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Legislatura IX - Commissione I - Verbale del 13/07/2010 pomeridiano

    Testo

                                Verbale n. 5
    Seduta del 13 luglio 2010
    Il giorno 13 luglio 2010 alle ore 15,00 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la
    Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con
    nota prot. n. 20718 dell'8 luglio 2010.
    Partecipano alla seduta i Consiglieri:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    LOMBARDI Marco Presidente PDL - Popolo 5 presente
    della Libertà
    FILIPPI Fabio Vicepresidente PDL - Popolo 1 presente
    della Libertà
    VECCHI Luciano Vicepresidente Partito 4 presente
    Democratico
    BARBATI Liana Componente Italia dei Valori 4 assente
    - Lista Di Pietro
    BIGNAMI Galeazzo Componente PDL - Popolo 3 presente
    della Libertà
    BONACCINI Stefano Componente Partito 2 presente
    Democratico
    DEFRANCESCHI Andrea Componente Movimento Cinque 2 presente
    Stelle
    Beppegrillo.It
    FERRARI Gabriele Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MANFREDINI Mauro Componente Lega Nord Padania 4 presente
    Emilia e Romagna
    MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia 2 presente
    Libertà - Idee Verdi
    MONARI Marco Componente Partito 4 presente
    Democratico
    MONTANARI Roberto Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MONTANI Daniela Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MORICONI Rita Componente Partito 2 presente
    Democratico
    MUMOLO Antonio Componente Partito 2 presente
    Democratico
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione di 1 presente
    Centro
    PARIANI Anna Componente Partito 4 presente
    Democratico
    POLLASTRI Andrea Componente PDL - Popolo 2 presente
    della Libertà
    SCONCIAFORNI Roberto Componente Federazione 2 assente
    della Sinistra
    Il consigliere Mario MAZZOTTI sostituisce per parte della seduta il
    consigliere Monari.
    E'presente la Vicepresidente Assessore a Finanze, Europa,
    cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della
    montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e
    trasparenza, politiche per la sicurezza Simonetta Saliera.
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Soldati (Resp. Serv.
    Finanze e bilancio), Bellei (Serv. Finanze e bilancio), Cioffi
    (Resp. Serv. segreteria e affari generali della Giunta. Affari
    generali della presidenza. Pari opportunità), Cocchi (Dir. gen.
    Programmazione territoriale e negoziata, intese. relazioni europee e
    relazioni internazionali), Capodaglio (Resp. Serv. Politiche europee
    e relazioni internazionali), Zucchini (Dir. IBACN - Istituto per i
    beni artistici, culturali e naturali), Cristofori (IBACN), Bargossi
    (Resp. Serv. Territorio rurale), Broccoli (Dir. gen. Organizzazione,
    personale, sistemi informativi e telematica), Celletti (Serv.
    Informazione A.L.).
    Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
    Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
    Resocontista: Laura Sanvitale
    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta.
    - Approvazione dei verbali n. 2 e 3 del 2010
    La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 2 e 3
    del 2010 relativi rispettivamente alle sedute del 22 e 29 giugno
    2010.
    - - - - -
    119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
    novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
    finanziario2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo
    provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del
    14 06 10)
    120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
    Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
    finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma
    dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
    generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)
    Relatore consigliere Luciano Vecchi
    Il presidente LOMBARDI richiama l'iter dei progetti di legge di
    assestamento del bilancio 2010 e relativa finanziaria regionale, con
    l'illustrazione della vicepresidente della Giunta e la discussione
    generale svolte nella seduta del 29 giugno, la consultazione degli
    enti locali, delle istituzioni regionali, delle categorie economiche
    e delle associazioni iscritte all'albo compiuta dalla Commissione
    con l'udienza conoscitiva del 5 luglio, i pareri consultivi espressi
    dalle Commissioni assembleari II, III, IV e V per le materie di
    rispettiva competenza.
    In tema di adempimenti procedurali, il vicepresidente FILIPPI
    propone, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, di nominare relatore
    di minoranza il presidente Marco LOMBARDI.
    La Commissione concorda.
    Il presidente LOMBARDI si riserva di chiedere l'autorizzazione alla
    relazione orale, ai sensi dell'art. 91 del Regolamento interno
    dell'Assemblea legislativa.
    Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da
    parte dei consiglieri in sede di discussione generale e che la
    vicepresidente della Giunta dichiara di intervenire, per l'eventuale
    illustrazione degli emendamenti, al momento della discussione dei
    singoli articoli, il presidente invita la Commissione a procedere
    all'esame del testo, sulla base dei documenti di lavoro predisposti
    dalla segreteria e inviati contestualmente alla convocazione (v.
    allegati), con l'indicazione degli emendamenti presentati
    dall'esecutivo regionale.
    119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
    novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
    2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo provvedimento
    generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)
    Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (PD),
    14 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Art. 2 Cartografia regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (PD),
    2 contrari (M5S), 12 astenuti (PDL, LN).
    Entra il consigliere Monari.
    Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio
    zootecnico
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    M5S), nessun contrario, 12 astenuti (PDL, LN).
    Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche (emendamento n. 1
    della Giunta regionale)
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 20 voti a favore (PD), nessun contrario, 14
    astenuti (PDL, LN, M5S) all'emendamento suddetto e all'articolo così
    modificato.
    Art. 4 bis (che diventa art. 5) Interventi volti alla promozione,
    allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
    (emendamento n. 2 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD),
    nessun contrario, 14 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo articolo.
    Art. 5 (che diventa art. 6) Fondo per la mobilità al servizio delle
    fiere
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD),
    14 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Art. 6 (che diventa art. 7) Integrazione regionale al programma
    operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria
    regionale n. 24 del 2009)
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD),
    6 contrari (LN, M5S), 8 astenuti (PDL).
    Entrano i consiglieri Bignami e Meo.
    Art. 7 (che diventa art. 8) Organizzazione turistica regionale.
    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
    Il consigliere FILIPPI chiede chiarimenti sull'aumento di Euro
    1.996.900,00; in particolare, chiede quali sono le città
    beneficiarie e qual era la cifra inizialmente prevista.
    La vicepresidente SALIERA precisa che si tratta di risorse destinate
    a livello regionale all'Azienda di promozione turistica (APT) e
    ricorda che l'articolo è stato esaminato in V Commissione alla
    presenza dell'assessore al turismo.
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 2 contrari (M5S), 15 astenuti (PDL, LN).
    Art. 8 (che diventa art. 9) Manutenzione straordinaria dell'area
    invernale Corno alle Scale
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    SEL-V, LN, M5S), nessun contrario, 11 astenuti (PDL).
    Art. 9 (che diventa art. 10) Partecipazione alla ricapitalizzazione
    della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
    (emendamento n. 3 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 15 contrari (PDL, LN), 2 astenuti (M5S) all'articolo così
    sostituito.
    Entrano i consiglieri Bonaccini e Mumolo.
    Art. 10 (che diventa art. 11) Partecipazione della Regione
    Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
    Il consigliere FILIPPI chiede quali sono i beneficiari.
    La vicepresidente SALIERA sottolinea che si tratta di un sistema di
    garanzia tra Regione, Comune e Provincia e garante è la Prefettura.
    Il collettore delle risorse è la Provincia e attraverso una
    commissione di garanzia in accordo con la Prefettura viene stilato
    un elenco di soggetti beneficiari. In fase di consuntivo e di
    monitoraggio si potrà stabilire chi effettivamente fruisce di tale
    sistema.
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
    SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN).
    Art. 11 (che diventa art. 12) Programma di riqualificazione urbana
    per alloggi a canone sostenibile
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 12 (che diventa art. 13) Interventi di sistemazione idraulica e
    ambientale
    Il consigliere FILIPPI chiede l'indicazione dei progetti.
    La vicepresidente SALIERA sottolinea che si tratta di risorse che
    concernono programmi già individuati. Pur non potendo al momento
    indicare le città e la tipologia dei programmi, di pertinenza dei
    singoli assessorati, precisa che é già intervenuta una discussione
    approfondita per materia in III Commissione su tali argomenti.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 13 (che diventa art. 14) Rete viaria di interesse regionale
    (modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 14 (che diventa art. 15) Oneri derivanti dalla partecipazione
    della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF Aeroporto
    L. Ridolfi - Forlì
    Il consigliere POLLASTRI in dichiarazione di voto esprime la propria
    contrarietà. Sollecita inoltre la Giunta a valutare la situazione
    degli aeroporti regionali, tenuto anche conto del reale traffico
    aereo. Esprime infatti il timore che la Regione possa stanziare
    risorse per un aeroporto che non ha molte prospettive.
