Testo
Verbale n. 21
Seduta del 14 dicembre 2010
Il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 14.30 si è riunita presso la
sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la
Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con
nota prot. n. 36527 del 9 dicembre 2010.
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e nome Qualifica Gruppo
voto
LOMBARDI Marco Presidente PDL - Popolo 5 presente
della Libertà
FILIPPI Fabio Vicepresidente PDL - Popolo 1 presente
della Libertà
VECCHI Luciano Vicepresidente Partito 4 presente
Democratico
BARBATI Liana Componente Italia dei Valori 4 assente
- Lista Di Pietro
BIGNAMI Galeazzo Componente PDL - Popolo 3 presente
della Libertà
BONACCINI Stefano Componente Partito 2 presente
Democratico
DEFRANCESCHI Andrea Componente Movimento 5 Stelle 1 presente
Beppegrillo.it
FAVIA GIOVANNI Componente Movimento 5 Stelle 1 presente
Beppegrillo.it
FERRARI Gabriele Componente Partito 2 presente
Democratico
MANFREDINI Mauro Componente Lega Nord Padania 4 presente
Emilia e Romagna
MAZZOTTI Mario Componente Partito 2 presente
Democratico
MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia 2 presente
Libertà - Idee Verdi
MONARI Marco Componente Partito 3 presente
Democratico
MONTANARI Roberto Componente Partito 2 presente
Democratico
MONTANI Daniela Componente Partito 2 presente
Democratico
MORICONI Rita Componente Partito 2 presente
Democratico
MUMOLO Antonio Componente Partito 2 assente
Democratico
NOE' Silvia Componente UDC - Unione 1 presente
di Centro
PARIANI Anna Componente Partito 3 presente
Democratico
POLLASTRI Andrea Componente PDL - Popolo 2 assente
della Libertà
SCONCIAFORNI Roberto Componente Federazione 2 presente
della Sinistra
La consigliera Paola MARANI sostituisce il consigliere Mumolo.
E' presente la Vicepresidente della Giunta, Assessore a Finanze,
Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione
della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali,
semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza Simonetta
Saliera.
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Pasquini (Dir. gen.
Risorse finanziarie e patrimonio), Soldati (Resp. Serv. Bilancio e
finanze), Bellei (Serv. Bilancio e finanze), Benedetti (Dir. gen.
Assemblea legislativa), Tartari (Serv. Coordinamento Commissioni
assembleari), Scandaletti (Serv. Informazione A.L.).
Presiede la seduta: Marco Lombardi
Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
Resocontista: Claudia Cattoli
Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i consiglieri Defranceschi, Favia, Ferrari, Lombardi,
Manfredini, Marani, Mazzotti, Monari, Montanari, Montani, Moriconi,
Noè, Pariani, Sconciaforni e Vecchi.
- Approvazione dei verbali n. 14 e 15 del 2010
La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 14 e
n. 15 del 2010, relativi rispettivamente alle sedute del 16 e del 23
novembre 2010.
747 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R.
15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n.
1703 del 15 11 10)
748 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1704
del 15 11 10)
Relatore consigliere Luciano Vecchi
Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi
Il presidente LOMBARDI richiama l'iter dei progetti di legge ed i
pareri espressi dalle Commissioni consultive per quanto di
competenza. Cede quindi la parola alla vicepresidente della Giunta
per l'illustrazione degli emendamenti alla legge finanziaria ed al
bilancio presentati dall'esecutivo, ricordando che la segreteria
della Commissione ha predisposto e distribuito il documento di
lavoro con l'indicazione degli emendamenti presentati dalla Giunta
regionale e di quelli proposti dalle Commissioni consultive (v.
allegato).
Informa infine che la Giunta in inizio di seduta ha presentato un
ulteriore emendamento alla finanziaria (n. 15, aggiuntivo) in corso
di distribuzione, del seguente tenore:
Emendamento n. 15 della Giunta regionale
Dopo l'articolo 35 del progetto di legge ogg. 747 è aggiunto il
seguente articolo:
Art.
Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni
in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti
1. Nelle more del riordino complessivo del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi
dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)), da compiersi entro il 31
luglio 2011, ed in coerenza con l'assetto organizzativo della legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni), le funzioni disciplinate
dall'articolo 30 della stessa legge sono esercitate sulla base di
quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo
articolo.
Entrano i consiglieri Bignami e Bonaccini.
La vicepresidente SALIERA dichiara che i primi tre emendamenti sono
di carattere prettamente tecnico. Nel primo caso si tratta dello
spostamento di 2 milioni di euro da un capitolo più generale ad un
altro più mirato a superare il divario digitale (digitale divide),
soprattutto per quanto riguarda le zone montane. Con l'emendamento 2
si effettua un adeguamento di capitoli per il sistema SIOPE di
informatizzazione della pubblica amministrazione. L'emendamento 3
riguarda interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio
forestale e in particolare dei vivai. Anche l'emendamento 4 è un
aggiustamento tecnico che attiene agli interventi di sistemazione
idraulica e ambientale, dove dalla sistemazione idrografica
superficiale si spostano risorse sulle opere di consolidamento e di
intervento per la sistemazione di versanti.
L'emendamento 5, modificativo dell'articolo 20, riguarda SEAF, la
Società Aeroporto L. Ridolfi di Forlì e incide sulla copertura
delle perdite obbligate. Nel progetto di legge infatti la Giunta
regionale aveva previsto inizialmente 200.000 euro, in realtà sono
234.510, quindi l'importo viene modificato esclusivamente per la
copertura delle perdite obbligate ed è compatibile con le
disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
L'emendamento 6, aggiuntivo dell'articolo 29 bis (azioni di sostegno
al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti
dalla crisi), permette di utilizzare le risorse, come già previsto
dall'accordo sottoscritto da Regioni, Provincie autonome e Governo
in data 12 febbraio 2009 per il biennio 2009-2010 per gli
ammortizzatori in deroga, e quindi il trasferimento di risorse sul
2011, in modo tale da poterne disporre il reale utilizzo.
L'emendamento 7, anch'esso aggiuntivo, consiste in uno spostamento
di fondi da un capitolo ad un altro all'interno delle risorse
destinate al settore cultura. Anche l'emendamento 8, sostitutivo, è
di carattere tecnico.
L'emendamento 9, aggiuntivo, riguarda il completamento dei programmi
speciali d'area in materia turistica, finanziati nell'ambito della
legge regionale n. 30 del 1996 e si traduce in una riapertura di
termini. Infatti il comma 2 prevede che le opere relative agli
interventi devono essere completate entro il termine perentorio di
12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,
mentre la rendicontazione relativa agli stessi interventi deve
pervenire alla Regione entro il termine perentorio di 18 mesi (comma
3).
L'emendamento 10, aggiuntivo, modifica la legge regionale n. 20 del
2000 sulla disciplina, la tutela e l'uso del territorio, per la
parte che riguarda la definizione della percentuale dei contributi
(interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni).
Essa non sarà più indicata in legge, ma attraverso una deliberazione
della Giunta regionale e relativo bando, che di volta in volta
definirà la percentuale di copertura di contribuzione degli Enti
locali e indicherà le risorse messe a disposizione dalla Regione.
L'emendamento 11, aggiuntivo, prevede l'attuazione dell'articolo 6
del decreto-legge n. 78 del 2010 che riguarda la riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di
revisione e di controllo di tutti gli enti strumentali dipendenti
dalla Regione, e gli organismi pubblici con personalità giuridica di
diritto privato partecipati dalla Regione. Quindi si tratta di una
diminuzione della composizione degli organi citati (cinque
componenti per gli organi di amministrazione, tre per gli altri). La
Regione ha già compiuto le opportune verifiche, accertando che la
stragrande maggioranza degli enti rientrano nelle condizioni
disposte dalla norma nazionale. Ora, con l'articolo proposto nella
finanziaria regionale, si prevede che entro sei mesi dalla scadenza
degli organi, gli stessi enti debbano procedere alla verifica
statutaria e alle eventuali conseguenti modifiche.
Il comma 2 riguarda invece il sistema regionale integrato di
interventi al servizio del diritto allo studio universitario e
l'alta formazione (ER-GO, Azienda regionale per il diritto agli
studi superiori dell'Emilia-Romagna). In merito, la Giunta ha
ritenuto che sia opportuno che all'interno di ER-GO rimangano tutte
le rappresentanze dell'Università. ER-GO si occupa appunto del
sistema regionale integrato dei servizi e del diritto allo studio
universitario ed ha una composizione che supera il dettato del
decreto-legge 78, ma essendo una realtà che prevede, all'interno
della composizione dell'organismo di amministrazione, la
rappresentanza di tutte le Università. La scelta è pertanto che tale
rappresentanza debba rimanere e che le Università siano tutte
ricomprese.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, poi, le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni sono ridotti del 10%, conformemente alla
previsione del comma terzo dell'articolo 6 del decreto-legge 78.
Al comma 4, infine, si dispone che nel caso di erogazione di
qualunque contributo a enti da parte della Regione, a partire dal 1°
gennaio 2011 gli enti stessi debbano attenersi al dettato
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 78, altrimenti la
Regione sospende l'erogazione dei contributi. Quando si tratta di
associazioni e fondazioni, in questo caso le indennità si azzerano e
diventano titolo onorifico.
