REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 1
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 20 dicembre 2013
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Art. 4 - Aggiornamento
Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet
Art. 6 - Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato Codice, individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Nelle schede allegate numerate da 1 a 12, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.
Art. 4
Aggiornamento
1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente con apposito regolamento dell'Assemblea legislativa.
Art. 5
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.
Art. 6
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
2. È abrogato il regolamento regionale 13 febbraio 2006, n. 2 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")).
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