    Anche il consigliere DEFRANCESCHI dichiara il proprio voto
    contrario. Ribadisce la propria contrarietà a tenere in vita morti
    viventi , quali l'aeroporto di Forlì e altri, e sollecita la Giunta
    a prevedere una pianificazione del trasporto anche aereo che miri a
    indicare Bologna come unico centro. Occorre a suo avviso una
    riflessione complessiva circa la reale utilità di tali aeroporti,
    società connesse e relativo personale. Aggiunge che si assiste a un
    campanilismo esagerato che tenta di giustificare il bisogno da parte
    di ogni provincia di infrastrutture per il trasporto aereo, con
    evidenti ripercussioni sui bilanci. Il continuo sostentamento agli
    aeroporti dimostra, a suo avviso, questa tesi.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 13 contrari (PDL, M5S), 4 astenuti (LN).
    Art. 14 bis (che diventa art. 16) Interventi del Sistema
    Emilia-Romagna nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal
    sisma del 6 aprile 2009 (emendamento n. 4 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 43 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.
    Art. 15 (che diventa art. 17) Lavori d'urgenza e provvedimenti in
    casi di somma urgenza
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD,
    SEL-V, LN), nessun contrario, 13 astenuti (PDL, M5S).
    Art. 16 (che diventa art. 18) Integrazione regionale per il
    finanziamento del Servizio sanitario regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
    SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Esce la consigliera Pariani.
    Art. 17 (che diventa art. 19) Interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    Il consigliere POLLASTRI manifesta preoccupazione per il settore
    sanitario, poiché le spese sono molto elevate. Esprime forti
    perplessità e dichiara il proprio voto contrario.
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Art. 18 (che diventa art. 20) Contributi straordinari alle
    Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree
    per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 19 (che diventa art. 21) Edilizia universitaria
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 20 (che diventa art. 22) Azioni di sostegno al reddito e di
    politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    La Commissione esprime parere favorevole con 37 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL, LN), nessun contrario, 2 astenuti (M5S).
    Art. 21 (che diventa art. 23) Contributo alla Fondazione Arturo
    Toscanini
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Art. 22 (che diventa art. 24) Recupero e restauro di immobili di
    particolare valore storico e culturale
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 23 (che diventa art. 25) Attuazione della legge regionale n.
    17 del 2009
    La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto.
    Art. 24 (che diventa art. 26) Trasferimento all'esercizio 2010
    delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi
    regionali
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
    Art. 25 (che diventa art. 27) Modifiche alla legge regionale n. 21
    del 1984
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 26 (che diventa art. 28) Modifica alla legge regionale n. 30
    del 1992
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 27 (che diventa art. 29) Modifica alla legge regionale n. 30
    del 1993
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 15 contrari (PDL, LN), 2 astenuti (M5S).
    Art. 28 (che diventa art. 30) Modifica alla legge regionale n. 42
    del 1995
    La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto.
    Art. 28 bis (che diventa art. 31) Modifica alla legge regionale n. 4
    del 2000 (emendamento n. 5 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.
    Art. 28 ter (che diventa art. 32) Modifiche alla legge regionale n.
    27 del 2000 (emendamento n. 6 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 (che diventa art. 33) Modifiche alla legge regionale n. 40
    del 2002
    La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD,
    SEL-V, PDL), nessun contrario, 6 astenuti (LN, M5S).
    Art. 30 (che diventa art. 34) Modifiche alla legge regionale n. 7
    del 2003
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 30 bis (che diventa art. 35) Modifiche alla legge regionale n.
    12 del 2003 (emendamento n. 7 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo
    articolo.
    Art. 30 ter (che diventa art. 36) Modifica alla legge regionale n.
    29 del 2004 (emendamento n. 9 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo
    articolo.
    Art. 31 (che diventa art. 37) Modifiche alla legge regionale n. 10
    del 2008
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).
    Art. 31 bis (che diventa art. 38) Modifica alla legge regionale n.
    24 del 2009 (emendamento n. 8 della Giunta regionale)
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo
    articolo.
    Art. 31 ter (che diventa art. 39) Modifica alla legge regionale n. 4
    del 2010 (emendamento proposto dalla Giunta regionale in Commissione
    Politiche economiche )
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo
    articolo.
    Art. 32 (che diventa art. 40) Copertura finanziaria
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD,
    SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN).
    Art. 33 (che diventa art. 41) Entrata in vigore
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD,
    SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN).
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    120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
    Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
    finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma
    dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
    generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)
    Art. 1 Stato di previsione delle entrate (emendamento n. 1 della
    Giunta regionale)
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 15 contrari
    (PDL, LN), 2 astenuti (M5S) all'emendamento suddetto e all'articolo
    così modificato.
    Art. 2 Stato di previsione delle spese (emendamento n. 2 della
    Giunta regionale)
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 15 contrari
    (PDL, LN), 2 astenuti (M5S) all'emendamento suddetto e all'articolo
    così modificato.
    Entra la consigliera Noè.
    Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).
    Art. 4 Mutui e prestiti
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).
    Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
    del tesoriere
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).
    Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
    definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).
    Art. 7 Bilancio pluriennale
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD,
    SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).
    Art. 8 Entrata in vigore
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD,
    SEL-V, M5S), 16 contrari (PDL, LN, UDC), nessun astenuto.
    Il presidente LOMBARDI invita quindi la vicepresidente della Giunta
    ad illustrare il punto successivo all'ordine del giorno, riguardante
    il monitoraggio delle consulenze.
    - - - - - -
    - Informazione sui documenti consuntivo 2009 e previsione del
    fabbisogno 2010 degli incarichi di prestazioni professionali della
    Giunta regionale (articolo 12, comma 2, lettere b) e a) della legge
    regionale n. 43 del 2001)
    La vicepresidente SALIERA ricorda la disciplina prevista dall'art.
    12 della legge regionale n. 43 del 2001 secondo la quale la Giunta
    regionale è tenuta ad informare la Prima Commissione in relazione al
    documento consuntivo delle consulenze per l'anno precedente (in
    questo caso monitoraggio 2009) e alla deliberazione sul fabbisogno
    degli incarichi di prestazioni professionali delle direzioni
    generali della Giunta per l'anno di riferimento (il 2010), dove sono
    specificati gli obiettivi, le motivazioni, le tipologie e le risorse
    assegnate e stimate.
    Richiama la documentazione fornita ai consiglieri (v. atti) e
    precisa che relativamente al consuntivo, per quanto riguarda il
    2009, dalle tabelle si evince la differenza tra il programmato e
    l'effettivo impegnato. Entrambe le voci rappresentano risorse che,
    nel corso degli anni, sono sempre diminuite. Infatti, quanto alla
    programmazione, si assiste per gli anni 2005-2009 ad una diminuzione
    pari al 75,70%. Relativamente all'impegnato, invece, si ha una
    riduzione del 61,52%.
    Anche la suddivisione delle risorse programmate per tipo di
    finanziamento, quindi tra Regione, Stato e UE, ha registrato un calo
    costante. Le risorse regionali dal 2005 sono sempre state in calo,
    fino ad arrivare all'anno 2009 con una diminuzione pari al 65,08%.
    Le somme programmate dallo Stato hanno avuto picchi di incremento
    dal 2005 al 2007, poi sono diminuite dal 2007 al 2009, con una
    minore spesa rispetto al 2005, pari al 36,82%.
    Le risorse della UE dal 2005 al 2009 si sono dimezzate, da 800 mila
    euro a 400 mila euro.
    Nell'atto deliberativo di programmazione, poi, si evince che tra il
    programmato 2010 e quello 2009 vi è stato un calo ulteriore pari al
    31,9%.
    Chiarisce infine la procedura relativa agli incarichi di prestazioni
    professionali: i direttori generali consegnano le stime dei
    fabbisogni all'ufficio del Gabinetto di Presidenza, il quale valuta
    la coerenza delle richieste rispetto ai principi stabiliti dalla
    deliberazione n. 607 del 2009, che stabilisce le modalità e i
    requisiti per la stipula del contratto di lavoro autonomo, oltre che
    i criteri per la corrispondenza con la programmazione delle spese. I
    singoli atti di incarico sono poi trasmessi per conoscenza alla
    Prima Commissione. E già a partire dal 2007 la Regione ha provveduto
    in materia a garantire la massima trasparenza sul sito web tramite
    una apposita banca-dati on line.
    Escono i consiglieri Bignami, Filippi e Monari.
    Il consigliere DEFRANCESCHI chiede quale dettaglio di informazione
    viene fornito sul web per le consulenze, in particolare se sono
    pubblicati il curriculum, la tipologia di incarico e il risultato
    ottenuto dal mandato.
