Testo:
Sostegno alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999 (Norme in materia di spettacolo) e alla legge regionale n. 20 del 2014 (Norme in materia di cinema e audiovisivo)
RELAZIONE
Sul territorio regionale sono presenti 117 teatri storici, di cui 84 sono attualmente in attività (1) e sono caratterizzati da costi di gestione, manutenzione, restauro, ristrutturazione e adeguamento tecnologico elevati.
Ad oggi risultano pertanto non attivi 33 teatri storici che, per ragioni diverse, tra le quali anche la durata e l’impegno finanziario dei lavori di restauro e adeguamento normativo e tecnologico, anche a seguito di eventi calamitosi, possono restare inattivi per molti anni.
La riapertura di teatri e il riavvio della programmazione dopo anni di inattività comporta costi significativi di comunicazione, promozione, formazione del pubblico, ricerca di contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni, sostenitori, ecc. a fronte di entrate da bigliettazione limitate anche in ragione di tariffe promozionali.
Una situazione analoga si riscontra anche nel caso delle sale cinematografiche, ed in particolare delle monosale, delle piccole multisale e delle sale collocate in aree meno densamente abitate, che spesso vengono chiuse in ragione di dinamiche di mercato che privilegiano le grandi strutture collocate in aree metropolitane. Nel caso dei teatri storici, così come nel caso delle sale cinematografiche, la riapertura comporta investimenti significativi in termini di restauro, ristrutturazione e adeguamento tecnologico. Sempre più spesso, di conseguenza, l’impulso o l’iniziativa per il riavvio dell’attività parte dai Comuni o li vede direttamente coinvolti sia nella fase della riqualificazione, sia nella fase della gestione, entrambe particolarmente onerose.
Si ritiene pertanto opportuno, con il presente progetto di legge, assicurare innanzitutto adeguati sostegni ai soggetti pubblici o privati che investono nella riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Per questo, si intende integrare la disciplina regionale in materia di spettacolo (L.R. n. 13 del 1999) e quella in materia di cinema e audiovisivo (L.R. n. 20 del 2014) al fine di prevedere, tra le tipologie di intervento regionale a supporto dello spettacolo, il concorso della Regione alle spese correnti per la riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici chiusi da più di otto anni.
Nelle more dell’attuazione della previsione normativa di supporto regionale alle riaperture poc’anzi descritte, che troveranno copertura nell’ambito degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere rispettivamente sulla L.R. n. 13 del 1999 e sulla L.R. n. 20 del 2014, con il presente progetto di legge si intende inoltre assicurare un contributo straordinario alla riapertura del Cinema Teatro Carani, prevista per il prossimo 2 marzo 2024.
Il Cinema Teatro Carani fu costruito nel 1930 su committenza dei cugini Mario ed Eugenio Carani. Costruito in soli 10 mesi, rappresentò un’opera grandiosa per il periodo, sia per la capienza, poiché la sala poteva ospitare fino a 1600 posti a sedere, sia per la tecnica costruttiva, basata sul largo uso del cemento armato, che consentì la realizzazione di gallerie a sbalzo e un’ampia cupola apribile per il raffrescamento nei mesi estivi.
Dal 1931 e per molti decenni, il Cinema Teatro Carani ha proposto ad un pubblico ampio e non solo sassolese spettacoli cinematografici e teatrali di molti generi, compresa l’opera lirica, grazie anche al sostegno del Comune di Sassuolo, sostegno che è divenuto via via più importante al crescere, negli anni, dei costi di gestione, di produzione e di rappresentazione degli spettacoli. Rimasto di proprietà della famiglia Carani, il cinema teatro è stato chiuso nel 2014 per mancanza dei requisiti di agibilità.
Un gruppo di cittadini e imprenditori locali, nel 2019, ha deciso la costituzione di una fondazione allo scopo di riattivare il Cinema Teatro Carani acquistandone la proprietà e donandolo, una volta ristrutturato a proprie spese, al Comune di Sassuolo. La proposta dei cittadini e degli imprenditori, straordinaria per lo spirito mecenatistico e l’ammontare delle erogazioni liberali previste al fine di realizzare gli investimenti necessari, è stata accettata dal Comune di Sassuolo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27 novembre 2019.
La Fondazione Teatro Carani ETS è nata il 27 gennaio 2020 con la missione, senza fini di lucro, di acquisire la proprietà del Teatro Carani per donarlo alla Città di Sassuolo, dopo averlo opportunamente ristrutturato, valorizzandone il patrimonio immobiliare, culturale, artistico, musicale, tecnico e professionale. A tal scopo, la Fondazione ha la facoltà di mantenere la gestione dell’attività artistica del Teatro Carani per nove anni dalla data di inaugurazione. Obiettivo ultimo della Fondazione è dunque lo sviluppo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e del cinema a Sassuolo, con un coinvolgimento quanto più ampio possibile della Comunità.