L'emendamento 12, aggiuntivo, in tema di riordino di partecipazioni
societarie regionali, prevede la continuazione del lavoro già in
corso, che ha come obiettivo la razionalizzazione di tutte le
articolazioni della Regione stessa. La Giunta dopo sei mesi riferirà
all'Assemblea legislativa sulle risultanze e nel frattempo mantiene
le quote di partecipazione nelle società di capitale già autorizzate
con leggi regionali.
L'emendamento n. 13, aggiuntivo, riguarda le risorse a sostegno del
consolidamento della riorganizzazione: si tratta in particolare
della fase di transizione seguita alla soppressione dell'ARNI
(Agenzia regionale per la navigazione interna), già avvenuta, le cui
funzioni e relativo personale sono state trasferite ad AI P O
(Agenzia interregionale per il fiume Po), che coinvolge non solo la
Regione Emilia-Romagna, ma anche Piemonte, Lombardia e Veneto, che
devono ancora concludere complessivamente il processo di
riorganizzazione. Pertanto queste risorse servono per il personale
nel periodo transitorio.
L'emendamento n. 14, aggiuntivo, riguarda l'utilizzo del mezzo
proprio per missioni di lavoro da parte dei dipendenti regionali
qualora si convenga che c'è convenienza economica e sussistano
particolari e comprovare esigenze di servizio.
L'ultimo emendamento, distribuito in inizio di seduta, riguarda le
misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in
materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti. Tale
articolo aggiuntivo prevede che, nelle more dell'elaborazione della
nuova legge, e comunque entro il 31 luglio 2011, le ATO proseguono
nelle loro attività. Infatti legge n. 191 del 2009, ossia la
finanziaria 2010, ha previsto la soppressione delle Autorità
d'ambito alla fine di questo anno e decorso tale termine la norma
nazionale dispone che ogni atto compiuto dalle ATO è da considerarsi
nullo. In realtà questa norma è stata introdotta con la legge di
conversione il 26 di marzo ed in merito c'è stata molta discussione
sul piano giuridico se il termine era da intendere un anno dal 26
marzo o un anno dalla legge n. 191 e quindi da dicembre 2009, tant'è
che il TAR del Piemonte afferma in una sua pronuncia che il termine
di soppressione delle ATO è il 27 marzo 2011. Al di là di questa
discussione non si è avuto un anno reale di tempo per procedere su
un tema abbastanza delicato come quello che concerne la regolazione
del sistema idrico e dei rifiuti. Pertanto le Regioni,
all'unanimità, giovedì scorso hanno chiesto, in sede di Conferenza
dei Presidenti, di formulare una richiesta al Governo intesa a far
slittare di sei mesi il termine. Il punto è all'esame anche della
Conferenza Unificata, in quanto è esigenza di tutte le Regioni di
avere qualche mese di tempo per ragionare in particolare con il
sistema delle Autonomie locali su tale proposta. Da qui anche la
nostra proposta di inserire nella finanziaria regionale, per
chiarezza, la correttezza dell'operato delle ATO dal 1° gennaio fino
al 31 luglio 2011.
Infine, sugli articoli della legge di bilancio insistono tre
emendamenti tecnici di modifica delle cifre complessive (v. atti).
Entra il consigliere Filippi.
Il presidente LOMBARDI comunica che oltre all'emendamento 15 della
Giunta regionale da ultimo illustrato, sono stati presentati altri
due emendamenti alla legge finanziaria regionale: uno a firma del
consigliere Mazzotti, a nome dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa, sul regime transitorio per il
funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, l'altro a firma
del consigliere Monari, di modifica all'articolo 5 della legge
regionale n. 32 del 1997 in tema di funzionamento dei gruppi
assembleari, del seguente tenore, rispettivamente:
Emendamento n. 1 del consigliere Mazzotti:
Dopo l'art. 35 del pdl 747 finanziaria regionale 2011 è inserito il
seguente:
Art.
Disposizione transitoria in ordine al funzionamento
della Consulta di garanzia statutaria
1. Dall'inizio della IX legislatura e fino all'insediamento della
Consulta di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 69, comma 3,
dello Statuto regionale, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 del suddetto articolo 69 sono esercitate dall'organo
collegiale di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 4
dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di
garanzia statutaria).
Emendamento n. 1 del consigliere Monari:
Dopo l'art del pdl 747 finanziaria regionale 2011 è inserito il
seguente:
Art.
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1997
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi
consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n.
42) la parola mensili è sostituita dalla parola bimestrali .
Il presidente LOMBARDI, constatato che non vi sono richieste di
intervento, dichiara conclusa la discussione generale ed invita
quindi la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli
emendamenti sulla base del documento di lavoro.
747 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R.
15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n.
1703 del 15 11 10)
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale - Emendamento n. 1 della Giunta regionale (sostitutivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo
così sostituito.
Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art 3 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
stragi
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), nessun contrario,16 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).
Art. 4 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze
della polizia municipale caduti nel'adempimento del proprio dovere
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), nessun contrario,16 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).
Art. 5 - Cartografia regionale - Emendamento n. 2 della Giunta
regionale (sostitutivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo
così sostituito.
Art. 5 bis (che diventa articolo 6) - Manutenzione straordinaria del
patrimonio generale - Emendamento n. 3 della Giunta regionale
(aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
articolo.
Art. 6 (che diventa articolo 7) - Interventi nel settore delle
bonifiche
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 7 (che diventa articolo 8) - Sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 8 (che diventa articolo 9) - Integrazione regionale al
programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per
l'esercizio 2011)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 9 (che diventa articolo 10) - Organizzazione turistica
regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 10 (che diventa articolo 11) - Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 7 contrari (LN, M5S, UDC), 9 astenuti (PDL).
Art. 11 (che diventa articolo 12) - Attuazione della legge regionale
n. 17 del 2009
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 7 contrari (LN, M5S, UDC), 9 astenuti (PDL).
Art. 12 (che diventa articolo 13) - Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 13 (che diventa art. 14) - Disposizioni per il finanziamento
del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 14 (che diventa articolo 15) - Fondo per la conservazione della
natura
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 15 (che diventa articolo 16) - Interventi in materia di opere
idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 16 (che diventa articolo 17) - Opere acquedottistiche e
fognarie
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 16 bis (che diventa articolo 18) - Interventi di sistemazione
idraulica e ambientale - Emendamento n. 4 della Giunta regionale
(aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
articolo.
Art. 17 (che diventa articolo 19) - Interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 18 (che diventa articolo 20) - Interventi ed opere di difesa
della costa
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 19 (che diventa articolo 21) - Intesa interregionale per la
navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
FDS), 2 contrari (M5S), 14 astenuti (PDL, LN, UDC).
Esce il consigliere Sconciaforni.
Art. 20 (che diventa articolo 22) - Oneri derivanti dalla
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni
SEAF Aeroporto L. Ridolfi Forlì - Emendamento n. 5 della Giunta
regionale (modificativo)
Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
parere favorevole con 24 voti a favore (PD), 16 contrari (PDL, LN,
M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo
così modificato.
Art. 21 (che diventa articolo 23) - Costruzione di opere, impianti e
attrezzature nei cinque porti regionali
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD),
16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Entra la consigliera Meo.
Art. 22 (che diventa articolo 24) - Rete viaria di interesse
regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 23 (che diventa articolo 25) Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 24 (che diventa articolo 26) - Integrazione regionale per il
finanziamento del Servizio sanitario regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 24 bis (che diventa art. 27) - Società Montecatone
Rehabilitatione Institute S.p.a. - Proposta di emendamento n. 2
della Commissione assembleare IV (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
articolo.
Entra il consigliere Sconciaforni.
Art. 25 (che diventa art. 28) - Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 26 (che diventa art. 29) - Fondo regionale per la non
autosufficienza
La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.
Art. 27 (che diventa art. 30) - Interventi volti alla tutela e al
controllo della popolazione canina e felina
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 28 (che diventa art. 31) - Edilizia sanitaria
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 29 (che diventa art. 32) - Fondo sociale regionale
straordinario)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC).
Art. 29 bis (che diventa art. 33) - Azioni di sostegno al reddito e
di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi -
Emendamento n. 6 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 30 (che diventa art. 34) - Contributo alla Fondazione Arturo
Toscanini
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 30 bis (che diventa art. 35) - Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale - Emendamento n. 7 della
Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 31 (che diventa art. 36) - Attuazione degli interventi
finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 32 (che diventa art. 37) - Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi
regionali - Emendamento n. 8 della Giunta regionale (sostitutivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto
all'articolo così sostituito.
Art. 32 bis (che diventa art. 38) - Riordino delle partecipazioni
societarie nel settore del trasporto pubblico locale - Proposta di
emendamento n. 2 della Commissione assembleare III (aggiuntivo)
Il consigliere FAVIA ritiene non corretto, da un punto di vista
istituzionale, che la Regione Emilia-Romagna si affretti a portare
avanti una operazione di fusione con due società, una delle quali ha
il socio principale, il Comune di Bologna, commissariato, e quindi
vede limitata la propria possibilità di discutere del tema.
Il consigliere BIGNAMI ritenendo preoccupante l'attuazione di tale
fusione, soprattutto in un momento di grave deficit democratico in
cui versa il Comune di Bologna, dichiara di votare contro
l'emendamento e di attenzionare fortemente tutto il percorso di
fusione.