    La vicepresidente SALIERA precisa che si dà conto dei nominativi dei
    singoli incaricati, della cifra impegnata. La banca dati ordinata
    per direzione generale contiene l'indicazione dei progetti
    finanziati con risorse regionali, statali e comunitari. Le cifre
    pubblicate si riferiscono al dato dell'impegnato del singolo
    soggetto sul rispettivo oggetto programmato.
    La Commissione prende atto dell'informazione svolta.
    - - - - -
    112 - Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto,
    dell'Intesa di collaborazione interregionale tra la Regione
    Emilia-Romagna e la Regione Aquitania (Repubblica Francese) in
    materia di Istruzione e formazione professionale, giovani, Economia
    e cooperazione tra le Imprese, Innovazione, ricerca e sviluppo
    tecnologico, Cultura, Sport e turismo, Protezione dell'ambiente
    (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 10 06 10)
    Il presidente LOMBARDI informa preliminarmente sulla disciplina
    delle intese tra Regione ed Enti territoriali interni ad altro Stato
    che, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto (attività di rilievo
    internazionale della Regione), è prevista dalla legge regionale n.
    16 del 2008, in particolare dall'art. 17.
    CAPODAGLIO illustra l'intesa in esame, siglata nel febbraio del
    2010. L'Aquitania è una delle tre regioni francesi con le quali la
    Regione condivide l'ufficio di Bruxelles. Precedentemente alla
    formalizzazione dell'intesa vi è stata una lunga collaborazione
    informale. Si prevedono azioni comuni nei settori dell'istruzione e
    formazione professionale, dei giovani, dell'economia e cooperazione
    tra imprese, dell'innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, della
    cultura, dello sport e turismo, della protezione dell'ambiente. Si
    tratta di uno schema ormai consolidato tra Regioni e Dipartimento
    degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio che prevede un
    piano di attività annuale. L'intesa non prevede finanziamenti
    aggiuntivi, ma è solo orientativa della normale programmazione
    regionale.
    Il consigliere MANFREDINI chiede delucidazioni in merito alle
    risorse regionali stanziate per tale collaborazione.
    Il consigliere VECCHI sottolinea che si tratta della formalizzazione
    di una cooperazione che di fatto sussiste già da tempo. L'intesa è
    finalizzata ad uno scambio di buone pratiche, oltre che ad una
    maggiore facilità di accesso ai finanziamenti dell'Unione europea da
    parte della Regione Emilia-Romagna unitamente ad altre Regioni con
    le quali la stessa Regione è in rete. Chiede di svolgere in una
    prossima seduta un'apposita informazione in materia, al fine di
    avere un quadro complessivo della rete dei rapporti internazionali
    della Regione.
    Il consigliere POLLASTRI concorda con la proposta avanzata, in
    quanto una ricognizione delle iniziative in atto sarebbe utile per
    poter offrire ai nuovi consiglieri uno strumento di lettura completo
    ed aggiornato, nella complessità dei rapporti di collaborazione con
    le altre Regioni dell'Unione europea.
    CAPODAGLIO si dichiara disponibile ad offrire l'informazione
    richiesta già dalla prima seduta utile. Precisa inoltre che la
    deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 210 del 2009, con la
    quale è stato approvato il piano triennale delle attività di rilievo
    internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011, fornisce già
    un primo orientamento.
    Ribadisce che le intese non prevedono finanziamenti aggiuntivi, ma
    sono orientativi della programmazione dei vari settori regionali nel
    campo delle politiche giovanili, culturali e nella partecipazione ai
    programmi cofinanziati dall'Unione europea. Si tratta pertanto di
    un'indicazione alla Giunta regionale di tener conto di questa
    opportunità di collaborazione all'atto della programmazione degli
    ordinari strumenti.
    La Commissione esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD,
    SEL-V), nessun contrario, 14 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).
    - - - - - -
    170 - Proposta recante: Approvazione del rendiconto consuntivo
    dell'esercizio finanziario 2009 dell'IBACN della Regione
    Emilia-Romagna. Proposta all'Assemblea legislativa (delibera di
    Giunta n. 815 del 21 06 10)
    Il presidente LOMBARDI cede la parola al direttore dell'Istituto per
    i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
    dott. Zucchini e alla dott.ssa Cristofori per l'illustrazione.
    CRISTOFORI illustra il provvedimento.
    Il rendiconto consuntivo dell'Istituto per l'esercizio finanziario
    2009 ha evidenziato un aumento dell'avanzo di amministrazione,
    dovuto in parte alle assegnazioni avvenute a fine anno da parte
    della Regione. elenca le varie voci: la somma di 517.523,40
    relativa a progetti specifici, l'importo di 44.021,43 relativo al
    fondo conservazione natura 2009 e lo stanziamento di 51.648,38 per
    la tutela degli esemplari arborei monumentali 2009. Aggiunge altresì
    che la necessità da parte dell'Istituto di aggiornare le procedure
    esistenti per adeguarle alle nuove norme in materia di acquisizione
    di beni e servizi ha reso impossibile l'assunzione degli impegni di
    spesa relativi agli interventi di censimento, inventariazione,
    catalogazione di cui alla legge regionale n. 18 del 2000 in materia
    di biblioteche, archivi e musei, per i quali sono in corso procedure
    di gara che richiedono tempi molto dilatati.
    Sottolinea che, seppure con risvolti diversi, analoghe ragioni hanno
    determinato un consistente aumento dei residui attivi. Gli importi
    relativi ai finanziamenti dei progetti speciali e della legge
    regionale n. 18 del 2000 sono stati posti nel bilancio dell'IBACN a
    seguito di atti formali regionali, ma non sono stati ancora erogati
    in quanto gli interventi sono parzialmente in programmazione e in
    svolgimento. Aggiunge altresì che non sono stati ancora richiesti i
    finanziamenti relativi a progetti affidati dalla Regione, avviati
    alla fine dell'anno 2009 e ancora in corso per un ammontare
    complessivo di 587.000,00.
    Anche i residui passivi hanno registrato un leggero aumento, poiché
    molte fatture sono pervenute a fine anno, oltre i termini utili per
    consentire l'espletamento dell'intero procedimento previsto per la
    liquidazione. Sottolinea che attualmente rispetto all'ammontare
    complessivo dei residui passivi pari a 2.744.150,21 sono stati
    pagati 1.239.874,65. Rammenta lo sforzo compiuto in tal senso, in
    ragione dell'iter burocratico previsto per i pagamenti che richiede
    l'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità
    contributiva).
    L'avanzo di cassa, invece, ha subito una netta diminuzione pari a
    1.363.844,41: se alla data del 31.12.2008 si registrava una somma
    pari a 3.0154.090,59, alla data del 31.12.2009 l'importo indicato
    è pari a 1.651.246,18.
    Relativamente alle entrate, segnala che gli accertamenti recano la
    somma complessiva di 5.635.472,58 (al netto delle partite di
    giro), così ripartita: 1.300.000,00 per contributo ordinario di
    funzionamento, 4.006.015,21 a titolo di contributo della Regione
    per attività finalizzate, tra le quali la gestione prevista dalla
    legge regionale 18 del 2000 in materia di musei, biblioteche e
    archivi, 321.607,43 per contributi da enti diversi, 8.006,44 a
    titolo di rimborsi e proventi derivanti dalle attività
    dell'Istituto. Gli interessi attivi di tesoreria recano l'importo
    pari a 17.843,50. Di tali accertamenti ne sono stati riscossi
    1.969.014,22, mentre l'importo di 3.684.458,36 è stato posto tra i
    residui attivi nell'esercizio 2009.
    Relativamente alle spese, aggiunge che sono stati effettuati impegni
    per 4.986.380,18, sempre al netto delle partite di giro, di cui
    l'importo di 2.521.602,36 è stato pagato, mentre il residuo pari a
    2.464.777,82 è stato accertato tra i residui passivi da trasferire
    nell'esercizio 2010.
    Nel conto generale del patrimonio, si riscontra un aumento
    dell'attivo pari a 1.334.844,13 dovuto prevalentemente all'aumento
    dei residui attivi. Sottolinea che l'aumento dei residui passivi ha
    contribuito a un aumento del passivo patrimoniale pari a
    456.844,86. Pertanto il risultato di gestione evidenzia un aumento
    del patrimonio pari a 877.999,27.
    Il consigliere MANFREDINI chiede delucidazioni in ordine all'avanzo
    vincolato ai progetti finanziati dalla Regione. Pone inoltre
    l'ulteriore quesito circa la voce alienazione di beni patrimoniali
    pari a 5.000.000,00, e in particolare sollecita una risposta al
    fine di conoscere quale vendita sia stata effettuata per la somma di
    2.500.000,00. Sottolinea infine la mancanza di indicazione della
    spesa relativa al personale.
