Testo:
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO 2025
RELAZIONE
L’articolo 43 del decreto legislativo 118/2011 dispone l'istituto dell'esercizio provvisorio che consente, nel caso in cui entro il 31 dicembre dell’anno precedente non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno successivo, la gestione finanziaria dell’ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, paragrafo 8).
Dato atto che con lettera prot. 12/07/2024.756168.U Stefano Bonaccini, a seguito della proclamazione a componente del Parlamento Europeo avvenuta il 20 giugno 2024, ha rassegnato alla Presidente dell’Assemblea legislativa le proprie dimissioni da Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna a far data dal 12 luglio 2024.
Considerato, pertanto, che potrebbe verificarsi che per l’inizio dell’esercizio finanziario 2025 non sia stato possibile approvare il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per la gestione finanziaria della Regione.
Considerato, inoltre, che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche, prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria e che, inoltre, l’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall’ordinamento contabile vigente.
Per evitare, pertanto, soluzioni di discontinuità alla gestione, si propone l’adozione del presente disegno di legge con il quale sarà possibile la gestione delle spese sulla base dei richiamati principi del decreto legislativo n. 118/2011 fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 e comunque fino al 30 aprile 2025.
L’esercizio provvisorio è effettuato, ai sensi del paragrafo 8 del principio 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato e perciò nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 2024-2026, approvato con legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2023 come modificato da tutti i provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’esercizio 2024 (previsioni definitive).
L’autorizzazione all’esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dall’Assemblea legislativa regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre e può essere concessa per un periodo massimo di 4 mesi salvo diversa previsione dell’ordinamento regionale. Per la nostra regione resta confermato quanto previsto dal paragrafo 8 del principio 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011 e, pertanto, fino al 30 aprile 2024.
Se entro il termine massimo consentito per l’esercizio provvisorio non venisse approvato il bilancio di previsione 2025-2027, la legge prevede il passaggio alla “gestione provvisoria” che è limitata esclusivamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
L’articolo 1, commi 1 e 2, prevede l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2025, per il periodo 1° gennaio 2025 – 30 aprile 2025, sulla base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024-2026 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2024. Viene inoltre stabilito che durante l’esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011.
L’articolo 1, comma 3, prevede che l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all’Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.
L’articolo 2 prevede che la legge ha effetto dal 1° gennaio 2025.
Art. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2025
1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 68, comma 2 dello Statuto, dal 1° gennaio 2025 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2025 nel bilancio di previsione 2024-2026 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2024.
2. Durante l’esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all’Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2025.