La consigliera NOE' a tal proposito sostiene di aver chiesto invano
alla Commissione la documentazione idonea e quindi di non essere
stata messa nelle condizioni di documentarsi.
Il presidente LOMBARDI afferma che solleciterà, per quanto di
competenza della Commissione, che sia fornita la documentazione
richiesta.
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 32 ter (che diventa art. 39) - Misure di intervento per il
sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero - Proposta
di emendamento n. 1 della Commissione assembleare II (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 32 quater (che diventa art. 40) - Proroga degli organi di
amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali - Proposta di
emendamento n. 2 della Commissione assembleare II (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 32 quinquies (che diventa art. 41) - Completamento dei
programmi speciali d'area - Emendamento n. 9 della Giunta regionale
(aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 33 (che diventa art. 43) - Modifica alla legge regionale n. 30
del 1998 - Proposta di emendamento n. 1 della Commissione
assembleare III (sostitutivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto
all'articolo così sostituito.
Art. 33 bis (che diventa art. 44) - Modifica alla legge regionale n.
20 del 2000 - Emendamento n. 10 della Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo
articolo.
Art. 34 (che diventa art. 45) - Modifiche alla legge regionale n. 2
del 2003
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 35 (che diventa art. 46) - Modifiche alla legge regionale n. 27
del 2004
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto.
Art. 35 bis (che diventa art. 47) - Modifiche alla legge regionale
n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle
strutture socio-sanitarie - Proposta di emendamento n. 1 della
Commissione assembleare IV (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD,
FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al
nuovo articolo.
Art. 35 ter (che diventa art. 48) - Attuazione dell'articolo 6,
commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 - Emendamento n. 11
della Giunta regionale (aggiuntivo)
Il consigliere FAVIA chiede, in merito al comma 3, se la normativa
nazionale, il decreto-legge n. 78 del 2010, consentiva di ridurre
ulteriormente i gettoni di presenza dei componenti dei consigli di
amministrazione delle società partecipate e, in caso affermativo,
come mai si è deciso di attenersi alle indicazioni nazionali, senza
stringere magari di più le maglie in un momento di crisi in cui è
difficile far quadrare i conti.
La vicepresidente SALIERA chiarisce che per l'applicazione della
riduzione del 10% prevista dal decreto-legge sarà necessaria una
analisi complessiva di tutte le situazioni in modo dettagliato,
dopodiché si valuterà. Anzi, il lavoro di ricognizione è già in atto
ed ha lo scopo di capire fino in fondo come ottimizzare e
regolamentare ogni singola situazione. Non tutti i casi sono infatti
uguali e cita l'esempio delle fondazioni ed associazioni, con
funzioni che sono diventate quasi indispensabile per la comunità
regionale, dove gli amministratori ricoprono già il loro ruolo a
titolo onorifico, come previsto dalla legge. La valutazione sarà
quindi compiuta dalla Giunta regionale insieme all'Assemblea
legislativa, a conclusione della verifica.
La consigliera NOE' chiede delucidazioni in merito alla scadenza
temporale previsto dal comma 3 per sapere cosa accadrà al 31
dicembre 2013.
Il consigliere VECCHI esprime una valutazione sull'emendamento
oggetto di discussione, che è sostanzialmente un atto dovuto
rispetto all'articolo 6 della cosiddetta manovra di luglio e come
tutti i tagli lineari è senza senso, ma essendo una norma dello
Stato va applicata. Tuttavia il proposito della Giunta di effettuare
una verifica con l'Assemblea legislativa del sistema regionale degli
enti a cui ci si riferisce è una cosa utile e che permette di
affrontare adeguatamente situazioni diverse tra di loro.
Il consigliere BIGNAMI chiede un elenco di tutti quegli enti che
verranno toccati dalla riforma, degli emolumenti pagati e di coloro
che sono attualmente in carica nei vari consigli di amministrazione,
uffici di presidenza e organi collegiali di revisione. Ricorda
inoltre che esiste un'altra norma molto interessante, che vieta per
chi ha avuto incarichi politici ed amministrativi nelle varie giunte
negli ultimi tre anni di essere nominato negli organi di governo,
onorifici o meno, di enti direttamente o indirettamente correlati
all'attività istituzionale di un ente territoriale. Se questi dati
sono in possesso della Commissione o dell'assessorato al bilancio
vorrebbe averne notizia prima della discussione in Aula, per capire
il tipo di impatto rispetto all'attuale assetto.
Il presidente LOMBARDI si impegna a riattivarsi per avere i dati
richiesti e sottolinea che, in seguito alla nota della consigliera
Noè, aveva già sollecitato in tal senso il presidente della Giunta,
che si è dichiarato disponibile all'inizio del nuovo anno a fare una
ricognizione complessiva della presenza della Regione in tutti gli
enti partecipati, per valutarne sia la congruità che l'utilità, sia
la corrispondenza alle nuove norme.
Esce il consigliere Sconciaforni.
Il consigliere BIGNAMI ribadisce la difficoltà di esprimere un voto
in assenza di dati di dettaglio a disposizione e chiede qual sia il
risparmio effettivo che si dovrebbe conseguire, visto che la sede di
discussione è quella propria della legge finanziaria.
Il consigliere VECCHI osserva che la Commissione non è a conoscenza
di questi dati in quanto la sede è quella normativa, peraltro in
presenza di un atto dovuto, nella sostanza, rispetto alla
legislazione nazionale. Ritiene che alla Regione derivi un minore
onere finanziario non fondamentale e che non sia necessario per la
redazione del bilancio avere presente questa cifra, perché si tratta
di una normativa che va peraltro in riduzione. Se la Giunta ha già
quantificato l'impatto finanziario in negativo è utile saperlo, ma
non è un elemento costitutivo fondamentale.
La vicepresidente SALIERA risponde che la Giunta è in grado di
fornire il dettaglio complessivo a gennaio 2011.
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD,
SEL-V, UDC), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo
articolo.
Art. 35 quater (che diventa art. 49) - Riordino delle partecipazioni
societarie regionali - Emendamento n. 12 della Giunta regionale
(aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S, UDC), nessun astenuto al nuovo
articolo.
Art. 35 quater-bis (che diventa art. 50) - Misure transitorie
relativo allo svolgimento delle funzioni in materie di servizio
idrico integrato e gestione dei rifiuti - Emendamento n. 15 della
Giunta regionale (aggiuntivo)
Il consigliere FAVIA chiede spiegazioni sul perché dal 26 marzo ad
oggi non ci si è preoccupati di predisporre una legge, come invece
hanno fatto altre Regioni, magari per un motivo anche virtuoso, come
quello di ascoltare prima tutti gli enti coinvolti. Chiede inoltre
se la Giunta ha già un orientamento, visto che si parla di incontri
con i sindaci nel territorio, di futuri bandi ecc. Onde evitare di
apprendere queste notizie da altre fonti, domanda quindi alla
vicepresidente se può già indicare le linee guida della nuova
normativa, salvo poi discuterne in altra sede, come questo
emendamento alla legge finanziaria.
Il consigliere MANFREDINI chiede chiarimenti sulle convenzioni in
vigore, per sapere se disciplinano gli scambi dei rifiuti come
attualmente accade.
La vicepresidente SALIERA afferma che non le risultano Regioni che
abbiano già concluso l'iter legislativo in merito alle ATO. Solo la
Regione Lombardia ha presentato un progetto di legge e forse ne
concluderà l'approvazione nei prossimi giorni. A tal proposito
osserva che c'è stata ed è tuttora in atto una discussione
approfondita sia a livello nazionale, sia fra gli Enti locali. Vi
sono anche richieste di valutare un indirizzo comune, in quanto ogni
Regione sta pensando o agendo in mondo diverso. E si è ancora in
attesa dell'autorità nazionale di regolazione (elemento di non poco
conto). Sono questi tutti i temi che la Conferenza delle Regioni ha
posto al Governo e si spera che all'inizio del prossimo anno ci
siano novità positive in tema di regolazione pubblica.
In particolare, per ciò che riguarda più direttamente la Regione
Emilia-Romagna, la Giunta ha avviato un confronto attraverso degli
incontri con le organizzazione delle Autonomie locali e a gennaio si
comincerà ad entrare nel merito delle varie questioni. E' infatti
importante instaurare sin dall'inizio un processo di assoluta
condivisione con gli Enti locali, che rispondono dei servizi
direttamente ai cittadini.
In risposta alla domanda del consigliere Manfredini, ed in specifico
sui rifiuti di Napoli, chiarisce poi che la Regione, avendo accolto
la richiesta di emergenza del Governo fatta a tutte le Regioni, se
interverrà lo farà solamente sulla base di appositi accordi ed
intese che definiscono quantità e tipologie, cosa che non fanno
altre Regioni. In Emilia-Romagna infatti vige un sistema di
regolazione secondo il quale non vi è scambio di rifiuti.
Esce il consigliere Bignami.
La consigliera NOE' chiede se per effetto di tale disposizione la
misura transitoria può influire rispetto a provvedimenti di fusione
che si stanno verificando a livello comunale e cita GEOVEST
nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti.
La vicepresidente SALIERA spiega che per le ATO, fino a quando sono
in funzione, c'è un sistema di regolazione che permette loro di
proseguire con i contratti e gli appalti fino alla loro scadenza.
