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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2006, n. 4

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PIANI CIMITERIALI COMUNALI E DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2004

BOLLETTINO UFFICIALE n. 69 del 26 maggio 2006

INDICE

Art. 1 - Piani cimiteriali comunali e disciplina delle concessioni
Art. 2 - Inumazione e tumulazione dei cadaveri
Art. 3 - Esumazioni ed estumulazioni di feretri
Art. 4 - Sepolture private nei cimiteri
Art. 5 - Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria
Art. 6 - Normativa applicabile
Art. 1
Piani cimiteriali comunali e disciplina delle concessioni
1. Ogni Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
b) la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;
d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;
f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici;
g) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento.
2. I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati.
3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
Art. 2
Inumazione e tumulazione dei cadaveri
1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.
2. Nel caso in cui il Comune disponga di due o più cimiteri, la superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.
3. Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve essere garantito da una chiara identificazione planimetrica.
5. La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
10. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
11. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.
12. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
13. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
14 Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza.
15 Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
16. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
17. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti. I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.
Art. 3
Esumazioni ed estumulazioni di feretri
1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune, laddove siano diversi da quelli ordinariamente stabiliti in dieci anni.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.
Art. 4
Sepolture private nei cimiteri
1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune.
2. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico. Anche in questo caso, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.
6. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.
Art. 5
Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria
1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
5. La previsione di cui all'art. 64, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno si intende soddisfatta qualora la camera mortuaria sia presente in almeno un cimitero del Comune.
Art. 6
Normativa applicabile
1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno.


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