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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 8132
Licenziato in data: 02/05/2024
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Sostegno alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo)". (Delibera di Giunta n. 329 del 26 02 24)

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

V Commissione Permanente

"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità"

 

 

 

 

 

 

 

8132 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Sostegno alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo)". (Delibera di Giunta n. 329 del 26 02 24)

 

 

 

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 144 del 28/02/2024

 

 

 

(Relatore consigliere Federico Alessandro Amico)

(Relatore di minoranza consigliere Luca Cuoghi)

 

 

 

 

Testo n. 1/2024 licenziato nella seduta del 2 maggio 2024 con il titolo:

 

 

 

 

Sostegno alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo).


Sostegno alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo).

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge,  in coerenza con i principi fondamentali in materia di spettacolo di cui alla legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) e in materia di cinema e audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220  (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo),  promuove e sostiene la riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici chiusi o dismessi per periodi di tempo prolungati ed a tal fine:

 

a) modifica la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e la legge regionale 23 luglio 2014 n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo);

 

b) sostiene il riavvio e la programmazione delle attività del Cinema Teatro Carani di Sassuolo nelle annualità 2024, 2025 e 2026.

 

Art. 2

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:

 

“g bis) attività di riavvio di teatri storici chiusi da più di otto anni;”.

 

Art. 3

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014.

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014 è inserito il seguente comma:

 

“3 bis. La Regione sostiene altresì l’attività di riavvio di sale cinematografiche chiuse da più di otto anni o chiuse dopo il 2020, qualora si tratti di sale poste in zone montane o aree svantaggiate”

 

Art. 4

Contributo straordinario per la riapertura del Cinema Teatro Carani di Sassuolo

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani ETS per concorrere agli oneri delle attività di spettacolo programmate dalla stessa per la stagione inaugurale 2024 e per le annualità successive 2025 e 2026, stabilito in un importo massimo di euro 500.000,00 così ripartito: euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024, euro 185.000,00 nell’esercizio finanziario 2025 ed euro 185.000,00 nell’esercizio finanziario 2026.

 

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di euro 130.000,00 nell’esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di euro 185.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

 

2. La Giunta è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

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