    ZUCCHINI chiarisce che l'avanzo vincolato è strettamente legato alla
    gestione della legge regionale 18 del 2000. Tale legge stanzia
    annualmente, a titolo di interventi diretti per l'Istituto,
    mediamente l'importo di 2.000.000,00.
    L'iter procedurale prevede che l'Istituto presenti alla Giunta una
    proposta entro maggio, e che la Giunta adotti il piano entro
    l'estate, consentendo l'operatività a settembre. Il piano ha una
    durata triennale, si ha un cumulo medio di due annualità, pertanto
    l'avanzo di amministrazione è dovuto alla sovrapposizione di piani
    annuali. Sottolinea che il peggioramento della situazione è
    imputabile all'avvenuta ristrutturazione della modalità operativa
    dell'Istituto imposta dalle ultime normative in materia di
    acquisizione di beni e servizi.
    Aggiunge che all'agenzia regionale IntercentER sono state consegnate
    gare per un valore di 1 milione di euro, che possono essere
    prorogate per un triennio complessivo.
    Relativamente ai costi del personale, poi, chiarisce che l'Istituto
    non indica tale voce in bilancio, perché, al pari di intercenter,
    Agrea e Agenzia di Protezione civile, il personale è regionale. E
    per quanto riguarda il quesito circa la voce alienazione, sottolinea
    che l'Istituto non ha effettuato alcuna vendita di patrimonio
    immobiliare.
    La Commissione esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD,
    SEL-V), 4 contrari (LN), 10 astenuti (PDL, M5S, UDC).
    - - - - - -
    171 - Proposta recante: Approvazione del 1° provvedimento di
    variazione al bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012
    dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna. Proposta all'Assemblea
    legislativa (delibera di Giunta n. 816 del 21 06 10)
    CRISTOFORI illustra il provvedimento.
    L'assestamento consiste nell'adeguamento delle poste relativo al
    fondo iniziale di cassa, dell'avanzo di amministrazione, dei residui
    attivi e passivi inseriti nel bilancio di previsione dell'esercizio
    2010, rispetto alle risultanze del conto consuntivo finanziario
    2009.
    Relativamente al primo provvedimento generale di variazione, sono
    state apportate maggiori entrate collocate su competenti capitoli di
    spesa per un importo di 326.590,00. Si tratta di 120.000,00
    derivanti dalla Regione come maggior contributo per progetti
    specifici. Con tale variazione l'importo complessivo in bilancio
    diventa così 220.000, così ripartiti: 50.000,00 per attività
    connesse alla legge n. 95 del 1994 in materia di dialetti della
    Regione Emilia-Romagna, 170.000 per progetti specifici in base
    alla legge n. 29 del 1995, 100.000,00 quale contributo regionale
    in base alla legge n. 18 del 2000, 3.357,00 a titolo di
    cofinanziamento regionale a un progetto denominato APQ Balcani,
    subprogetto di cooperazione regionale intitolato MUSA (Monitoraggio
    microclimatico dei musei nei Balcani). In base a quest'ultimo la
    Regione ha individuato l'IBACN quale soggetto attuatore, si prevede
    un finanziamento all'Istituto pari a 70.500,00.
    Sottolinea che nel provvedimento di variazione è stato inserito
    l'importo di 3.300,00 quale quota cash, il residuo verrà inserito
    soltanto alla firma del relativo contratto e non dovrebbe pervenire
    dalla regione, ma direttamente dal contratto. Tra le entrate, figura
    l'importo di 84.309,25 per il programma SEBINA, oltre che quello
    di 18.924,00 per il finanziamento del Landcommanderij per
    integrazione a un progetto europeo denominato Aqueduct che prevede
    l'acquisizione di competenze chiave attraverso l'educazione del
    patrimonio culturale. All'Istituto è stato concesso un finanziamento
    pari a 30.340,00. La variazione netta risulta essere in aumento
    per un importo di 1.993.667,00.
    ZUCCHINI aggiunge che il progetto APQ Balcani è un progetto di
    cooperazione regionale ed è finanziato dal governo con fondi CIPE.
    Il meccanismo di finanziamento prevede una partecipazione della
    Regione pari al 5% con il residuo 95% a carico del Governo. Pertanto
    la somma pari a 67.000,00 verrà erogata dal Governo italiano.
    Chiarisce che tutti i progetti non recano oneri per la Regione, ma
    determinano benefici e risorse sul territorio. Il progetto
    Aqueduct finanzierà due progetti sperimentali con le scuole
    Carducci e il museo di Bologna - San Lazzaro per la formazione di
    operatori museali.
    La consigliere NOE' chiede chiarimenti sui fondi europei.
    ZUCCHINI precisa che una parte dei fondi FAS viene destinata ai
    progetti di cooperazione regionale. Le regioni c.d. Obiettivo 1,
    quelle del sud, hanno a disposizione risorse economiche da investire
    per progetti che coinvolgano obbligatoriamente l'altra parte
    dell'Adriatico. Nel progetto APQ Balcani, fungono da coordinatori
    generali le Regioni Sicilia e Puglia. L'obiettivo di tali progetti è
    quello di riversare le buone pratiche al di fuori delle Regioni
    italiane, coinvolgendo anche imprese locali. Per Bologna cita
    l'esempio del CNR che installa sistemi di microclima. All'attuatore
    del progetto APQ Balcani, viene chiesto di partecipare per una quota
    del 5%, di qui la variazione al bilancio di 3.000,00. Se il
    contratto verrà firmato, si incasseranno 67.000,00 dal Governo
    italiano.
    Il consigliere DEFRANCESCHI sottolinea che il CNR non è un'impresa
    privata. Definisce nebulosa l'operazione di individuazione delle
    imprese virtuose che trasferiscono le buone pratiche all'estero e
    chiede chiarimenti circa la motivazione della scelta del CNR.
    ZUCCHINI sottolinea che il CNR è anche un'impresa, fattura ed ha
    partita IVA. Chiarisce comunque che il CNR ha operato in qualità di
    spin off rispetto ad un'altra società. In base alla legge istitutiva
    n. 18 del 2000, l'IBACN concede contributi ai musei che si vogliano
    dotare di monitoraggio dei microclimi. Una parte delle risorse
    devono essere attribuite per allestimento di tecnologie, sale
    espositive, adeguamenti normativi e pertanto alcune di esse sono
    state destinate per la dotazione di monitoraggio microclimatico. Al
    fine di attuare tale progetto, l'Istituto ha firmato una convenzione
    con il CNR per lo studio di tale sistema. La messa sul mercato del
    servizio di monitoraggio esula dalle competenze dell'Istituto. Il
    CNR quando ha deciso che l'esperienza pilota avviata con l'IBACN era
    matura per generare un'impresa l'ha costituita e per alcuni anni ha
    fornito i musei regionali.
    La Commissione esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD,
    SEL-V), 4 contrari (LN), 10 astenuti (PDL, M5S, UDC).
    Entra il consigliere Mazzotti.
    - - - - -
    C06 Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 18
    agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di
    amministrazione separata dei beni civici frazionali - Delega alle
    Comunità montane - Approvazioni statuti e regolamenti) sullo schema
    di decreto del Presidente della Giunta regionale Approvazione
    statuto della Comunalia di Tornolo - Comune di Tornolo (PR)
    C07 Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 18
    agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di
    amministrazione separata dei beni civici frazionali - Delega alle
    Comunità montane - Approvazioni statuti e regolamenti) sullo schema
    di decreto del Presidente della Giunta regionale Approvazione
    statuto della Comunalia di Tombeto - Comune di Albareto (PR)
    C08 Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 18
    agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di
    amministrazione separata dei beni civici frazionali - Delega alle
    Comunità montane - Approvazioni statuti e regolamenti) sullo schema
    di decreto del Presidente della Giunta regionale Approvazione
    statuto della Comunalia di Granere - Lobbia -Tanugola - Caneto -
    Comune di Bardi (PR)
    Il presidente LOMBARDI propone di illustrare congiuntamente i tre
    schemi decreto, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere un
    parere, ai sensi della legge regionale n. 35 del 1977, riferimento
    normativo per gli statuti di queste forme di usi civici.
    La Commissione concorda.
    BARGOSSI illustra i provvedimenti, che riguardano l'approvazione
    degli statuti delle Comunalie di Granere, Lobbia, Tanugola, Caneto,
    Tombeto e Tornolo nel parmense, del tutto simili nei loro contenuti
    e che la legge regionale del '77 prevede siano approvati con decreto
    del presidente della Giunta regionale.
