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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 4276
Licenziato in data: 15/12/2021
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

4276 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022". (Delibera di Giunta n. 1909 del 15 11 21)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 62 del 22/11/2021

 

(Relatore consigliere Luca Sabattini)

(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 9/2021 licenziato nella seduta del 15 dicembre 2021 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022

 


 

INDICE

 

Art. 1Finalità

Capo IAGRICOLTURA

Art. 2Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 3Disposizioni in merito alle aziende venatorie

Capo IITRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art.  4Modifiche all’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998

Art.  5Modifiche all’articolo. 9 della legge regionale n. 10 del 2017

Art.  6Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021

Art.  7Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021

Art.  8Interventi per i territori dei Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici della prima decade del mese di dicembre 2020

Capo IIIPATRIMONIO, TRIBUTARIO E PERSONALE

Art.  9Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014

Art. 10Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

Art. 11Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 12Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

Art. 13Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2018

Art. 14Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2021

Capo IVDISPOSIZIONI FINALI

Art. 15Entrata in vigore

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

 

 

Capo I

AGRICOLTURA

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991

 

1. Il comma 2 dell’articolo 24 bis della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è così sostituito:

 

“2. Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi”.

 

 

Art. 3

Disposizioni in merito alle aziende venatorie

 

1. All’articolo 43 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

 

“3 bis. Laddove il proprietario dei terreni individuato dai registri immobiliari risulti irreperibile, nelle forme previste dal Codice di procedura civile, l’assenso s’intende validamente prestato ai sensi del comma 3 e la parcella corrispondente viene inclusa nel perimetro dell’azienda venatoria, se a seguito di avviso affisso all’Albo Pretorio dei singoli Comuni competenti per territorio, per un periodo di 70 giorni, non venga fatta espressa opposizione da chi dimostri di averne diritto. Gli oneri di notifica e pubblicazione sono posti a carico dei richiedenti.”.

 

2. Al fine di consentire alle aziende venatorie l’applicazione delle prerogative di cui al comma 1, su espressa richiesta degli interessati, la durata delle autorizzazioni delle aziende venatorie valide fino al 31 dicembre 2021 è prorogata di sei mesi.

 

 

Capo II

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

 

Art.4

Modifiche all’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono inserite le seguenti modifiche:

 

a) La lettera a) è sostituita dalle seguenti:

“a) l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura;

a bis) i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale”.

 

b) La lettera c) è soppressa.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:

 

“1 bis. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 ter a 1 quinquies.”.

 

1 ter. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) sono punite con la sanzione:

 

a) pecuniaria di importo pari da una a cinque volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), in caso di esecuzione di opere realizzate in assenza di autorizzazione e ricadenti nella disciplina del regolamento, oltre al versamento dei canoni annui non versati dal momento della costruzione delle opere o degli impianti fino alla data di regolarizzazione ovvero alla data del verbale di contestazione dell’abuso nel caso in cui le opere non siano regolarizzabili;

 

b) pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), per l’esecuzione di opere realizzate in difformità rispetto all’intervento autorizzato e ricadenti nella disciplina del regolamento, ovvero eseguite senza ottemperare o ottemperando in modo incompleto o difforme rispetto alle eventuali prescrizioni stabilite dalla concessa autorizzazione; resta fermo l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal regolamento entro trenta giorni dall’accertamento del mancato adempimento, pena la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento stesso;

 

c) della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nei modi e nelle forme previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), qualora l’opera realizzata non risulti autorizzabile ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), previa notifica al Comune competente e ferme restando le sanzioni previste dalle lettere a) e b);

 

d) pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1, lettera a), per l'inosservanza delle disposizioni relative alla corretta esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino a regola d’arte, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia ed oltre gli oneri previsti dal regolamento.

 

1 quater. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a bis) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

 

1 quinquies. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

 

1 sexies. Per le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.”.