Altro sono i processi fra le aziende soggetti gestori, cui la
consigliera si riferisce. Questi riguardano aspetti diversi e
potranno agire a secondo della governance delle loro rispettive
aziende (in house, fusioni, ecc.).
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo
articolo.
Art. 35 quater-ter (che diventa art. 51) - Disposizione transitoria
in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria -
Emendamento n. 1 del consigliere Mazzotti (aggiuntivo)
Il consigliere FAVIA chiede alcune informazioni sui costi.
Il consigliere MAZZOTTI precisa che l'emendamento consente il
funzionamento la Consulta con tre componenti, anziché cinque, per le
funzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69
dello Statuto, in modo da poter prendere in esame i progetti di
legge di iniziativa popolare. Si procederà alla piena applicazione
dello Statuto e della legge regionale istitutiva nel termine dei 12
mesi successivi all'atto dell'insediamento. Quanto ai costi, essi
saranno determinati non sulla base di indennità, ma per gettoni
presenza e rimborsi spese nei casi previsti dallo Statuto.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), nessun contrario, 13 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC) al nuovo
articolo.
Art. 35 quater-quater (che diventa art. 42) - Modifiche alla legge
regionale n. 32 del 1997 - Emendamento n. 1 del consigliere Monari
(aggiuntivo).
Il consigliere MONARI illustra l'emendamento. Si tratta di una
modifica tecnica all'articolo 5 della legge regionale sul
funzionamento dei gruppi assembleari. Poiché i gruppi percepiscono
un contributo suddiviso in due voci distinte, l'una per il
funzionamento e l'altra per il personale, la modifica legislativa
proposta introduce un'erogazione mensile anziché bimestrale per dare
più elasticità al bilancio.
La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD,
PDL, LN, SEL-V), nessun contrario, 3 astenuti (M5S, UDC) al nuovo
articolo.
Art. 35 quinquies (che diventa art. 52) - Risorse a sostegno del
consolidamento della riorganizzazione - Emendamento n.13 della
Giunta regionale (aggiuntivo)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), 1 astenuto (UDC) al nuovo
articolo.
Art. 35 sexies (che diventa art. 53) - Auto propria per missioni -
Emendamento n. 14 della Giunta regionale (aggiuntivo)
Il consigliere DEFRANCESCHI domanda se è il dipendente che ne fa
richiesta o vi sono indicazioni da parte dei dirigenti, se vi è un
obbligo nell'utilizzo del mezzo proprio e come si stabilisce la
convenienza.
L'assessore SALIERA spiega che non vi è obbligo. Lo stesso articolo
stabilisce che la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto
criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
Esce il consigliere Manfredini.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) al nuovo
articolo.
Art. 36 (che diventa art. 54) - Copertura finanziaria
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 8 contrari (PDL, M5S), 1 astenuto (UDC).
Art. 37 (che diventa art. 55) - Entrata in vigore
La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD,
SEL-V, UDC), nessun contrario, 8 astenuti (PDL, M5S).
- - - - -
Il presidente LOMBARDI invita quindi la Commissione a procedere
all'esame del progetto di legge sul bilancio di previsione 2011 e
pluriennale 2011-2013, ricordando che sul testo insistono tre
emendamenti della Giunta regionale, modificativi rispettivamente
degli articoli 1 (stato di previsione delle entrate), 3 (stato di
previsione delle spese) e 17 (applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente).
748 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1704
del 15 11 10)
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 1 e all'articolo 1
così modificato.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), 9 contrari (PDL, M5S, UDC), nessun astenuto all'articolo 2.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 2 e all'articolo 3
così modificato.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli 4 e 5.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo 6.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli da 7 a 14.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo
15.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo
16.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
M5S, UDC), nessun astenuto all'emendamento n. 3 e all'articolo 17
così modificato.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 9 contrari (PDL,
M5S, UDC), nessun astenuto agli articoli da 18 a 20.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD,
SEL-V), nessun contrario, 9 astenuti (PDL, M5S, UDC) all'articolo
21.
Il presidente LOMBARDI ricorda alla vicepresidente la documentazione
già richiesta sulla suddivisione per settori dei 340 milioni di euro
di tagli della manovra governativa. La tabella consegnata è
distribuita in seduta ai consiglieri (v. atti).
Esce il consigliere Filippi.
- - - - -
Esame abbinato dei progetti di legge:
827 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari,
Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati e Mazzotti: Modifiche alla
legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale (06 12 10) TESTO BASE
Relatore consigliere Mario Mazzotti
e
494 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
Defranceschi: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti
alla carica di consigliere regionale (24 09 10)
Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la discussione generale.
Il consigliere FAVIA, vista la volontà di portare il progetto di
legge all'approvazione dell'Aula nella prossima tornata assembleare,
rileva la difficoltà di svolgere un dibattito approfondito e
pertanto dichiara la propria insoddisfazione sul fatto che nella
seduta odierna si debba concludere l'iter in Commissione, anche se
in parte ritiene corretta la conclusione stessa, in quanto
preferisce che i tagli previsti entrino in vigore dal 1° gennaio
2011. Sarebbe stato più opportuno a suo parere presentare prima la
proposta legislativa.
Ritiene che il taglio del 10% sia inadeguato e sull'abolizione
dell'assegno vitalizio sostiene che le misure sono state posticipate
e che si sarebbero potuti trovare degli strumenti più efficaci da
attivare anche in questa legislatura. Sono infatti solo sei i mesi
di contributi versati, a cui era tecnicamente possibile rinunciare
se vi fosse stato un accordo politico in tal senso.
La consigliera NOE' svolge alcune considerazioni generali e di
precisazione rispetto alle osservazioni del consigliere Favia. Se
bisogna leggere il provvedimento legislativo in esame come desiderio
di contribuire alla situazione generale, attraverso i tagli, per
cercare di sentirsi tutti più corresponsabili al momento attuale,
allora accetta il ragionamento. Non lo accetta invece quando le
considerazioni sui compensi dei consiglieri regionali sono espresse
come un godimento rispetto al taglio . Dichiara di essere contenta
quando vede i propri colleghi lavorare, che è un ragionamento
diverso. Aggiunge che i consiglieri regionali devono meritare a
pieno quello che per legge viene loro riconosciuto e che, nel
confronto sul territorio nazionale, in Emilia-Romagna gli emolumenti
sono sicuramente tra i meno elevati.
Auspica che, contestualmente a questo segno di grande responsabilità
che l'Assemblea legislativa offre nel voler solidarizzare con la
situazione generale, vi sia anche un appello ed un invito a cercare
di dare sempre il meglio di sè stessi. Una corsa alla riduzione
potrebbe infatti innescare un processo, a cui non vuole partecipare,
che tende poi a denigrare il lavoro dei consiglieri stessi e a dare
sempre più adito ad affermazioni secondo le quali ciò che viene
riconosciuto per legge non corrisponde all'operato quotidiano.
Ribadisce l'ottica del segnale responsabile di solidarietà, ma mette
in guardia sul fatto che poi, alla lunga, il messaggio non venga
frainteso. Sottolinea che tutti i colleghi consiglieri regionali
dimostrano che stanno operando al meglio e spera che il loro lavoro
non sia valutato solo sulla base di un parametro di carattere
finanziario.
Il consigliere MONARI manifesta il proprio apprezzamento al progetto
di legge, che ha come bandiera politica la sensibilità della
stragrande maggioranza dell'Aula assembleare. Ringrazia il
presidente del lavoro svolto per arrivare ad una condivisione sulla
sintesi. Al consigliere Favia chiede di considerare che chi ha
firmato come maggioranza e chi si è associato successivamente al
progetto di legge ha tenuto conto delle sollecitazioni giunte dal
suo gruppo politico. Esprime gratitudine al gruppo assembleare
dell'Italia dei Valori, che aveva ritirato un proprio progetto di
iniziativa legislativa per unirsi al testo base successivamente
presentato.
Ritiene che questa iniziativa sarebbe ancora più autorevole se si
potesse sostenere sul piano nazionale rispetto all'atteggiamento di
altre Regioni, sottolinea cioè l'opportunità di mettere in
condizione il presidente dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna di poter spendere questo progetto di legge come
capofila al tavolo dei presidenti delle Assemblee legislative delle
altre Regioni. Infatti, se si guardano le cifre senza nessuna
propaganda o slogan, si vede che i consiglieri della Regione
Emilia-Romagna sono gli ultimi per ciò che riguarda il loro
compenso, i primi ad aver modificato lo Statuto per la riduzione del
numero dei consiglieri ed ancora i primi ad avere presentato un
provvedimento legislativo aderente al sentimento diffuso dei
cittadini.
Quanto poi all'abolizione del vitalizio, osserva che non si tratta
di abrogare dei privilegi, che in questa Regione non vi sono mai
stati, ma di riorganizzare e riordinare il rapporto tra consigliere
regionale ed Assemblea legislativa ed il relativo trattamento
economico, riguardo alle spese ed al funzionamento della macchina
amministrativa, con rigore e serietà e nel rispetto di un momento
difficile per tutti.
Condivide l'intervento della consigliera Noe', volto a dare senso
all'immagine di eletti. Ritiene che vi sia ancora lo spazio perché
il testo veda l'adesione, anche se l'ha già nell'integrazione della
sua sottoscrizione e nel lavoro che si sta compiendo nell'odierna
seduta, della stragrande maggioranza dell'Aula, poichè il progetto
di legge è così rigoroso da poter essere votato dall'intera Aula. A
tal fine si rivolge ai colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle
sostenendo che molta della filosofia contenuta in questo testo
prende le mosse anche dall'iniziativa e dalla sollecitazione
politica che il loro gruppo ha avanzato (volerlo negare appare un
esercizio politico negativo e masochistico).