    Si tratta di beni di usi civici, con diritti di pascolo, legnatico,
    erbatico, estrazione di cave. Vi è un margine di discrezionalità
    disposta dai consigli delle Comunalie per diventare detentori di
    questi diritti, in alcuni casi dopo 6 mesi di residenza, in altri
    casi dopo 12 mesi. Per parte regionale, le disposizioni degli
    statuti sono sottoposte ad un vaglio di legittimità svolta dalla
    direzione generale Affari istituzionali e legislativi della Giunta,
    che ha rilevato una puntualizzazione sulla citazione normativa
    all'art. 9 (legge regionale n. 35 del 1977 come modificata dall'art.
    39 della legge regionale n. 22 del 1997).
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 36 voti a favore (PD, PDL, LN, M5S, SEL-V,
    UDC), nessun contrario o astenuto su ciascun schema di decreto C06,
    C07 e C08.
    - - - - -
    - Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.
    43 del 2001 sull'assunzione di dirigenti ai sensi dell'articolo 18 e
    del combinato disposto degli articoli 18 e 19 comma 9 della l.r.
    43/2001 nell'organico della Giunta della Regione Emilia-Romagna
    Il presidente LOMBARDI cede la parola per l'informazione sui
    contratti dei dirigenti della Giunta regionale al direttore generale
    all'organizzazione, mentre per le tre informazioni successive
    all'ordine del giorno, relative alle strutture dell'Assemblea
    legislativa, relazione il consigliere Mazzotti, questore
    dell'Ufficio di Presidenza.
    BROCCOLI informa che la proposta di atto di deliberativo - per la
    quale è prevista l'informazione preventiva in Commissione - riguarda
    il rinnovo, o più precisamente la riassunzione, di 23 dirigenti con
    contratto a tempo determinato nelle strutture organizzative della
    Giunta regionale.
    Di questi 23, 18 fanno riferimento all'art. 18 della legge regionale
    n. 43 del 2001, cioè sono dirigenti esterni a tutti gli effetti, nel
    senso che è personale assunto con contratto, senza aver
    precedentemente avuto un rapporto di lavoro con la Regione, mentre
    altri 5 dirigenti fanno riferimento all'art. 19, cioè si tratta di
    personale regionale non dirigente che ha avuto l'incarico
    dirigenziale e che quindi è posto in aspettativa sulla precedente
    qualifica e svolge attività dirigenziale.
    Aggiunge che la proroga è per il periodo di un anno, dal 1° agosto
    2010 fino al 31 luglio 2011, salvo un contratto che va a scadenza il
    31 dicembre 2010. Per quest'ultimo il termine particolarmente breve
    è giustificato dalla collocazione nella direzione generale Cultura.
    Formazione professionale. Lavoro , che attualmente è in fase di
    ipotesi di riorganizzazione e quindi prudenza vuole che il rinnovo
    dell'incarico sia disposto per un lasso di tempo sufficiente a
    completare la riorganizzazione e rivalutare successivamente
    l'incarico. Gli altri hanno un periodo di rinnovo di un anno, che è
    comunque breve rispetto alla durata media, collegato a due elementi.
    Il primo al fatto che sono in corso procedure di concorsi per la
    dirigenza. Attualmente si sta svolgendo la parte interna, che vedrà
    le prove esplicarsi nel mese di settembre, e pertanto la durata di
    contratti a tempo determinato su posti che poi potrebbero essere
    occupati da personale dirigenziale di ruolo della Regione
    prudenzialmente richiede che i contratti siano prorogati per un
    periodo breve.
    Il secondo è collegato al fatto che il decreto-legge 78, cioè la
    manovra economica, pur non ancora consolidata nella legge di
    conversione, prefigura limiti all'utilizzo di contratti a tempo
    determinato, e quindi per evitare di trovarsi nel 2011 nella
    situazione di avere già caricato l'organico regionale con dei
    contratti per tutto l'anno e quindi rischiare di non rispettare gli
    obiettivi della manovra, la Regione si è tenuta prudenzialmente ad
    una scadenza di metà anno, per poi poter avere una certa
    flessibilità. Osserva che naturalmente la Regione non auspica che vi
    sia la possibilità di non procedere al rinnovo di questi contratti,
    anzi potenzialmente se non sono sostituiti da dirigenti a tempo
    indeterminato potrebbero anche essere rinnovati.
    Da un punto di vista delle condizioni contrattuali, nulla cambia
    rispetto alle attuali. Di conseguenza, non è previsto nessun
    incremento dal punto di vista retributivo, questo sia per scelta, ma
    anche perché diversamente si rischiava di cozzare contro le
    disposizioni del decreto-legge 78 anche in questo ambito. Le
    retribuzioni rimangono pertanto fissate nelle condizioni attualmente
    previste in ciascun contratto individuale dei dirigenti interessati.
    Il consigliere MANFREDINI chiede chiarimenti in merito
    all'espletamento dei concorsi e al rinnovo dei contratti rispetto ad
    alcuni casi di mancato superamento dei test di selezione.
    BROCCOLI chiarisce che le procedure svolte nella fase preliminare di
    selezione riguardano il concorso interno e non si sono ancora
    esaurite. Quindi questi funzionari regionali continuano a mantenere
    la qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato perché
    la procedura non si è ancora esaurita e l'inidoneità a quella fase
    preliminare della procedura concorsuale non determina immediatamente
    effetti, perché ciò comporterebbe che alcune strutture rimarrebbero
    scoperte. Precisa poi che, se alla fine del processo complessivo,
    concorso interno più concorso esterno, ci si ritrovasse a poter
    ricoprire tutte le posizioni dirigenziali con personale interno alla
    Regione, quel personale che non ha superato le prove non si potrebbe
    vedere riconfermato il contratto. Farlo ora, aggiunge, sarebbe
    un'ipotesi intempestiva, perché la Regione si troverebbe a non avere
    nessun altro da mettere a disposizione su quel determinato incarico,
    non avendo ancora concluso i concorsi a causa del contenzioso
    intervenuto.
    Il consigliere DEFRANCESCHI chiede se in questi meccanismi di
    riassunzione è previsto il periodo di prova e se viene applicato.
    BROCCOLI risponde che non viene applicato, perché si tratta di
    rinnovi di contratti e questo personale ha già superato il periodo
    di prova, come viene anche dichiarato nel testo del provvedimento e
    nelle clausole dei contratti individuali. Ribadisce che il periodo
    di prova è già stato superato in precedenza.
    Il consigliere POLLASTRI chiede una valutazione complessiva
    nell'organigramma regionale della necessità di questo numero di
    incarichi dirigenziali.
    BROCCOLI risponde che, dal punto di vista tecnico, la Regione
    Emilia-Romagna rispetto a tutti i parametri di virtuosità stabiliti
    a livello nazionale, ad esempio per poter accedere a quote
    aggiuntive previste dai contratti collettivi di lavoro, oppure, in
    precedenti leggi finanziarie per poter beneficiare della possibilità
    di assumere senza blocchi di assunzioni, ha presentato sempre i dati
    migliori nei rapporti tra spesa corrente e spesa del personale, fra
    numero dei dirigenti e popolazione. La Regione Emilia-Romagna
    infatti è tra le prime tre Regioni italiane, insieme con la Regione
    Lombardia e alternativamente, a seconda dell'indicatore, la Toscana
    e il Veneto.
    Conclude osservando che dalla fine degli anni '90 ad oggi la Regione
    ha diminuito in modo esponenziale il numero dei propri dirigenti,
    con diversi tipi di strumenti, dalla semplice mancata copertura del
    turn-over, alle risoluzioni incentivate ed ha raggiunto un obiettivo
    molto significativo di riduzione della dirigenza. Attualmente il
    rapporto è del tutto fisiologico rispetto ai parametri della
    pubblica amministrazione; qualche ambito di ulteriore miglioramento
    esiste sempre nelle organizzazioni, ma in un confronto tra le
    pubbliche amministrazioni regionali e statali sicuramente la Regione
    Emilia-Romagna rientra nella fascia alta di virtuosità.
    La consigliera NOE' chiede se i 18 dirigenti esterni hanno superato
    un concorso o sono stati selezionati dalla Regione.
    BROCCOLI chiarisce che si tratta di personale che ha in essere
    contratti di questo tipo da tempo e che è stato incaricato, proprio
    perché la legge lo permette, per chiamata diretta, in relazione alla
    propria particolare esperienza e capacità professionale. Se fosse
    stato necessario il concorso, non sarebbe stato questo lo strumento.
    Precisa inoltre che normalmente si fanno anche richieste di
    segnalazione e di interesse alla copertura della posizione, nel
    senso che prima di procedere con i contratti ai sensi dell'art. 18,
    si offre sempre la posizione ai dirigenti interni e solamente nel
    caso di mancata risposta sul versante dirigenziale interno,
    successivamente si cerca all'esterno.
