riconosce un'esenzione dall'IVA per i prodotti qualificati come "Prodotti di montagna" secondo le normative UE e nazionali. Questa esenzione si applica ai prodotti alimentari provenienti da zone di montagna, inclusi quelli trasformati. Gli operatori devono aderire alle disposizioni del decreto ministeriale per usufruire dell'esenzione. I benefici sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034;

- all’articolo 5 della proposta di legge si estendono vari benefici fiscali alle attività economiche nelle aree montane svantaggiate. Questi includono la deduzione di diverse tasse e imposte dalle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, estende le agevolazioni previste per la 'Zona Economica Speciale Unica del Sud'. Le modalità di attuazione di questi benefici sono demandate a decreti attuativi specifici;

- all’articolo 6 si prevede un credito d'imposta sui canoni di locazione per chi trasferisce la residenza nelle aree montane coperte dalla legge. Il credito d'imposta è del 75% del canone annuo di locazione fino a 10.000 euro all'anno, con un'applicazione piena nei primi 5 anni e una riduzione graduale negli anni successivi. Per il personale sanitario e docente, la percentuale di credito d'imposta è aumentata del 10%. Il beneficio è limitato a chi non supera un certo reddito imponibile e non possiede immobili nella stessa area;

- all’articolo 7 si stabilisce un credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale nelle aree montane. Il credito d’imposta copre il 75% dei costi annuali per mutui e tasse legate all'acquisto dell'immobile, con un limite massimo annuale. Il personale sanitario e docente riceve un incremento del 10% su questo credito. I benefici sono soggetti a specifici limiti e condizioni e non sono cumulabili con altri crediti previsti dalla legge;

- all’articolo 8 si introduce una riduzione significativa del reddito imponibile del l'IRPEF, per il personale sanitario e docente operante nelle aree montane, con diverse percentuali a seconda del livello di reddito. È richiesto un impegno a non trasferirsi da queste aree per un determinato periodo, salvo eccezioni per avanzamenti di carriera o disposizioni istituzionali. Queste disposizioni mirano a incentivare la permanenza e l'attività professionale di questi lavoratori nelle aree montane. Infine, si introducono criteri per riconoscere e valorizzare l’attività svolta dal personale sanitario e scolastico nelle aree territoriali di riferimento della legge, al fine di promuovere gli avanzamenti di carriera, la partecipazione a concorsi pubblici e l’assunzione di incarichi di maggiore responsabilità;

- all’articolo 9 si stabilisce che, dal 2025 al 2034, i residenti nelle aree montane possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni livello e gli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Questa deduzione è pari al 100% dei costi sostenuti e si applica a condizione che i beneficiari mantengano la residenza nelle aree interessate per tutto il periodo di validità dei benefici;

- all’articolo 10 si permette ai cittadini che non hanno sufficiente capienza fiscale di cedere i loro crediti d'imposta a banche o società pubbliche e private. Le banche e altri intermediari finanziari autorizzati possono acquisire e utilizzare questi crediti d'imposta, con una trattenuta massima del 5% sui crediti acquisiti. Questo articolo fornisce un'opzione per i cittadini di beneficiare dei crediti fiscali anche quando non possono utilizzarli direttamente a causa di limitazioni nella loro capienza fiscale;

- all'articolo 11 si consente ai Comuni nelle aree montane di trattenere l'intero importo dell'IMU dal 2025 al 2034, mentre all’articolo 12 si introduce un'aliquota IVA del 5% per interventi di tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico in queste aree. Questa agevolazione si applica anche agli acquisti correlati a tali interventi. Le modalità di attuazione saranno definite da un decreto ministeriale;

- all’articolo 13 si prevede la possibilità per le regioni e i comuni di stabilire ulteriori sistemi di agevolazione fiscale nelle aree montane;

- all’articolo 14 si prevede la copertura finanziaria per le misure della legge, con fondi previsti nel bilancio annuale e altre fonti, come la ridistribuzione di risorse e il contrasto all'evasione fiscale. Include anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 15 assicura che le agevolazioni rispettino i limiti degli aiuti "de minimis" dell'UE, e l'articolo 16 richiede l'emanazione di decreti attuativi. L'articolo 18 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione ufficiale.