Escono le consigliere Marani e Pariani.
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 27 voti a favore (PD, PDL, SEL-V, UDC), nessun
contrario, 2 astenuti (M5S) su ciascun articolo da 1 a 7.
Il consigliere FAVIA, ad integrazione della dichiarazione di voto,
aggiunge che, pur condividendo i tagli, la propria astensione è
motivata dal fatto di rimandare la discussione in Aula e riservarsi
in quella sede il voto sui singoli articoli.
Il presidente LOMBARDI a seguito di quest'ultima dichiarazione
osserva che anch'egli non è intervenuto nella discussione del
progetto di legge in quanto fa riserva di esprimersi in Aula.
Rivolge l'invito a valutare un atteggiamento che salvaguardi le
posizioni politiche di ognuno, ma che comunque consenta all'intera
Assemblea di mantenere la propria dignità, perché altrimenti si
resterebbe coinvolti in un dibattito, che non contribuirebbe
certamente a dare un ulteriore pregio alla stessa Assemblea ed alla
fine, anche dal punto di vista del risparmio e della corrispondenza
tra quanto i consiglieri ricevono e quanto fanno, non produrrebbe
nulla di particolarmente positivo, tranne ulteriori polemiche, da
evitare.
- - - - -
-
Esame ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del Regolamento interno in
merito a:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato
delle regioni: La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM
(2010) 672 def.
Il presidente LOMBARDI richiama il parere espresso dalla II
Commissione Politiche economiche e già trasmesso ai consiglieri
con la bozza della risoluzone.
Coglie anche l'occasione per ringraziare l'esperta in diritto
dell'Unione europea che con la sua competenza tecnica ha fornito un
ausilio prezioso all'attività della Commissione, dalla sessione
comunitaria 2010 al suo seguito di esame degli atti europei in fase
ascendente . Segnala inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha deciso
di interrompere la collaborazione per motivi di risparmio e ritiene
che, se si conseguiranno risparmi, di contro si avrà meno efficacia
nella azione tipica della attività della Commissione stessa.
Anche il consigliere VECCHI si associa alle valutazioni positive del
presidente, rammaricandosi del fatto che non si sono verificate le
condizioni per la continuazione del rapporto professionale.
Sottolinea come questo sia uno di quei casi evidenti nei quali,
quando si interviene necessariamente sulla contrazione delle risorse
finanziarie messe a disposizione per il funzionamento delle
istituzioni, ciò determina sì risparmi, ma anche una minore
capacità, talvolta, delle istituzioni stesse ad avere a disposizione
la strumentazione per poter lavorare al meglio.
Il consigliere MAZZOTTI chiede al presidente di cedere la parola al
direttore generale dell'Assemblea legislativa per un chiarimento.
BENDETTI precisa che l'Ufficio di Presidenza non ha deciso di
interrompere il rapporto di collaborazione, in quanto l'Ufficio di
Presidenza ha esclusiva competenza sulla previsione del piano dei
fabbisogni di incarichi professionali, quindi gli incarichi vengono
affidati dal direttore generale sulla base di questo piano.
L'incarico, reiterato più volte, era in scadenza al 31 luglio del
2010, é stato rinnovato parzialmente di 6 mesi fino al 31 dicembre
2010, e nel piano dei fabbisogno che l'Ufficio di Presidenza ha
approvato è prevista una scheda sulla quale bandire analogo incarico
del valore di 50.000,00 euro per i prossimi 18 mesi. Nel frattempo è
stata acquisita in mobilità una risorsa da un'altra Regione, che
integrerà l'attività del Servizio legislativo dell'Assemblea.
Quindi la scelta è in capo all'incaricato, nel senso che l'incarico
verrà bandito, se l'incaricato presenterà domanda sarà valutato,
insieme ad altri che hanno la necessaria qualificazione, e potrà
essere riaffidato un incarico di questo valore. Sostiene che
l'oggetto del contendere sta nel fatto che, a seguito della
necessità di ridurre le risorse finanziarie impegnate sugli
incarichi professionali - necessità derivante dalla legge 122 di
conversione del decreto-legge 78 -, l'incarico è stato ridotto di
importo proprio in previsione dell'acquisizione di una risorsa
stabile dall'esterno con la quale il lavoro dell'incaricata si
integrasse, perché questo è l'indirizzo assunto dall'UP, e cioè di
stabilizzare il più possibile all'interno dell'organico
dell'Assemblea una funzione che ormai è una funzione stabile. E'
previsto comunque un supporto alle attività dell'Aula e delle
Commissioni in materia europea ed è prevista una nuova assunzione
che entrerà in servizio al 31 dicembre 2010. Da un incaricata di
circa 50.000,00 euro annui si passa dunque ad un investimento su una
dipendente a tempo indeterminato più un incarico di supporto della
durata di 18 mesi, in modo tale da favorire un passaggio di
conoscenze. Quindi si tratta di un rilancio e non di una riduzione.
Il presidente LOMBARDI ringrazia il direttore per la precisazione ed
invita la Commissione a procede alla votazione della risoluzione,
ricordando che la Regione Emilia-Romagna è la prima Regione italiana
che dà seguito alla legge n. 11 del 2005 ed invia le osservazioni al
Governo sugli atti dell'Unione europea.
La Commissione, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento
interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del
2008, approva la risoluzione con 27 voti a favore (PD, PDL, SEL-V),
nessun contrario, 2 astenuti (M5S). (v. allegato 2)
- - - - -
- Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43
del 2001 sulla proroga del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato - ex artt. 18 e 19 - ultimo comma - della L.R.
26.11.2001 n. 43 della dr.ssa Veronese Mara
Il presidente LOMBARDI cede la parola al direttore generale
dell'Assemblea legislativa per l'informazione.
BENDETTI illustra i contenuti principali del provvedimento e delle
clausole contrattuali, osservando che la proroga di 18 mesi è in
funzione della conclusione del percorso concorsuale previsto per la
dirigenza, soffermandosi sui meccanismi della procedura selettiva
riservata agli interni e di quella pubblica.
Il consigliere DEFRANCESCHI domanda se questo era un posto riservato
agli interni o agli esterni e chiede chiarimenti sui motivi per i
quali occorra aspettare il bando esterno in presenza di altri
vincitori del concorso.
BENDETTI precisa che la procedura concorsuale è unica e fa
riferimento ad un unico piano di procedure selettive che per
l'Assemblea legislativa aveva individuato l'esigenza di quattro
figure: due sono state riservate agli interni e due dovranno uscire
dal concorso pubblico. Attualmente non si è in grado di utilizzare
la graduatoria riservata agli interni fino a quando non si svolgerà
la procedura concorsuale pubblica, perché altrimenti si violerebbe
quel vincolo che vede riservato agli esterni almeno il 50% delle
posizioni. Quindi le due persone che hanno vinto il concorso interno
entreranno senz'altro in ruolo entro il 31 dicembre 2010, salvo
ricorsi che non sono al momento noti. Con loro cessa temporaneamente
l'utilizzo della graduatoria interna, in attesa che altri due
dirigenti, per il vincolo anzidetto, vengano assunti dall'esterno.
Una volta che si avrà ottemperato all'obbligo di assumere due
persone dal concorso pubblico, si potranno utilizzare le graduatorie
degli interni, non prima.
La Commissione prende atto dell'informazione svolta.
In conclusione di seduta, il presidente LOMBARDI ricorda ai
consiglieri il calendario dei lavori, che prevede per giovedì 16
dicembre la seduta congiunta con la Commissione Territorio Ambiente
Mobilità .
La seduta termina alle ore 16,50.
Verbale approvato nella seduta del 25 gennaio 2011.
La Segretaria Il Presidente
Claudia Cattoli Marco Lombardi
ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 21
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta:
ogg. 747
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r.
n. 40 del 2001 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011
e del bilancio pluriennale 2011-2013
Relatore consigliere Luciano Vecchi
Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi
DOCUMENTO DI LAVORO
con l'indicazione degli emendamenti
presentati dalla Giunta regionale
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2011 - 2013
INDICE
Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
stragi
Art. 4 Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze
della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art. 5 Cartografia regionale
Art. 5 bis Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7 Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Art. 8 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)
Art. 9 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art. 10 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art. 11 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
Art. 12 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di
garanzia per l'emergenza abitativa
Art. 13 Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del
Sasso Simone e Simoncello
Art. 14 Fondo per la conservazione della natura
Art. 15 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art. 16 Opere acquedottistiche e fognarie
Art. 16 bis Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 17 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art. 18 Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 19 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume
Po e idrovie collegate
Art. 20 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla società per azione SEAF Aeroporto L. Ridolfi -
Forlì
Art. 21 Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
Art. 22 Rete viaria di interesse regionale
Art. 23 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 24 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art. 24 bis Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
Art. 25 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art. 26 Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 27 Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art. 28 Edilizia sanitaria
Art. 29 Fondo sociale regionale straordinario
Art. 29 bis Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in
favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art. 30 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 30 bis Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art. 31 Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico
di programmazione (DUP)
Art. 32 Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni
Art. 32 bis Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del
trasporto pubblico locale
Art. 32 ter Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione
della barbabietola da zucchero
Art. 32 quater Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi
fitosanitari provinciali
Art. 32 quinquies Completamento di programmi speciali d'area
Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art. 33 bis Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
Art. 34 Modifica alla legge regionale n. 2 del 2003
Art. 35 Modifica alla legge regionale n. 27 del 2004
Art. 35 bis Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia
di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
Art. 35 ter Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del
decreto-legge n. 78 del 2010
Art. 35 quater Riordino delle partecipazioni societarie regionali
Art. 35 quinquies Risorse a sostegno del consolidamento della
riorganizzazione
Art. 35 sexies Auto propria per missioni
Art. 36 Copertura finanziaria
Art. 37 Entrata in vigore
Emendamento n. 1 (sostitutivo)
1. L'art. 1 del presente progetto di legge è sostituito dal
seguente:
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11) afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo
regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2011: Euro 157.824,24 ;
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo
regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11) afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale
Esercizio 2011: Euro 255.967,69 ;
c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
regionale: piano telematico regionale
(L.R. 24 maggio 2004, n. 11) afferente
alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale
Esercizio 2011: Euro 5.024.839,33
Esercizio 2013: Euro 4.018.000,00 .
