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REGOLAMENTO REGIONALE 01 aprile 2019, n. 2

Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali

BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 dell' 1 aprile 2019

INDICE

Art. 1 - OGGETTO
Art. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Art. 3 - COMPOSIZIONE
Art. 4 - REQUISITI GENERALI, DI COMPETENZA E DI ESPERIENZA PER LA NOMINA
Art. 5 - CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Art. 6 - PROCEDURA DI NOMINA
Art. 7 - COMPITI E FUNZIONI
Art. 8 - DURATA, CESSAZIONE E REVOCA
Art. 9 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
Art. 10 - COMPENSO DEI COMPONENTI
Art. 11ORGANISMI AZIENDALI DI SUPPORTO ALL'OIV-SSR
Art. 12 - STRUTTURE INTERNE DI SUPPORTO
Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina la nomina, il funzionamento e i compiti degli Organismi indipendenti di valutazione, di seguito OIV, costituiti ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna".
Art. 2
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione, con le specifiche indicate per ciascuno di essi:
a) Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna, degli enti re-gionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c), della l.r. n. 43 del 2001 e dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) (nel seguito OIV-RER);
b) Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 49, comma 5, della l.r. n. 43 del 2001 (nel seguito OIV-SSR).
2. L'OIV-RER può esercitare le sue funzioni anche per altri Enti pubblici del territorio regionale, previa stipula di convenzione fra le parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Art. 3
COMPOSIZIONE
1. L'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza e nominati dalla Giunta regionale, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei requisiti e criteri di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4
REQUISITI GENERALI, DI COMPETENZA E DI ESPERIENZA PER LA NOMINA
1. Per lo svolgimento della funzione di componente degli OIV occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudi-ziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
1) possesso del diploma di laurea conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento;
2) possesso di un'esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nonché in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Ai fini della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'attività svolta come componente di OIV di altra Amministrazione.
2. I singoli avvisi per l'individuazione dei componenti degli OIV possono prevedere ulteriori requisiti necessari in relazione alle specificità delle Aziende e degli Enti per i quali esercitano le loro funzioni.
Art. 5
CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
1. Non possono essere nominati componenti degli OIV:
a) soggetti che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la Regione o con gli altri Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni o che abbiano avuto tale rapporto nei tre anni precedenti la nomina;
b) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero ancora che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
c) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;
d) coloro i quali:
1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
2) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;
3) abbiano riportato, quali dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
4) siano stati componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione o degli Enti presso cui l'OIV esercita le sue funzioni nel triennio precedente la nomina;
5) si trovino, riguardo all'attività che sono chiamati a svolgere, nei confronti della Regione o degli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado, fermo restando l'obbligo, prima di ogni seduta, di comunicare, sottoscrivendo apposita dichiarazione, eventuali conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 Sito esterno "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno";
6) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano la Regione o gli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
7) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con:
a) il Presidente, gli assessori e i consiglieri, ovvero, per quanto riguarda gli altri Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, con i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
b) dirigenti in servizio nell'ente Regione o nei restanti Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, limitatamente, per quanto riguarda gli Enti e le Aziende del SSR, ai dirigenti delle direzioni strategiche;
8) abbiano svolto attività professionale non occasionale a favore della Regione e degli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
9) siano revisori dei conti presso la Regione e presso gli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
10) siano già componenti dell'OIV- SSR, nel caso di nomina in OIV-RER, ovvero siano già componenti dell'OIV-RER, nel caso di nomina in OIV-SSR;
11) abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio.
2. Non possono essere nominati componenti dell'OIV-SSR:
a) coloro che siano componenti di organi e organismi collegiali propri degli Enti per i quali l'organismo opera: collegio di direzione, collegio sindacale, collegio aziendale delle professioni sanitarie, comitato dei garanti, comitato di indirizzo e verifica, comitato etico, comitato consultivo misto, comitato tecnico scientifico, direttore scientifico;
b) coloro che siano inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie e IRCCS di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna.
3. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti degli OIV coloro che siano già membri di analoghi Organismi presso altre amministrazioni, sempre che il numero dei predetti Organismi ovvero dei dipendenti delle Amministrazioni presso cui gli stessi operano non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnati.