 

Nell'elaborazione del Pdl si è tenuto conto delle seguenti norme:

• Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in particolare l’art. 174 che sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l’Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari. Inoltre, un’attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

• la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

• DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/2775 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;

• gli articoli 2, 3, della Costituzione;

• l’articolo 44, secondo comma della Costituzione che prevede esplicitamente che “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”;

• l’Articolo 117, terzo comma della Costituzione Italiana che disciplina la competenza legislativa in materia di tributi. In particolare, questo articolo stabilisce che lo Stato e le Regioni hanno competenza legislativa concorrente nella materia del «coordinamento del sistema tributario», nella quale è riservata alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei principi fondamentali;

• l’Articolo 119 della Costituzione che stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Essi stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. ed inoltre nella parte in cui prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

• Legge di Stabilità 2011, legge che ha stabilito le regole per il bilancio dello Stato e ha introdotto importanti principi di finanza pubblica, a cui debbono sottostare anche le Regioni, in particolare a fini del presente progetto di legge rileva il principio il principio di invariabilità finanziaria;

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), che nella parte in cui regolamenta le Zone Franche Urbane (ZFU);

• Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017;

• Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601 in particolare l’art. 9;

• decreto-legge n. 124/2023, in particolare per la parte relativa alle disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, che il Progetto di legge li estende alle aree in oggetto.

• Legge 97/1994, in particolare l’art. 16;

 


CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Principi e finalità

 

1. Nel quadro delle finalità costituzionali di cui agli articoli 2, 3, e in particolare dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione Italiana, nonché in base gli articoli 117, secondo e terzo comma e 119, comma 5, della stessa, e in linea con all’articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), si istituisce la 'Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate', volta a stimolare il loro sviluppo economico, a ridurre le disuguaglianze e a perseguire un equilibrio economico armonico, garantendo al contempo la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

 

2. La Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate, di cui al comma 1, individuate ai sensi dell’art. 2, attribuisce il godimento di misure di sostegno fiscale e contributive, nonché di misure di incentivazione degli investimenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme nazionali ed europee in materia.

 

Art. 2

Individuazione delle aree territoriali oggetto di Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate

 

1. Le aree territoriali oggetto di Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate, sono individuate con legge regionale, sulla base della identificazione legislativa regionale in essere per i comuni montani delle singole regioni, sentiti i Comuni e le Unioni di Comuni interessati, con criteri oggettivi e trasparenti che considerano le difficoltà demografiche, economiche e sociali delle aree montane appenniniche svantaggiate, nonché le loro potenzialità di sviluppo, comunque aventi popolazione residente inferiore ai 15 mila abitanti e costituenti nuclei che manifestano uno svantaggio economico e sociale rispetto al resto del territorio della regione.

 

2. I criteri di cui al comma 1 si basano sull’Indice di Fragilità Comunale (IFC), un indice composito elaborato dall’ISTAT che misura l’esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica, nonché le condizioni di criticità legate alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione e del sistema produttivo, con l’obiettivo di individuare le aree maggiormente esposte a determinati fattori di rischio e facilitare l’analisi territoriale del fenomeno in serie storica.

 

3. La valutazione complessiva, ai fini dell’individuazione delle aree territoriali, di cui al comma 1, si considera la coesistenza di tutti vari fattori di rischio e di vulnerabilità socio-economica dell’Indice di Fragilità Comunale (IFC), di cui al comma 2. In assenza di tale coesistenza, l’identificazione delle aree territoriali si basa sui fattori prevalenti, determinati dalla Regione.

 

Capo II

Benefici Fiscali attività economiche

 

Art. 3

Piccole imprese e microimprese

 

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall’art. 2, possono beneficiare di incentivazioni le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

 

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) l’attività oggetto dei benefici concessi dalla presente legge deve essere svolta all’interno dell’area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

 

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

 

2. Per accedere alle agevolazioni, di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l’unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

 

3. I soggetti, di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

 

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell’area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell’impresa;

 

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

 

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell’esonero sia residente in un Comune ubicato all’interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell’impresa, anche se fuori dall’area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

 

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento;

 

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un’area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

 

6. I decreti attuativi completeranno la disciplina del presente articolo con norme di dettaglio, al fine di prevenire l’uso indebito dei benefici e fornendo un quadro normativo esaustivo.