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per
l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo
3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.
(Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11) afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 -
Sistema informativo regionale manutenzione
e sviluppo
Esercizio Euro 157.824,24 ;
2011:
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
(Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale
Esercizio Euro 255.967,69 ;
2011:
c) Cap. 03917 Contributi agli enti locali e ad altri
enti della pubblica amministrazione per lo
sviluppo del piano telematico regionale
(L.R. 24 maggio 2004, n. 11) afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale
Esercizio Euro 2.000.000,00 ;
2011:
d) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
piano telematico regionale (L.R. 24 maggio
2004, n. 11) afferente alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale
Esercizio Euro 3.024.839,33
2011:
Esercizio Euro 4.018.000,00 .
2013:
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per
l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo
3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.)
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,
ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio
1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.
34) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa,
di Euro 441.817,55 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della
U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di
solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
regione.
Art. 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine,
alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia
municipale
caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro
50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri
e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 -
Interventi di solidarietà.
Emendamento n. 2 (sostitutivo)
1. L'art. 5 del presente progetto di legge è sostituito dal
seguente:
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
Sviluppo di cartografia tematica
regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011: Euro 50.000,00 ;
b) Cap. 03861 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale
geologica, pedologica, pericolosità e
dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto
di hardware e l'acquisto e la realizzazione
di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
Sviluppo di cartografia tematica regionale:
geologia e pedologia
Esercizio 2011: Euro 397.837,38 ;
c) Cap. 03854 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 -
Cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2011: Euro 350.000,00 .
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali, a valere sul cap. 3850, nell'ambito della U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia,
sono ridotte di Euro 147.837,38.
(Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
Sviluppo di cartografia tematica
regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011: Euro 300.000,00 ;
b) Cap. 03854 Spese per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) ,
afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 -
Cartografia tematica regionale: geologia
e pedologia
Esercizio 2011: Euro 200.000,00 .
Emendamento n. 3 (aggiuntivo)
1. Fra l'art. 5 e l'art. 6 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 5 bis
Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture
adibite a vivai forestali in gestione alla regione, a norma della
legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda
regionale delle foreste (A.R.F.) è disposta, per l'esercizio 2011,
una autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul capitolo
14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.6212 - Manutenzione
straordinaria del patrimonio forestale.
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 Spese per il ripristino delle opere
pubbliche di bonifica danneggiate da
eccezionali avversità atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e
70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art.
26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 -
Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2011: Euro 1.500.000,00 ;
b) Cap. 16352 Manutenzione delle opere di bonifica
(art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2
agosto 1984, n. 42) afferente alla
U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere
di bonifica
Esercizio 2011: Euro 1.200.000,00 .
Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati confidi ) di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la
trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione è
autorizzata a concedere contributi ai confidi di primo e secondo
grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei
piani presentati per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta
regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta
medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è
disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di
spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300
pari a Euro 3.710.000,00.
Art. 8
Integrazione regionale
al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
(Riproposizione per l'esercizio 2011)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a
stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le
medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio
2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della
legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento
generale di variazione) e dall'articolo 7 della legge regionale 23
luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di
variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e
per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 Contributi a Università, Enti e
Istituzioni di ricerca per la creazione
di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico -
Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 14.484.659,00
2) Cap. 23754 Contributi a Enti locali per la
creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e il trasferimento
tecnologico - Finanziamento integrativo
regionale al P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23756 Contributi a Università ed Enti e
Istituzioni di ricerca per la creazione
di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico -
Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali
Euro 3.066.318,72
2) Cap. 23758 Contributi a imprese per investimenti
relativi alla realizzazione di programmi
di ricerca industriale collaborativa e
sviluppo sperimentale e per l'avvio di
nuove imprese innovative - Finanziamento
integrativo regionale al Programma
Operativo 2007-2013
Euro 2.000.000,00.
Art. 9
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione
del turismo regionale, le autorizzazioni di spesa, disposte da
precedenti leggi regionali, sono modificate e integrate nel seguente
modo:
a) Cap. 25558 Spese per l'attuazione dei progetti di
marketing e di promozione turistica
attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7,
comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n.
7)
Esercizio 2011: Euro 8.000.000,00;
Esercizio 2012: Euro 8.000.000,00;
b) Cap. 25564 Contributi per l'attuazione di progetti
di marketing e di promozione turistica
delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di
promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate
dalle aggregazioni di imprese aderenti
alle unioni di prodotto anche in forma
di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b)
e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)
Esercizio 2011: Euro 5.052.000,00.
Art. 10
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione,
realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 Contributi in conto capitale per
interventi relativi a sistemazione,
revisione, innovazione, ammodernamento
ed al miglioramento dei livelli di
sicurezza di piste da sci e impianti a
fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
Esercizio 2011: Euro 300.000,00
b) Cap. 25780 Contributi a EE.LL. per interventi di
sistemazione delle aree interessate da
impianti di risalita e piste di discesa
e per la revisione degli impianti a fune
(Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
Esercizio 2011: Euro 900.000,00.
Art. 11
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti
integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione
commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e
medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti
il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla
realizzazione di interventi per la promozione e l'attivazione di
Centri commerciali naturali e per i progetti di piccole e medie
imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio
energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a
finanziamento nell'ambito di graduatorie approvate dalla Regione
Marche e successivamente definanziati a seguito dell'entrata in
vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) e siti
nei medesimi comuni, è autorizzata a concedere contributi
straordinari per l'esercizio 2011. A tal fine sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa, nell'ambito dei capitoli afferenti
alla U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del territorio:
a) Cap. 25519 Trasferimento ai comuni di cui alla
L. 3 agosto 2009, n. 117, per la
concessione di contributi a piccole e medie
imprese per la realizzazione di progetti in
materia di turismo, riqualificazione
commerciale e del territorio (art. 4, L.R.
12 febbraio
2010, n. 5)
Esercizio 2011: Euro 190.000,00;
b) Cap. 25521 Contributo straordinario alle piccole
e medie imprese del turismo per la
realizzazione di progetti finalizzati
al risparmio energetico e all'utilizzo
di fonti rinnovabili (art. 4, L.R. 12
febbraio 2010, n. 5)
Esercizio 2011: Euro 50.000,00;
c) Cap. 25523 Contributo straordinario ai comuni di
cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117,
per progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del
territorio (L.R. 4 novembre 2009, n. 17)
Esercizio 2011: Euro 110.000,00.
2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le
modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle
banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione
dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011
un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul
Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 13
Disposizioni per il finanziamento
del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere
interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione
Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di
gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito
ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme
transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali),
in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge
3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione
Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio
territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare
per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul
Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e
riserve naturali.
Art. 14
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco) e nell'ambito del capitolo sottoindicato ed
afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è
disposto quanto segue:
a) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei
singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e
monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio
2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00
(Cap. 38070).
Art. 15
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B.
1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
per l'esercizio 2011, di Euro 700.000,00.
Art. 16
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n.
47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di
opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere
acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 Contributi in capitale a favore di
Comuni per l'esecuzione di opere
acquedottistiche e fognarie (art. 3,
comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)
Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00 .
Emendamento n. 4 (aggiuntivo)
1. Fra l'art. 16 e l'art. 17 del presente progetto di legge è
inserito il seguente:
Art. 16 bis
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
per la realizzazione di interventi di sistemazione idrografica
superficiale e relativa manutenzione, a valere sul Capitolo 39220,
afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione
idraulica e ambientale, sono ridotte di Euro 132.000,00.
2. Contestualmente, per opere di consolidamento e per interventi di
sistemazione dei versanti è disposta, per l'esercizio 2011,
l'autorizzazione di spesa di Euro 132.000,00, a valere sul Capitolo
39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 17
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa
in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374 Finanziamenti a favore dei soggetti
pubblici attuatori di interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree pubbliche o soggette
ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R.
21 aprile 1999, n. 3)
Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00 .
Art. 18
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale,
dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi
dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per
l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a
valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 -
Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 19
Intesa interregionale per la navigazione
interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995,
n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po
e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n.