    Nel caso di specie, recentemente non è stata fatta alcuna selezione,
    poiché si trattava di rinnovo di contratti che hanno anche una
    durata di sei o sette anni; non a caso la Giunta ha proceduto allo
    svolgimento di concorsi per ridurre il numero degli incarichi di
    dirigenti a tempo determinato, che sicuramente rientra nell'ambito
    della percentuale prevista dalla legge, ma che ora vede come
    obiettivo, una volta conclusa la fase concorsuale, l'abbattimento di
    questa chiamata dall'esterno e l'avvalimento da parte della Regione
    di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    La Commissione prende atto dell'informazione svolta.
    - - - -
    - Informazione ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge
    regionale n. 43 del 2001 sulla riassunzione con contratto
    individuale di lavoro a tempo determinato - ex artt. 18 e 19 -
    ultimo comma - della l.r. 26.11.2001 n. 43, della dott. ssa Gloria
    Guicciardi
    - Informazione ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge
    regionale n. 43 del 2001 sulla riassunzione con contratto
    individuale di lavoro a tempo determinato - ex artt. 18 e 19 -
    ultimo comma - della l.r. 26.11.2001 n. 43, della dott. ssa Mara
    Veronese
    - Informazione ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge
    regionale n. 43 del 2001 sull'ulteriore proroga del contratto
    individuale di lavoro e conferimento dell'incarico di direttore del
    Servizio Informazione del l'Assemblea legislativa, ai sensi
    dell'art. 18 della l.r. 43/01 e dell'art. 26 della l.r. 17/04
    Il consigliere MAZZOTTI si richiama a quanto già illustrato dal
    direttore generale della Giunta e riferisce sul rinnovo degli
    incarichi dei tre dirigenti dell'Assemblea legislativa,
    rispettivamente a capo del servizio Gestione e sviluppo ,
    Coordinamento delle Commissioni assembleari e del direttore
    generale del servizio informazione. In particolare, informa sulle
    clausole contrattuali relative alla scadenza, prevista al 31
    dicembre 2010, e alle condizioni economiche, confermate rispetto
    alle attuali.
    La Commissione prende atto dell'informazione svolta.
    La seduta termina alle ore 16,45.
    Verbale approvato nella seduta del 14 settembre 2010.
    La Segretaria Il Presidente
    Claudia Cattoli Marco Lombardi
    ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 5/2010
    ogg. 119
    Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE
    ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40
    IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE
    DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
    PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
    E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
    PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    Relatore consigliere Luciano Vecchi
    DOCUMENTO DI LAVORO
    con l'indicazione degli emendamenti
    presentati dalla Giunta regionale
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
    PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO
    PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.
    INDICE
    Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
    Art. 2 Cartografia regionale
    Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio
    zootecnico
    Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche (emendamento n. 1
    della Giunta regionale)
    Art. 4 bis Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
    qualificazione dell'impresa cooperativa (emendamento n. 2 della
    Giunta regionale)
    Art. 5 Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
    Art. 6 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
    2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del
    2009)
    Art. 7 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
    promozione e commercializzazione turistica
    Art. 8 Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle
    Scale
    Art. 9 Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme
    di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a. (emendamento n. 3 della Giunta
    regionale)
    Art. 10 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di
    garanzia per l'emergenza abitativa
    Art. 11 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
    sostenibile
    Art. 12 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
    Art. 13 Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge
    regionale n. 24 del 2009)
    Art. 14 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
    Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi -
    Forlì
    Art. 14 bis Interventi del Sistema Emilia-Romagna nel territorio
    della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
    (emendamento n. 4 della Giunta regionale)
    Art. 15 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
    Art. 16 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
    sanitario regionale
    Art. 17 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
    Aziende ed Enti
    del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria
    regionale n. 24 del 2009)
    Art. 18 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per
    interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei
    poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge
    finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    Art. 19 Edilizia universitaria
    Art. 20 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore
    dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria
    regionale n. 24 del 2009)
    Art. 21 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    Art. 22 Recupero e restauro di immobili di particolare valore
    storico e culturale
    Art. 23 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
    Art. 24 Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di
    spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
    Art. 25 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
    Art. 26 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
    Art. 27 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
    Art. 28 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995
    Art. 28 bis Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000 (emendamento
    n. 5 della Giunta regionale)
    Art. 28 ter Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
    (emendamento n. 6 della Giunta regionale)
    Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
    Art. 30 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
    Art. 30 bis Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
    (emendamento n. 7 della Giunta regionale)
    Art. 30 ter Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004
    (emendamento n. 9 della Giunta regionale)
    Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
    Art. 31 bis Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
    (emendamento n. 8 della Giunta regionale)
    Art. 31 ter Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010 (emendamento
    proposto dalla Giunta regionale in Commissione Politiche
    economiche )
    Art. 32 Copertura finanziaria
    Art. 33 Entrata in vigore
    Art. 1
    Automazione e manutenzione
    del sistema informativo regionale
    1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
    regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
    2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
    nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
    Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510
    - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le
    seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
    regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30
    abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
    n. 11)
    Esercizio 2010: Euro 2.321.314,05
    2011: Euro 2.212.440,16
    2012: Euro 392.175,76;
    b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo
    regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988,
    n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio
    2004, n. 11) ;
    Esercizio 2010: Euro 2.371.170,00
    2011: Euro 5.768.032,31;
    c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
    regionale: piano telematico regionale
    (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
    abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
    Esercizio 2010: Euro 5.205.272,04
    2011: Euro 9.200.709,67
    2012: Euro 8.035.000,00.
    Art. 2
    Cartografia regionale
    1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
    dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22
    dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del
    bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a
    valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
    Sviluppo del sistema informativo regionale.
    2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
    dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del
    2009, è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 3850,
    nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
    tematica regionale: geologia e pedologia.
    Art. 3
    Misure di intervento per lo sviluppo
    del patrimonio zootecnico
    1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico
    delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a
    concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi
    per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri
    genealogici o nei registri anagrafici.
    2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione
    sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in
    conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n.
    1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo
    all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
    de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
    3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
    finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00,
    a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 -
    Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
    Emendamento n. 1 (modificativo)
    Il comma 2 dell'art. 4 del presente progetto di legge è sostituito
    dal seguente:
    2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010,
    dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del
    2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332,
    nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
    irrigazione. .
    Art. 4
    Interventi nel settore delle bonifiche
    1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
    dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del
    2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400,
    nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
    irrigazione.
    2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
    dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 24 del
    2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16352,
    nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di
    bonifica.
    Emendamento n. 2 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 4 e l'art. 5 del presente progetto di legge è inserito il
    seguente:
    Art. 4 bis
    Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
    e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
    1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
    23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina
    generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione
    di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B.
    1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese
    cooperative:
    a) Cap. 21222 Contributi per l'integrazione del fondo
    consortile del consorzio fidi regionale tra
    imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23
    marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)
    Esercizio 2010: Euro 500.000,00. .
    Art. 5
    Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
    1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di
    Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006,
    n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la
    Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di
    cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società
    Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della
    U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei
    distretti produttivi - Risorse statali.
    Art. 6
    Integrazione regionale al programma
    operativo regionale FESR 2007/2013
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del
    2009 è inserito il seguente:
    2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
    dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese
    innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR
    2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da
    utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel
    programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente
    autorizzazione di spesa:
    a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma
    operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali
    Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
    relativi alla realizzazione di programmi
    di ricerca industriale collaborativa e
    sviluppo sperimentale e per l'avvio di
    nuove imprese innovative Finanziamento
    integrativo regionale al Programma
    Operativo 2007-2013
    Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00. .
    2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009
    le parole al comma 2 sono sostituite ogni volta dalle parole ai
    commi 2 e 2 bis .
    Art. 7
    Organizzazione turistica regionale.
    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a)
    della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
    aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.
    1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
    Art. 8
    Manutenzione straordinaria
    dell'area invernale Corno alle Scale
    1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale
    Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto
    affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e
    delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite,
    giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo
    annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito
    della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e
    qualificazione delle strutture turistiche.
    Emendamento n. 3 (sostitutivo)
    L'art. 9 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
    Art. 9
    Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società
    Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
    1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale
    approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di
    Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla
    legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione
    Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme
    di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30
    giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
    l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
    funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro
    2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B.
    1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.
    Art. 9
    Partecipazione alla ricapitalizzazione della
    Società Terme di Salsomaggiore s.p.a.
    1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale
    approvato dall'assemblea straordinaria della Società Terme di
    Salsomaggiore spa, a norma di quanto previsto dalla legge regionale
    4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
    nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro
    s.p.a.). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro
    2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B.