4. L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere dichiarata in una nota allegata alla manifestazione di interesse di cui all'articolo 6 e confermata, con uguale dichiarazione scritta, all'atto del conferimento dell'incarico a componente dell'OIV.
5. Qualora, nel periodo di vigenza dell'incarico, dovesse venire meno uno dei requisiti di nomina ovvero insorgere una causa di inconferibilità o incompatibilità, il componente provvederà a darne immediata comunicazione alla struttura competente ai sensi dell'art. 6), comma 3. La mancata comunicazione costituisce grave inadempienza da parte del componente dell'OIV, rispetto alla quale la Giunta valuterà, tenuto conto di eventuali danni subiti, le azioni da promuovere.
6. La sopravvenuta carenza di requisiti e l'insorgere di una causa di inconferibilità comporta la decadenza immediata dall'incarico.
7. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, il componente dell'OIV decade dall'incarico, decorso il termine di quindici giorni dall'insorgere della causa di incompatibilità, allorché quest'ultima non sia stata nel frattempo rimossa.
Art. 6
PROCEDURA DI NOMINA
1. La procedura di individuazione dei componenti degli OIV si articola come segue:
a) pubblicazione, da parte delle strutture competenti, sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), Parte Terza, di un avviso pubblico, per la raccolta di manifestazioni di interesse;
b) nomina della Commissione esaminatrice, a cura delle rispettive strutture competenti, con il compito di esaminare le candidature pervenute;
c) analisi dei curricula da parte della Commissione, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed eventuale colloquio dei candidati, secondo modalità da definirsi anche sulla base della numerosità dei candidati;
d) trasmissione da parte della Commissione alle strutture competenti dell'esito della valutazione con l'individuazione di un elenco di candidati risultati idonei e di una terna di nominativi da sottoporre alla Giunta;
e) nomina da parte della Giunta, con contestuale individuazione del componente con funzioni di Presidente.
2. Per la nomina dell'OIV-RER, la Giunta provvede d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
3. Ai fini del presente articolo si individuano quali strutture competenti:
ì) con riguardo all'OIV-RER, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
ìì) con riguardo all'OIV-SSR, la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare.
Art. 7
COMPITI E FUNZIONI
1. All'OIV-RER sono assegnati, per gli enti di competenza e con le modalità indicate nel presente regolamento, i seguenti compiti e funzioni:
a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto, e in particolare:
1) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione della performance organizzativa;
2) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione delle prestazioni dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto;
3) il supporto tecnico alla elaborazione dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto coerenti con le norme contrattuali collettive e decentrate;
4) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali;
5) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni organizzative;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, secondo le modalità previste nell'ambito di ciascun Ente, e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato del sistema stesso, evidenziando eventuali criticità e formulando in tal caso proposte correttive all'organo politico;
d) il supporto al processo di definizione del Piano della performance, per favorire il potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche regionali e l'implementazione delle azioni gestionali;
e) la validazione degli obiettivi individuali, relativi target e indicatori, assegnati ai dirigenti di vertice;
f) la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito alla valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
g) la validazione della Relazione sulla performance e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
h) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Sito esterno "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 Sito esterno, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" da successive leggi statali, in particolare:
1) il parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
2) la verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.
2. All'OIV-SSR sono assegnati, per gli enti di competenza e con le modalità indicate nel presente regolamento, i seguenti compiti e funzioni:
a) la valutazione, tramite parere vincolante, della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, ivi comprese quelle relative ai Direttori generali;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati;
c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, con riferimento a controllo strategico, controllo di gestione e valutazione del personale, oltre che all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso e sulle attività svolte in tale ambito;
d) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009 Sito esterno da successive leggi statali, in particolare dalla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.
Art. 8
DURATA, CESSAZIONE E REVOCA
1. I componenti degli OIV restano in carica per tre anni, il relativo incarico può essere rinnovato per una sola volta.
2. I componenti degli OIV cessano dall'incarico per:
a) scadenza dell'incarico;
b) dimissioni volontarie. In caso di dimissioni deve essere garantito, di norma, un preavviso minimo di trenta giorni;
c) decadenza per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7.
3. I componenti degli OIV sono revocati dalla Giunta regionale in caso di grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
4. Il componente da nominare in sostituzione del componente dimissionario o revocato è individuato dalla Giunta tra i candidati risultati idonei alla selezione di cui all'articolo 6 ovvero, in mancanza, mediante una nuova selezione, secondo la procedura di cui al sopracitato articolo.