 

Art. 4

Aliquote IVA

 

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l’esenzione dall’IVA sui prodotti a marchio “Prodotti di montagna”.

 

2. L’esenzione, di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

 

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell’esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

 

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l’arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le arre territoriali oggetto della presente legge.

 

Art. 5

Altri benefici fiscali

 

1. Le attività economiche che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre dalle dichiarazioni reddituali il diritto camerale, la tassa sui rifiuti, il canone di occupazione delle aree pubbliche, l’imposta sulla pubblicità, l’imposta di bollo e le tasse sulle concessioni governative per i periodi di cui all’art. 4 comma 5, inoltre, i medesimi benefici e alle medesime condizioni sono attribuiti per il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

 

2. Le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali previste dall’art. 16 della Legge 97/1994, sono estese ai piccoli imprenditori commerciali che operano nei Comuni delle aree territoriali oggetto della presente Legge. Il limite di popolazione previsto dall’art. 16 della Legge 97/1994 per i territori della presente legge non opera.

 

3. I benefici di cui all’art. 9, del Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi alle aree territoriali oggetto della presente legge.

 

4. Le aree territoriali oggetto della presente legge beneficiano delle stesse agevolazioni previste per la 'Zona Economica Speciale Unica del Sud' (ZES Unica Sud), istituita con decreto-legge n. 124/2023. Le modalità di attuazione sono definite con i decreti attuativi di cui all’art. 3 comma 6.

 

 

Capo III

Benefici Fiscali per favorire la residenzialità

 

Art. 6

Credito d'imposta per canoni di locazione

 

1. Per i periodi di cui all’art. 4 comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all’anno. La misura piena del credito d’imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

 

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d’imposta è incrementata del 10 per cento.

 

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale di cui all’art.8.

 

4. Il beneficiario, di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l’immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

 

Articolo 7

Credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale

 

1. Per i periodi di cui all’art. 4 comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell’immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 75% dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l’acquisto dell’immobile. L’importo massimo del credito d’imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

 

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d’imposta è incrementata del 10 per cento.

 

3. Per i benefici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6.

 

4. I benefici di cui al comma 1 non si cumulano con i benefici di cui all’art. 6 comma 1.

 

5. L’attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 6.

 

Art. 8

Benefici fiscali per personale sanitario e docente in ambito pubblico

 

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, a tutto il personale delle professioni sanitarie,  nonché delle professioni non sanitarie di supporto al funzionamento delle strutture sanitarie, che svolga la propria attività professionale nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, è attribuita, limitatamente all’arco temporale 2024-2033, una riduzione del reddito imponibile complessivo del 65 per cento per i percettori di redditi lordi inferiori 35.000 euro, del 55 per cento per i percettori di redditi superiori ai 35.000 ed inferiori ai 45.000 euro e del 45% per i percettori di redditi superiori a tale ultimo limite, ai fini del calcolo dell'IRPEF, ciò al fine di integrare il loro trattamento economico.

 

2. Fatta eccezione per i trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o disposti dall’Azienda sanitaria di appartenenza o dalla Regione, il personale menzionato al comma 1 con contratto subordinato con le aziende sanitarie regionali nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge deve aver sottoscritto con l’azienda sanitaria un impegno a non trasferirsi ad altra sede per l’arco temporale menzionato al comma 1. Allo stesso modo, il personale in convenzione, per la durata della convenzione, dovrà impegnarsi con le medesime modalità a non trasferirsi e dare disponibilità al rinnovo della convenzione nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

 

3 Il disposto del comma 1 è esteso al personale docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado collocato nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, a condizione di avere sottoscritto con l’Istituto scolastico un impegno a non trasferirsi ad altra sede per un periodo di 10 anni, salvo il caso di personale supplente e salvo trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o imposti dall’Azienda sanitaria di appartenenza o dal Ministero dell’istruzione o da organismi periferici dello stesso.