15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione,
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1094 del 18
marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni
amministrative regionali in materia di navigazione interna
interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni
sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in
ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo
annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la
navigazione interna.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio
finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a
valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 -
Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
Emendamento n. 5 (modificativo)
1. Al comma 2 dell'art. 20 del presente progetto di legge l'importo
di Euro 200.000,00 è modificato in Euro 234.510,00.
Art. 20
Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni
SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al
reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della
Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in Forlì,
della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge
regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del
bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).
A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 30.646,32, per l'esercizio
2011, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla
copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate
dalla Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in
Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 200.000,00 per
l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B.
1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 21
Costruzione di opere, impianti
e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale
27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del
sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di
coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative)
sono disposte, per l'esercizio 2011, le seguenti autorizzazioni di
spesa nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alle U.P.B.:
1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 Spese per acquisto, manutenzione e
riparazione di mezzi effossori e di
servizio e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei porti, compreso il
mantenimento di idonei fondali (Art. 9,
lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19
come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n.
11)
Esercizio 2011: Euro 300.000,00;
b) Cap. 41360 Costruzione, a totale carico della
Regione, di opere, impianti ed
attrezzature nei cinque porti regionali
(Art. 9, lett. a), L.R. 27 aprile 1976, n.
19 come modificato dall'art. 4, lett. a),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2011: Euro 1.890.000,00;
c) Cap. 41570 Contributi in capitale ai Comuni e loro
consorzi per il mantenimento di idonei
fondali nei porti ed approdi comunali
(Art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n.
19 come modificato dall'art. 4, lett. f),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2011: Euro 200.000,00;
2) 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali:
a) Cap. 41900 Contributi in conto capitale ai comuni
per la costruzione di opere, impianti ed
attrezzature nei porti ed approdi
fluviali (Art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile
1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9
marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2011: Euro 50.000,00.
Art. 22
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della
U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per
riqualificazione, ammodernamento,
sviluppo e grande infrastrutturazione
della rete viaria di interesse regionale
e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b),
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)
Esercizio 2011: Euro 16.232.800,00 .
Art. 23
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in
materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli
146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994,
n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per
l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente
alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento, di Euro 3.500.000,00.
Art. 24
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata ad integrare nell'esercizio 2011, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS
pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al
31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive
rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende
sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro
150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, Assegnazioni a favore
delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali
aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza
(extra-LEA) , afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario.
Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Parere Commissione assembleare IV
proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 24 bis:
Art. 24 bis
Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a.
1. Al fine di garantire continuità con il progetto di
sperimentazione gestionale realizzato e di assicurare lo sviluppo di
una struttura di eccellenza in un settore di rilevante interesse
sanitario, l'Azienda Usl di Imola è autorizzata, unitamente ad altre
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale interessati, al
mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, avente
ad oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel
campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi celebro
lesioni acquisite.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia
dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte dalla
Società e ne disciplina l'assetto fondamentale di organizzazione e
funzionamento. La Giunta regionale definisce altresì le linee di
sviluppo della struttura, garantendone la piena integrazione nel
sistema sanitario regionale e favorendo la conclusione degli accordi
al fine di consentire alla Società lo svolgimento di un ruolo
strategico nella rete riabilitativa regionale e di assumere
rilevanza nazionale. .
Art. 25
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2011, in
complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
SSR ed altri Enti delle amministrazioni
locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia sanitaria e sociale
regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502) :
Euro 3.791.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione per attività di supporto
al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502) :
Euro 20.109.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo
di progetti volti alla realizzazione
delle politiche sanitarie e degli
interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502) :
Euro 6.100.000,00.
Art. 26
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed
ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è
disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 101.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 27
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2011,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 28
Edilizia sanitaria
1.Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera di
Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2011,
a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul
Capitolo 65775 Interventi per il completamento della struttura
ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , afferente all'U.P.B.
1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in Sanità.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e
procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma
1, in relazione anche al piano di dismissione immobiliare già
approvato dall'Azienda.
Art. 29
Fondo sociale regionale straordinario
1.Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della
popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche
a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali,
è finanziato il fondo sociale regionale straordinario.
2. Il fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito
della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del
sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e
sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e
interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per
l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul
Capitolo 57165 Fondo sociale regionale straordinario. Contributi
agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi
sociali afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale
regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri,
modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al
presente articolo.
Emendamento n. 6 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 29 bis
Azioni di sostegno al reddito e di politica
attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1.Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore
dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito
che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di
politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di
formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le
Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad
azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel
biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare
nell'esercizio 2011 e con le medesime modalità, le risorse per
l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga da
corrispondere all'INPS, autorizzate per l'esercizio 2010
dall'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 come
modificato dall'art. 22 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7, e
trasferite all'esercizio 2011, a valere sui capitoli di Fondo
Sociale Europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE
2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse
UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione - Risorse Statali,
corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi
di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.
Art. 30
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1.
Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Emendamento n. 7 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 30 bis
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1.Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti di
particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
Bologna città europea della cultura per l'anno 2000 , per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione
delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna), a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della
U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico
e culturale, sono ridotte di Euro 233.000,00.
Art. 31
Attuazione degli interventi finanziati dal
documento unico di programmazione (DUP)
1.La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi
territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e
sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale,
mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo
infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere
enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi
9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la
Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad
interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche
modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei
finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare
l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato
nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150,
Capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti
da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -
spese d'investimento , elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella
parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40
del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre
contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità
previsionali di base.
Emendamento n. 8 (sostitutivo)
1.L'art. 32 del presente progetto di legge è sostituito dal
seguente:
Art. 32
Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
1.Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi
regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono
trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2698 1.2.3.3.4420 555.534,31
2 ) 2701 1.2.3.3.4420 668.000,00
3 ) 2708 1.2.3.3.4420 9.760,98
4 ) 2775 1.2.3.3.4420 3.477.088,31
5 ) 3455 1.2.2.3.3100 5.586.988,87
6 ) 3889 1.2.1.3.1510 1.727.410,03
7 ) 3925 1.2.1.3.1520 1.331.668,11
8 ) 4270 1.2.1.3.1600 8.952.912,51
9 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.664.256,00
10 ) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
11 ) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
12 ) 16332 1.3.1.3.6300 2.130.248,79
13 ) 16400 1.3.1.3.6300 2.196.217,38
14 ) 21088 1.3.2.3.8000 12.200.000,00
15 ) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
16 ) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00
17 ) 23028 1.3.2.3.8300 350.000,00
18 ) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
19 ) 25523 1.3.3.3.10050 1.000.000,00
20 ) 25525 1.3.3.3.10010 1.736.033,94
21 ) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.730,70
22 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
23 ) 30640 1.4.1.3.12630 9.816.480,63
24 ) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
25 ) 30646 1.4.1.3.12630 1.868.569,00
26 ) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
27 ) 31110 1.4.1.3.12650 15.924.759,63
28 ) 31116 1.4.1.3.12650 15.000.000,00
29 ) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
30 ) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
31 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
32 ) 32097 1.4.1.3.12735 15.646.953,52
33 ) 32116 1.4.1.3.12820 533.417,88
34 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
35 ) 32123 1.4.1.3.12820 8.282,47
36 ) 35305 1.4.2.3.14000 2.794.246,11
37 ) 35310 1.4.2.3.14000 1.500.000,00
38 ) 36186 1.4.2.3.14062 100.108,00
39 ) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
40 ) 37250 1.4.2.3.14170 810.530,00
41 ) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
42 ) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
43 ) 37374 1.4.2.3.14220 5.239.874,33
44 ) 37378 1.4.2.3.14223 92.525,00
45 ) 37385 1.4.2.3.14223 4.772.005,87
46 ) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
47 ) 37429 1.4.2.3.14223 800.000,00
48 ) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
49 ) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
50 ) 38030 1.4.2.3.14300 1.423.965,52
51 ) 38090 1.4.2.3.14305 6.220.735,51
52 ) 39050 1.4.2.3.14500 2.182.209,02
53 ) 39220 1.4.2.3.14500 4.624.885,77
54 ) 39360 1.4.2.3.14555 3.200.505,16
55 ) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62
56 ) 41360 1.4.3.3.15800 6.167.829,96
57 ) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00
58 ) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00
59 ) 41900 1.4.3.3.15820 395.000,00
60 ) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
61 ) 41997 1.4.3.3.15820 3.217.872,87
62 ) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
63 ) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46
64 ) 43270 1.4.3.3.16010 19.694.464,41
65 ) 43272 1.4.3.3.16010 8.100.000,00
66 ) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
67 ) 45125 1.4.3.3.16420 659.646,81
68 ) 45175 1.4.3.3.16200 1.717.666,90
69 ) 45177 1.4.3.3.16200 3.949.267,00
70 ) 45179 1.4.3.3.16200 2.500.000,00
71 ) 45184 1.4.3.3.16200 22.564.491,10
72 ) 45186 1.4.3.3.16200 7.400.000,00
73 ) 45194 1.4.3.3.16200 3.084.259,76
74 ) 46125 1.4.3.3.16600 1.334.813,86
75 ) 47114 1.4.4.3.17400 244.644,08
76 ) 47315 1.4.4.3.17400 3.000.000,00
77 ) 47317 1.4.4.3.17400 1.500.000,00
78 ) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
79 ) 48050 1.4.4.3.17450 4.959.908,44
80 ) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
81 ) 57200 1.5.2.3.21000 17.100.524,95
82 ) 57680 1.5.2.3.21060 101.252,21
83 ) 64400 1.5.1.3.19100 1.700.000,00
84 ) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
85 ) 65717 1.5.1.3.19050 1.289.316,31
86 ) 65721 1.5.1.3.19050 3.887.068,95
87 ) 65770 1.5.1.3.19070 17.653.585,36
88 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64
89 ) 70678 1.6.5.3.27500 4.946.142,61
90 ) 70718 1.6.5.3.27520 14.166.947,14
91 ) 71566 1.6.5.3.27537 1.700.000,00
92 ) 71572 1.6.5.3.27540 1.638.989,62
93 ) 73060 1.6.2.3.23500 7.277.683,02
94 ) 73135 1.6.3.3.24510 9.897.657,70
95 ) 73140 1.6.3.3.24510 819.000,00
96 ) 78410 1.4.2.3.14384 1.312,45
97 ) 78440 1.4.2.3.14384 2.402,35
98 ) 78458 1.4.2.3.14384 103.301,24
99 ) 78464 1.4.2.3.14384 38.437,67
100 ) 78476 1.4.2.3.14384 18.621,80
101 ) 78705 1.6.6.3.28500 5.732.487,19
102 ) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
(Art. 32
Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
1.