La Fondazione ha perfezionato la donazione al Comune di Sassuolo e sta completando la ristrutturazione e la riqualificazione del Cinema Teatro, la cui inaugurazione è prevista il 2 marzo 2024. Il Comune di Sassuolo ha assicurato un proprio contributo alla gestione pari a 200 mila euro l’anno.
La riapertura del Cinema Teatro Carani rappresenta un significativo incremento dell’offerta di spettacolo in un territorio densamente popolato, poiché la sola Unione del Distretto ceramico, formata dai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano conta più di 120 mila cittadini, rappresentando la terza Unione più grande, a livello regionale, per numero di abitanti. Sassuolo, poi, come noto, confina con i comuni di Castellarano e Casalgrande, ove risiedono circa altri 35 mila abitanti.
La Regione Emilia-Romagna, che ha tre le finalità statutarie quelle della promozione e del sostegno alla cultura, all'arte e alla musica, a fronte e a supporto dello straordinario investimento dei cittadini e delle aziende sassolesi nell’acquisto, nella ristrutturazione ed ora nella gestione del Teatro Carani, ritiene quindi opportuno sostenere la gestione teatrale concedendo un contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani. Il contributo, pari complessivamente ad euro 500 mila, è mirato a sostenere l’avvio della programmazione nella fase iniziale, caratterizzata da costi significativi oltre che per la programmazione, per la ricerca e la formazione del pubblico, la promozione, la comunicazione, costi solitamente non coperti dai ricavi di biglietteria e dalle eventuali sponsorizzazioni.
La copertura finanziaria del contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani ETS, nel limite massimo di euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di euro 185.000,00 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
ESAME DELL’ ARTICOLATO
L’articolo 1 descrive le finalità della legge.
L’articolo 2 modifica l’articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, stabilendo che al comma 1, dopo la lettera g), venga inserita una lettera “g bis” che preveda il concorso regionale alle spese correnti per il riavvio di teatri storici chiusi da più di otto anni. Tale integrazione non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.
L’ articolo 3 modifica l’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014 stabilendo che dopo il comma 3 venga inserito un comma “3 bis” con il quale la Regione potrà sostenere la riapertura di sale cinematografiche dismesse da più di otto anni. Tale integrazione non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.
L’ articolo 4 autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani ETS per concorrere agli oneri delle attività di spettacolo programmate dalla stessa per la stagione inaugurale 2024 e per le annualità successive 2025 e 2026, stabilito in un importo massimo di euro 500.000,00 così ripartito: euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024, euro 185.000,00 nell’esercizio finanziario 2025 ed euro 185.000,00 nell’esercizio finanziario 2026.
L’individuazione più puntuale delle modalità di concessione ed erogazione del contributo è assegnata alla competenza della Giunta regionale.
L’ articolo 5 contiene la norma finanziaria che stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, nel limite massimo di euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di euro 185.000,00 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
La Giunta è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.
(1) Fonte: Osservatorio dello spettacolo. Monitoraggio. Le sedi di spettacolo in Emilia-Romagna. Anno 2022
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge, in coerenza con i principi fondamentali in materia di spettacolo di cui alla legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) e in materia di cinema e audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), promuove e sostiene la riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici chiusi o dismessi per periodi di tempo prolungati ed a tal fine:
a) modifica la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e la legge regionale 23 luglio 2014 n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo);
b) sostiene il riavvio e la programmazione delle attività del Cinema Teatro Carani di Sassuolo nelle annualità 2024, 2025 e 2026.
Art. 2
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:
“g bis) attività di riavvio di teatri storici chiusi da più di otto anni;”.
Art. 3
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014 è inserito il seguente comma:
“3 bis. La Regione sostiene altresì l’attività di riavvio di sale cinematografiche chiuse da più di otto anni”.
Art. 4
Contributo straordinario per la riapertura del Cinema Teatro Carani di Sassuolo
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani ETS per concorrere agli oneri delle attività di spettacolo programmate dalla stessa per la stagione inaugurale 2024 e per le annualità successive 2025 e 2026, stabilito in un importo massimo di euro 500.000,00 così ripartito: euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024, euro 185.000,00 nell’esercizio finanziario 2025 ed euro 185.000,00 nell’esercizio finanziario 2026.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di euro 185.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
2. La Giunta è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.