    1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.
    Art. 10
    Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
    al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
    1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
    fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle
    banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
    proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione
    dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
    2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono
    definite con atto della Giunta regionale.
    3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010
    un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul
    Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
    l'accesso alle abitazioni in locazione.
    Art. 11
    Programma di riqualificazione urbana
    per alloggi a canone sostenibile
    1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma
    innovativo in ambito urbano denominato Programma di
    riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e al fine
    di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle
    infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana
    per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a
    stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità
    e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere
    sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 -
    Programmi di riqualificazione urbana.
    Art. 12
    Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
    1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010
    dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è
    aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050,
    nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
    idraulica e ambientale.
    2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1
    della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
    aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220,
    afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
    idraulica ed ambientale.
    Art. 13
    Rete viaria di interesse regionale
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a)
    della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è
    aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184,
    afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
    opere stradali.
    2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge
    regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e
    relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per
    ciascuno indicate:
    b) Cap. 45177 Finanziamenti a Province per interventi
    sulla rete stradale per opere sul demanio
    provinciale di interesse regionale, resesi
    necessarie a seguito di eventi eccezionali
    o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c),
    L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
    modifiche)
    Esercizio 2010: Euro 4.000.000,00;
    c) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per
    interventi di sistemazione, miglioramento
    e costruzione di strade di proprietà
    comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21
    aprile 1999, n. 3 come modificato da art.
    2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
    Esercizio 2010: Euro 5.000.000,00. .
    Art. 14
    Oneri derivanti dalla partecipazione
    della Regione Emilia-Romagna alla Società per
    azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge
    regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
    715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
    1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
    Emendamento n. 4 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 14 e l'art. 15 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 14 bis
    Interventi del Sistema Emilia-Romagna
    nel territorio della Regione Abruzzo
    colpito dal sisma del 6 aprile 2009
    1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti
    dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
    regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
    della legge di assestamento del bilancio di previsione per
    l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
    Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a
    stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la
    realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture
    pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o
    danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila,
    colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo
    47445 Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per
    interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla
    ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate,
    nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal
    sisma del 6 aprile 2009 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 -
    Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre
    regioni.
    Art. 15
    Lavori d'urgenza e provvedimenti
    in casi di somma urgenza
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge
    regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
    4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B.
    1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
    Art. 16
    Integrazione regionale per il finanziamento
    del Servizio sanitario regionale
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge
    regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente
    alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse
    vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche
    alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di
    assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno
    2010.
    Art. 17
    Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed
    Enti
    del Servizio sanitario regionale
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito
    dal seguente:
    Art. 31
    Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed
    Enti
    del Servizio sanitario regionale
    1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
    regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
    disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
    ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in
    complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli
    afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
    gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
    del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
    a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del
    SSR per spese di personale di cui si avvale
    l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2
    del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
    Euro 3.620.512,00;
    b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
    Regione per attività di supporto al SSR
    (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
    502)
    Euro 19.800.000,00;
    c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
    regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
    progetti volti alla realizzazione delle
    politiche sanitarie e degli interventi
    previsti dal Piano sociale e sanitario
    regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
    dicembre 1992, n. 502)
    Euro 12.579.488,00.
    2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
    sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20,
    costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui
    Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene
    reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti
    capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e
    per l'attuazione delle rispettive finalità:
    a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
    Regione per attività di supporto al SSR
    (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
    n. 502) - U.P.B. 1.5.1.2.18120
    Euro 98.421,60;
    b) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
    regionali ed altri Enti per lo sviluppo di
    progetti volti alla realizzazione delle
    politiche sanitarie e degli interventi
    previsti dal Piano sociale e sanitario
    regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30
    dicembre 1992, n. 502) - U.P.B.
    1.5.1.2.18120
    Euro 2.326.300,69;
    c) Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
    impiegata direttamente dalla Regione
    per interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende sanitarie in
    relazione al perseguimento degli obiettivi
    del Piano sanitario nazionale e regionale
    (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
    n. 502) - Mezzi statali - U.P.B.
    1.5.1.2.18110
    Euro 26.864,91.
    3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione
    delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di
    ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
    a) Cap. 51799 Spese per l'attuazione di progetti di
    ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30
    dicembre 1992, n. 502)
    Euro 1.901.579,18;
    b) Cap. 51801 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
    SSR ed altri Enti delle amministrazioni
    locali per spese di personale di cui si
    avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per
    l'attuazione di progetti di ricerca
    nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre
    1992, n. 502)
    Euro 571.680,68. .
    Art. 18
    Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
    per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento
    dei poli
    didattico-scientifici universitari
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito
    dal seguente:
    Art. 39
    Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
    per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento
    dei poli
    didattico-scientifici universitari
    1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
    in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per
    l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione
    straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e
    aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al
    potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta
    regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure
    per la concessione dei finanziamenti straordinari alle
    Amministrazioni locali.
    2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono
    disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro
    500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a
    valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 -
    Edilizia residenziale e universitaria. .
    Art. 19
    Edilizia universitaria
    1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle
    strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario
    attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale
    universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione,
    l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
    strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché
    le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge
    regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di
    interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e
    l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una
    autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo
    73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale
    universitaria.
    Art. 20
    Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
    in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
    (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
    1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della
    legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
    1) Cap. 75763 Assegnazione all'INPS per interventi
    urgenti a sostegno dell'occupazione
    (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236;
    Accordo Regioni, Province autonome e
    Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi
    statali afferente alla U.P.B. 25280 -
    Progetti speciali nel settore della
    formazione professionale - Risorse statali
    Euro 10.436.935,00. .
    Art. 21
    Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge
    regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
    1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B.
    1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono
    scopi culturali.
    Art. 22
    Recupero e restauro di immobili
    di particolare valore storico e culturale
    1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge
    regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro
    1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B.
    1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
    culturale.
    Art. 23
    Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
    1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo,
    riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni
    di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
    Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
    Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
    regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
    sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è
    autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari
    a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della
    U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo,
    riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale
    con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per
    l'assegnazione dei contributi.
    2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la
    riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete
    viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del
    2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi
    per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per
    un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179
    nell'ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
    di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i
    criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
    Art. 24
    Trasferimento all'esercizio 2010
    delle autorizzazioni di spesa relative al 2009
    finanziate con mezzi regionali
    1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
    spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del
    2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio
    2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio
    2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano
    complessivamente a Euro 300.895.613,38.
    Progr. Capitolo UPB Euro
    1) 2698 1.2.3.3.4420 - 444.640,61
    2) 2701 1.2.3.3.4420 - 274.000,00
    3) 2708 1.2.3.3.4420 - 6.974,59
    4) 2775 1.2.3.3.4420 - 1.954.416,80
    5) 3455 1.2.2.3.3100 + 141.324,03
    6) 3840 1.2.1.3.1510 + 57.269,28
    7) 3850 1.2.3.3.4440 + 47.837,38
    8) 3905 1.2.1.3.1500 - 141.180,65
    9) 3910 1.2.1.3.1510 + 7.367,36
    10) 3925 1.2.1.3.1520 + 1.350.220,96
    11) 3937 1.2.1.3.1510 - 1.611.645,13
    12) 4270 1.2.1.3.1600 - 14.800,00
    13) 4339 1.2.1.3.1611 + 18.720,72
    14) 16332 1.3.1.3.6300 + 102.245,57
    15) 16400 1.3.1.3.6300 - 1.422.320,45
    16) 23028 1.3.2.3.8300 - 9.500.000,00
    17) 23419 1.3.2.3.8350 - 68.936,06
    18) 25525 1.3.3.3.10010 - 918.230,45
    19) 30640 1.4.1.3.12630 - 861.287,08
    20) 30885 1.4.1.3.12620 - 154.937,07
    21) 31110 1.4.1.3.12650 - 3.862.637,99
    22) 32097 1.4.1.3.12735 + 2.263.157,06
    23) 32116 1.4.1.3.12820 - 1.500.000,00
    24) 32123 1.4.1.3.12820 - 1.200.000,00
    25) 35305 1.4.2.3.14000 - 1.000.000,00
    26) 36188 1.4.2.3.14062 - 353.928,39
    27) 37250 1.4.2.3.14170 - 163.600,00
    28) 37374 1.4.2.3.14220 - 410.000,00
    29) 37378 1.4.2.3.14223 + 92.525,00
    30) 37385 1.4.2.3.14223 + 251.158,20
    31) 38027 1.4.2.3.14310 - 500.759,91
    32) 39050 1.4.2.3.14500 + 228.053,06
    33) 39220 1.4.2.3.14500 - 158.889,08
    34) 39360 1.4.2.3.14555 - 426.527,02
    35) 41995 1.4.3.3.15820 - 585.910,24
    36) 43027 1.4.3.3.16000 - 119.682,38
    37) 43270 1.4.3.3.16010 + 507.022,39
    38) 43672 1.4.3.3.16501 - 15.975.315,20
    39) 45175 1.4.3.3.16200 - 7.037.888,53
    40) 45177 1.4.3.3.16200 - 742.000,00
    41) 45184 1.4.3.3.16200 - 2.600.000,00
    42) 46125 1.4.3.3.16600 - 1.000.000,00
    43) 47114 1.4.4.3.17400 - 89.316,79
    44) 48050 1.4.4.3.17450 - 2.133.423,07
    45) 57680 1.5.2.3.21060 + 101.252,21
    46) 65714 1.5.1.3.19050 - 33.569,69
    47) 65717 1.5.1.3.19050 - 525.000,00
    48) 65770 1.5.1.3.19070 - 6.345.000,00
    49) 70678 1.6.5.3.27500 - 224.397,55
    50) 70718 1.6.5.3.27520 - 3.603.488,09
    51) 71572 1.6.5.3.27540 - 376.543,27
    52) 73060 1.6.2.3.23500 + 98.926,88
    53) 73140 1.6.3.3.24510 + 300.000,00
    54) 78410 1.4.2.3.14384 - 128,95
    55) 78705 1.6.6.3.28500 - 562.110,81
    Art. 25Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
    1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984,
    n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
    competenza regionale) le parole , ai sensi dell'art. 118, comma
    primo, della Costituzione, sono soppresse.