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 

“4 bis. In caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, fatta salva la facoltà di agire utilizzando gli strumenti della tutela possessoria, è demandato il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell’autorizzazione e della convenzione.”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), dopo le parole “di bike sharing” sono inserite le seguenti parole: “, di school streets (strade scolastiche)”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.”.

 

 

Art. 8

Interventi per i territori dei Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici della prima decade del mese di dicembre 2020

 

1. Con le risorse autorizzate dal comma 9 dell’articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, destinate ai territori delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, già danneggiati anche dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, trasferite al bilancio regionale dalla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato, aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732 del 2020 (Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia), la Regione provvede con procedure ordinarie alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in particolare:

 

a) degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite, strettamente connesso all'evento, e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

 

b) degli interventi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive.

 

2. La Giunta regionale, con propri atti, programma la spesa, approva il programma degli interventi e relative eventuali rimodulazioni, da realizzarsi a cura degli enti ordinariamente competenti, definendone le procedure attuative e disciplina le procedure per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive ed ai soggetti privati danneggiati, individuando nelle strutture organizzative competenti in materia di sicurezza del territorio e difesa del suolo, quelle preposte alla gestione della spesa ed al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività.

 

3. Eventuali risparmi di spesa accertati nell’ambito dei procedimenti per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive possono essere riprogrammati dalla Giunta regionale per il finanziamento di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate o di riduzione del rischio residuo in sede di rimodulazione del programma di cui al comma 2.

 

 

Capo III

Patrimonio, Tributario e Personale

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) è aggiunto il seguente comma:

 

2 bis. Il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali di cui al comma 1 può prevedere l’affidamento degli immobili di cui la Regione ha la disponibilità a enti o soggetti pubblici in funzione delle sinergie che con gli stessi si intendono sviluppare in attuazione delle politiche settoriali. I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente comma:

 

“2 bis. Per quanto riguarda l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 è sostituito dal seguente comma:

 

“4. Per i beni immobili diversi da quelli di proprietà della Regione, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione e provvede altresì alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza. I beni immobili del demanio idrico statale funzionali all’esercizio delle competenze idrauliche, alla cui gestione provvede l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono a questa affidati nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano. All'atto della presa in consegna dei beni del demanio idrico statale, la Regione e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.”.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Il comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

 

“9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 9, deve perfezionarsi entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui all'articolo 5, comma 44 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al suddetto articolo 5, commi 44 e 45 del decreto legge n. 953 del 1982, e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dall’articolo 5, comma 47 del decreto legge n. 953 del 1982, e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro il mese di ricevimento dell’avviso per il pagamento del diritto fisso. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 36, comma 10 del decreto legge n. 41 del 1995 con effetto dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

 

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) le parole “definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto” sono sostituite con le seguenti: “può prevedere misure assunzionali finalizzate”.

 

 

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2018

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole da “L’importo annuale” fino a “distaccato” sono sostituite dalle seguenti: “L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo annuale sostenuto per ciascuna delle figure professionali acquisite in organico per l’esercizio delle funzioni trasferite, fino al limite massimo delle figure professionali in distacco nell’esercizio 2018. L’importo del trasferimento può essere incrementato di un valore finanziario annuale pari ai costi generali per la gestione di ogni collaboratore in organico.”.

 

2. Nel comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 le parole da “La posizione di distacco” fino a “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “A richiesta dell’ente, e previo assenso del collaboratore interessato, i dipendenti della Regione sono collocati in posizione di comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2022.”.

 

3. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 è sostituito dai seguenti:

 

“5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di comando e le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni devono prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti non ancora trasferite entro il 31 dicembre 2021 anche al fine di permettere a ciascun ente di adeguare i propri fondi del salario accessorio.

 

5 bis. L’importo annuale del trasferimento è comunque garantito per il personale già trasferito con le procedure e le modalità di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

 

4. I commi 2 e 4 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 sono soppressi.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2021

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 2021, n.14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), le parole “da 11 a 13-bis” sono sostituite dalle parole “da 11 a 14”.

 

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Art. 15

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

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