 

4. Mediante decreti emanati dai Ministri competenti, in accordo e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono stabiliti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, criteri per riconoscere e valorizzare l’attività svolta dal personale sanitario e da quello scolastico nelle aree territoriali di riferimento della presente legge, per un periodo non inferiore a cinque anni, al fine di promuovere gli avanzamenti di carriera e la partecipazione del suddetto personale a concorsi pubblici, nonché più in generale facilitarne l’assunzione di incarichi di maggiore responsabilità, in ruoli correlati alla propria professione.

 

Art. 9

Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti Trasporto Pubblico Locale

 

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle aree territoriali oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

 

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100% delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell’abbonamento del Trasporto Pubblico Locale.

 

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici, di cui al comma 4 dell’art.4.

 

4. Per i benefici, di cui al comma 1, si applica quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6.

 

Art. 10

Cittadini carenti di capienza fiscale

 

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d’imposta del presente capo possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

 

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5%.

 

Capo IV

Incremento del finanziamento ai comuni e rischio idrogeologico

 

Art. 11

IMU esclusivamente locale

 

1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i Comuni e le Unioni di Comuni situati nelle aree territoriali oggetto della presente legge, possono trattenere l’intero importo derivante dall’Imposta Municipale Unica (IMU).

 

Art. 12

IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico

 

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell’area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un’aliquota IVA agevolata del 5%.

 

2. L’agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

 

3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

 

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emetterà un decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire le modalità di attuazione della stessa.

 

5. I benefici di cui al comma 1 operano per l’arco temporale previsto dal comma 1 dell’art. 11.

Capo V

Ulteriori sostegni finanziari

 

Art. 13

Sostegno finanziario locale

 

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

Art. 14

Norma finanziaria

 

1. Gli oneri finanziari necessari all'attuazione delle misure previste dalla presente legge saranno quantificati nella legge di bilancio annuale, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

 

2. La copertura finanziaria per le misure previste dalla presente legge sarà garantita attraverso una pluralità di fonti. Queste includeranno la ridistribuzione di risorse all’interno del bilancio statale, privilegiando il reimpiego di fondi da partite di spesa meno impattanti sullo sviluppo economico e sociale, e la revisione e ottimizzazione delle spese correnti, con un’attenzione particolare all’eliminazione di sprechi e inefficienze. Inoltre, si prevede un incremento delle entrate statali mediante politiche di contrasto all’evasione fiscale e ottimizzazione della raccolta tributaria.

 

3. In aggiunta alle strategie di cui al comma 2, si prevede anche l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al quale è stata assegnata una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito dall’articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021. Questo fondo rappresenterà una risorsa significativa per la copertura finanziaria della presente legge.

 

Art. 15

Aiuti di stato

 

1. Le agevolazioni previste nel Capo II sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento (UE) della Commissione del 24 dicembre 2023, n. 2775/2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,  Le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, che riguardano l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, sono ancora applicate tenendo conto delle revisioni e degli aggiornamenti apportati dalla suddetta direttiva..

 

2. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al Capo II oltrepassassero le condizioni e i limiti quantitativi e temporali previsti dal regime del “de minimis”, si provvederà alla notifica alla Commissione europea in base all’articolo 108 del Trattato di cui al comma 1.

 

Art. 16

Decreti attuativi

 

1. Il Governo è tenuto ad emanare i decreti attuativi necessari per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, in conformità con i principi e le finalità ivi stabiliti. I decreti attuativi saranno caratterizzati dalla presenza di norme di dettaglio che avranno il compito di disciplinare tutti gli aspetti non espressamente previsti dalla presente legge, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito dei benefici della presente legge, fornendo così un quadro normativo completo ed esaustivo.

 

2. I decreti attuativi di cui al comma 1 devono essere adottati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 2 comporta l'obbligo per il Governo di relazionare al Parlamento sulle ragioni del ritardo e di indicare un termine per il completamento delle procedure necessarie.

 

Art. 18

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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