5. Il componente nominato in sostituzione di componenti cessati anticipatamente dall'incarico o revocati permane in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.
Art. 9
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
1. Gli OIV sono validamente costituiti quando sia presente la maggioranza dei relativi componenti. Le relative decisioni sono adottate a maggioranza. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente; se quest'ultimo è assente, la decisione è rinviata a una seduta successiva.
2. Gli OIV esercitano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 7 mediante la predisposizione di pareri, relazioni, attestazioni, linee guida e di indirizzo.
3. Gli OIV hanno sede e si riuniscono, di norma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna; in relazione alle attività da svolgere, possono riunirsi presso gli Enti per i quali esercitano le loro funzioni. E' altresì possibile, in casi di oggettiva impossibilità di uno o più componenti a partecipare di cui va dato atto nel verbale, tenere le riunioni in modalità telematica, attraverso la partecipazione da luoghi diversi dalla sede e avvalendosi di strumenti di teleconferenza o videoconferenza.
4. La prima seduta degli OIV è convocata dal Responsabile delle strutture regionali competenti; le successive convocazioni avvengono a cura dei Presidenti degli OIV per il tramite della struttura tecnica di supporto di cui all'art. 12. Gli OIV si riuniscono almeno una volta al mese e di ogni riunione viene redatto il verbale che viene sottoscritto dai presenti contestualmente ovvero nella riunione successiva.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli OIV hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 10
COMPENSO DEI COMPONENTI
1. Il compenso dei componenti e dei Presidenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione viene stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Tale compenso sarà liquidato trimestralmente, su presentazione di regolare fattura e di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento.
Art. 11
ORGANISMI AZIENDALI DI SUPPORTO ALL'OIV-SSR
1. Per garantire all'OIV-SSR il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende coinvolti, è prevista, presso ogni amministrazione, l'istituzione di una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale.
2. Tale funzione viene esercitata mediante l'Organismo Aziendale di Supporto (OAS). Gli enti e aziende possono esercitare anche congiuntamente tra loro, tramite sottoscrizione di appositi accordi, le funzioni di supporto all'attività dell'OIV-SSR, anche a livello di area vasta o di altra aggregazione territoriale in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
3. La costituzione degli OAS deve prevedere almeno un componente esterno all'Ente o Azienda di competenza, dotato di idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno, nei limiti di spesa definiti con atto della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Tra i componenti dell'OAS deve essere individuato un Coordinatore.
4. I principali compiti riconosciuti all'Organismo Aziendale di Supporto, con riferimento all'Ente o Azienda di competenza e in applicazione delle linee guida e di indirizzo emanate dall'OIV-SSR, sono quelli volti a:
a) assicurare il supporto all'attività di programmazione e valutazione aziendale, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia, degli indicatori e degli strumenti di valutazione;
b) verificare la correttezza metodologica dei sistemi di programmazione, misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali, monitorando il funzionamento del Sistema di valutazione aziendale;
c) verificare e promuovere il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione, in special modo nei casi di posizioni difformi, anche nell'ambito delle valutazioni di seconda istanza, validando il processo di valutazione annuale e l'attribuzione dei premi al personale, in applicazione dei CCNL vigenti;
d) supportare l'OIV-SSR nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti allo stesso;
e) svolgere eventuali altre funzioni assegnate dalla Direzione aziendale, compatibili e coerenti con quanto sopra riportato.
Art. 12
STRUTTURE INTERNE DI SUPPORTO
1. Per garantire agli OIV il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, nonché per garantire il collegamento tra gli OIV e l'Organismo Aziendale di supporto, se presente, sono istituite con specifici atti, rispettivamente del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta per l'OIV-RER e del Direttore generale Cura della Persona, salute e welfare per l'OIV-SSR, due strutture interne di supporto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della Regione.
2. Devono far parte della struttura di supporto dell'OIV-RER di cui al comma 1, oltre a dirigenti o funzionari della Regione, anche dirigenti o funzionari degli Enti per i quali l'OIV-RER esercita le sue funzioni.
Art. 13
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, se ed in quanto applicabile.
2. L'OIV-RER resta in carica nella sua attuale composizione fino al 20 novembre 2020, data di scadenza dell'Organismo ai sensi della Delibera di Giunta n. 2026 del 26 novembre 2018. Nel caso di dimissioni o revoca dei componenti l'OIV RER, prima del 20 novembre 2020, si utilizza l'elenco di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1974 del 21 novembre 2016, che per ogni altro aspetto si intende superata dal presente regolamento.
3. La scadenza dell'OIV-SSR, fissata al 30 settembre 2020, viene prorogata al 20 novembre 2020.
4. Il presente regolamento recepisce e sostituisce quanto già specificamente previsto per l'OIV-SSR dalle Delibere di Giunta Regionale n. 334 del 17 marzo 2014 e n. 705 del 15 giugno 2015, che si intendono qui superate, fatta eccezione per le funzioni relativamente ad ARPAE che continuano ad essere esercitate fino alla scadenza degli incarichi attualmente in essere.


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