    2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del
    1984 è aggiunto il seguente:
    4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza
    di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura
    ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o
    agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo
    diversa disposizione di legge. .
    Art. 26
    Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
    1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
    20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei
    trasporti) è sostituita dalla seguente:
    d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei
    livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di
    strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del
    miglioramento della sicurezza stradale; .
    Art. 27
    Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
    1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre
    1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
    società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:
    1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione
    Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da
    un suo delegato allo scopo. .
    Art. 28
    Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995
    1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
    14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento
    indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è
    abrogata.
    2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995
    sono abrogate le parole: nonché una indennità giornaliera pari a un
    trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a),
    dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale
    delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a
    un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a),
    dell'articolo 6. .
    3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del
    1995 sono abrogati.
    Emendamento n. 5 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 28 e 29 del presente progetto di legge è inserito il
    seguente:
    Art. 28 bis
    Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
    1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1
    febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di
    animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa.
    Emendamento n. 6 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 28 e l'art. 29 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 28 ter
    Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile
    2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
    popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:
    3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema
    informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel
    registro della popolazione canina presente sul territorio regionale,
    mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati
    provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora,
    altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli
    interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a
    prevenire il fenomeno del randagismo. .
    2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000,
    le parole precedente art. 26 sono sostituite dalle parole
    precedenti articoli 26 e 5 .
    Art. 29
    Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
    1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
    23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
    qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
    legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
    turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
    finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984
    n. 38)) è abrogata.
    2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002
    è sostituito dal seguente:
    1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le
    Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a
    pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla
    Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di
    credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle
    modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla
    Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese
    dall'approvazione del bilancio. .
    Art. 30
    Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
    1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003,
    n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e
    vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della
    L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie
    di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:
    2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di
    garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con
    operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e
    cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla
    Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
    a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
    b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo
    grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore
    turistico che ne faccia richiesta;
    c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
    Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento. .
    Emendamento n. 7 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 30 bis
    Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
    1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003,
    n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al
    sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
    rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
    in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:
    2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in
    esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano
    validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al
    comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di
    primo grado accedono alla formazione professionale iniziale
    frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo
    grado. .
    Emendamento n. 9 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 30 ter
    Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004
    1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre
    2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
    del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
    6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il
    Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato
    dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla
    Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato. .
    Art. 31
    Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
    1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008,
    n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
    dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le
    parole a decorrere dal terzo anno successivo sono sostituite dalle
    parole a decorrere dal quarto anno successivo .
    2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del
    2008, le parole nel biennio 2009-2010 sono sostituite dalle parole
    nel triennio 2009-2011 .
    3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del
    2008, le parole fino al 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle
    parole fino al 31 dicembre 2011 .
    Emendamento n. 8 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 31 e l'art. 32 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 31 bis
    Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22
    dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del
    bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:
    1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito
    dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative
    procedure espropriative. .
    Emendamento (aggiuntivo)
    proposto dalla Giunta regionale in Commissione Politiche
    economiche
    Fra l'art. 31 e l'art. 32 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 31 ter
    Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
    1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4
    (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
    servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento
    all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il
    2010) è inserito il seguente:
    Art. 41 bis
    Sanzioni
    1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22,
    comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:
    a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle
    disposizioni dell'articolo 41;
    b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un
    provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai
    sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
    c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti
    morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto
    legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
    2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo
    6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
    (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di
    alimenti e bevande).
    2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei
    requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si
    applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22,
    commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
    3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in
    mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge
    dello Stato.
    4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
    14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
    dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
    regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i
    proventi. .
    Art. 32
    Copertura finanziaria
    1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
    nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
    risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di
    previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
    dallo stato di previsione della spesa.
    Art. 33
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
    pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
    ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 5/2010
    ogg. 120
    Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
    DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
    E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
    A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40.
    PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    Relatore consigliere Luciano Vecchi
    DOCUMENTO DI LAVORO
    con l'indicazione degli emendamenti
    presentati dalla Giunta regionale
    ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
    2010-2012 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
    2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    INDICE
    Art. 1 Stato di previsione delle entrate (emendamento n. 1 della
    Giunta regionale)
    Art. 2 Stato di previsione delle spese (emendamento n. 2 della
    Giunta regionale)
    Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
    Art. 4 Mutui e prestiti
    Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
    del tesoriere
    Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
    definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
    Art. 7 Bilancio pluriennale
    Art. 8 Entrata in vigore
    Emendamento n. 1 (modificativo)
    1. Al comma 2 dell'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di
    Euro 3.728.892.061,97 è modificata in Euro 3.705.250.999,42 e la
    cifra di Euro 1.419.612.419,38 è modificata in Euro
    1.441.788.640,61.
    Art. 1
    Stato di previsione delle entrate
    1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
    finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
    Tabella n. 1.
    2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
    di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro
    3.728.892.061,97 quanto alla previsione di competenza, e aumentato
    di Euro 1.419.612.419,38 quanto alla previsione di cassa.
    Emendamento n. 2 (modificativo)
    1. Al comma 2 dell'art. 2 del presente progetto di legge la cifra di
    Euro 3.728.892.061,97 è modificata in Euro 3.705.250.999,42 e la
    cifra di Euro 1.401.394.607,68 è modificata in Euro
    1.427.255.952,64.
    Art. 2
    Stato di previsione delle spese
    1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
    2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
    2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
    di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 3.728.892.061,97
    quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
    1.401.394.607,68 quanto alla previsione di cassa.
    Art. 3
    Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
    1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre
    2009, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
    l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), dopo
    il capitolo 91322 è aggiunto il capitolo 91380, .
    Art. 4
    Mutui e prestiti
    1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
    al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
    previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
    comma 1 della legge regionale n. 25 del 2009, di approvazione del
    bilancio di previsione per l'esercizio 2010, ed imputato al Capitolo
    06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è
    aumentato di Euro 34.000.000,00.
    2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
    prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge
    regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 20.000.000,00.
    3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
    prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge
    regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 46.000.000,00.
    Art. 5
    Ricognizione residui attivi e passivi
    - Approvazione conto del tesoriere
    1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto
    legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di
    federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio
    1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione
    amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15
    novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
    Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
    marzo 1972, n. 4).
    2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
    passivi in chiusura dell'esercizio 2009 accertate in sede di
    ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
    legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile
    del Servizio Bilancio e finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della
    giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
    responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4207 del 23 aprile
    2010, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma
    dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del
    2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di
    previsione 2010 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e
    passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio
    - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale
    sopramenzionata.
    Art. 6
    Applicazione al bilancio di previsione
    dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
    1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
    applicato al bilancio dell'esercizio 2010, l'avanzo definitivo di
    amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro
    3.647.336.376,66.
    Art. 7
    Bilancio pluriennale
    1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012, approvato
    dall'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 2009, sono
    apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2
    allegate alla presente legge.
    Art. 8
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
    pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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