1.Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi
regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono
trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 2698 1.2.3.3.4420 555.534,31
2 ) 2701 1.2.3.3.4420 668.000,00
3 ) 2708 1.2.3.3.4420 9.760,98
4 ) 2775 1.2.3.3.4420 3.477.088,31
5 ) 3455 1.2.2.3.3100 5.586.988,87
6 ) 3850 1.2.3.3.4440 147.837,38
7 ) 3889 1.2.1.3.1510 1.727.410,03
8 ) 3925 1.2.1.3.1520 1.331.668,11
9 ) 4270 1.2.1.3.1600 8.952.912,51
10 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.664.256,00
11 ) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
12 ) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
13 ) 16332 1.3.1.3.6300 2.130.248,79
14 ) 16400 1.3.1.3.6300 2.196.217,38
15 ) 21088 1.3.2.3.8000 12.200.000,00
16 ) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
17 ) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00
18 ) 23028 1.3.2.3.8300 350.000,00
19 ) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
20 ) 25523 1.3.3.3.10050 1.000.000,00
21 ) 25525 1.3.3.3.10010 1.736.033,94
22 ) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.730,70
23 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
24 ) 30640 1.4.1.3.12630 9.816.480,63
25 ) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
26 ) 30646 1.4.1.3.12630 1.868.569,00
27 ) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
28 ) 31110 1.4.1.3.12650 15.924.759,63
29 ) 31116 1.4.1.3.12650 15.000.000,00
30 ) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
31 ) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
32 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
33 ) 32097 1.4.1.3.12735 15.646.953,52
34 ) 32116 1.4.1.3.12820 533.417,88
35 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
36 ) 32123 1.4.1.3.12820 8.282,47
37 ) 35305 1.4.2.3.14000 2.794.246,11
38 ) 35310 1.4.2.3.14000 1.500.000,00
39 ) 36186 1.4.2.3.14062 100.108,00
40 ) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
41 ) 37250 1.4.2.3.14170 810.530,00
42 ) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
43 ) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
44 ) 37374 1.4.2.3.14220 5.239.874,33
45 ) 37378 1.4.2.3.14223 92.525,00
46 ) 37385 1.4.2.3.14223 4.772.005,87
47 ) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
48 ) 37429 1.4.2.3.14223 800.000,00
49 ) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
50 ) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
51 ) 38030 1.4.2.3.14300 1.423.965,52
52 ) 38090 1.4.2.3.14305 6.220.735,51
53 ) 39050 1.4.2.3.14500 2.182.209,02
54 ) 39220 1.4.2.3.14500 4.756.885,77
55 ) 39360 1.4.2.3.14555 3.200.505,16
56 ) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62
57 ) 41360 1.4.3.3.15800 6.167.829,96
58 ) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00
59 ) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00
60 ) 41900 1.4.3.3.15820 395.000,00
61 ) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
62 ) 41997 1.4.3.3.15820 3.217.872,87
63 ) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
64 ) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46
65 ) 43270 1.4.3.3.16010 19.694.464,41
66 ) 43272 1.4.3.3.16010 8.100.000,00
67 ) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
68 ) 45125 1.4.3.3.16420 659.646,81
69 ) 45175 1.4.3.3.16200 1.717.666,90
70 ) 45177 1.4.3.3.16200 3.949.267,00
71 ) 45179 1.4.3.3.16200 2.500.000,00
72 ) 45184 1.4.3.3.16200 22.564.491,10
73 ) 45186 1.4.3.3.16200 7.400.000,00
74 ) 45194 1.4.3.3.16200 3.084.259,76
75 ) 46125 1.4.3.3.16600 1.334.813,86
76 ) 47114 1.4.4.3.17400 244.644,08
77 ) 47315 1.4.4.3.17400 3.000.000,00
78 ) 47317 1.4.4.3.17400 1.500.000,00
79 ) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
80 ) 48050 1.4.4.3.17450 4.959.908,44
81 ) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
82 ) 57200 1.5.2.3.21000 17.100.524,95
83 ) 57680 1.5.2.3.21060 101.252,21
84 ) 64400 1.5.1.3.19100 1.700.000,00
85 ) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
86 ) 65717 1.5.1.3.19050 1.289.316,31
87 ) 65721 1.5.1.3.19050 3.887.068,95
88 ) 65770 1.5.1.3.19070 17.653.585,36
89 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64
90 ) 70678 1.6.5.3.27500 4.946.142,61
91 ) 70718 1.6.5.3.27520 14.399.947,14
92 ) 71566 1.6.5.3.27537 1.700.000,00
93 ) 71572 1.6.5.3.27540 1.638.989,62
94 ) 73060 1.6.2.3.23500 7.277.683,02
95 ) 73135 1.6.3.3.24510 9.897.657,70
96 ) 73140 1.6.3.3.24510 819.000,00
97 ) 78410 1.4.2.3.14384 1.312,45
98 ) 78440 1.4.2.3.14384 2.402,35
99 ) 78458 1.4.2.3.14384 103.301,24
100 ) 78464 1.4.2.3.14384 38.437,67
101 ) 78476 1.4.2.3.14384 18.621,80
102 ) 78705 1.6.6.3.28500 5.732.487,19
103 ) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
Parere Commissione assembleare III
proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 32 bis:
Emendamento (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 32 e l'art. 33 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 32 bis
Riordino delle partecipazioni societarie
nel settore del trasporto pubblico locale
1.La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di
separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei
servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale), è autorizzata a partecipare alla
società FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l. , costituita per
scissione parziale proporzionale della attuale società FERROVIE
EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata , con la finalità
della gestione di servizi di trasporto di passeggeri e merci.
2. A seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo
delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione
nella società FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità
limitata , alla quale competerà la gestione della rete.
3. Al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di
accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ad una società
nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da
costituire attraverso la fusione delle società FERROVIE
EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l. e ATC S.p.A. in conformità alle
deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società
interessate alla fusione stessa.
4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è
finalizzata:
1.
1. a perseguire l'innovazione dei servizi grazie ad un'offerta di
trasporto intermodale articolata e diversificata, tale da coprire
adeguatamente diversi segmenti contigui o complementari del mercato
del trasporto pubblico locale;
b) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare
le proprie aree e bacini di attività e di ampliare considerevolmente
le opportunità di business nel settore del trasporto pubblico
locale anche tramite alleanze con altri operatori;
c) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed
organizzative delle società partecipanti per supportare le
istituzioni locali e regionali deputate a definire le politiche di
trasporto.
5. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 3
del presente articolo è autorizzata fino ad un importo massimo di
Euro 11.000.000,00, da conferire in parte in denaro e in parte in
natura, al fine di realizzare la aritari età del valore fra le due
società interessate alla fusione all'atto della medesima.
6. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazione di cui al comma 3. I diritti conseguenti alla qualità
di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal
presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il
contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio
atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando
i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo
speciale di cui al capitolo 86500 Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese di investimento , afferente alla Unità
previsionale di base 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco
n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio, per l'istituzione e
la dotazione finanziaria di apposita U.P.B. e relativo capitolo, a
norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4). .
Parere Commissione assembleare II
proposta di emendamento 1 aggiuntiva dell'art. 32 ter:
Art. 32 ter
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della
barbabietola da zucchero
1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti
colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul
territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna
2011, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da
zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili
ad impegni agro-ambientali.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed
erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i
limiti posti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007
della Commissione (Regolamento relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. 337 del 2007.
3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese
agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo
nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione
dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti
dal presente articolo, la Regione fa fronte mediante l'istituzione
di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai
fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo
speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 Fondo
speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti ,
voce n. 12, elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie
variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lett. d) della legge regionale
n. 40 del 2001. .
Parere Commissione assembleare II
proposta di emendamento 2 aggiuntiva dell'art. 32 quater:
Art. 32 quater
Proroga degli organi di amministrazione
dei consorzi fitosanitari provinciali
1.Al fine di avviare un processo di riordino e razionalizzazione dei
consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22
maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari
provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e
7 febbraio 1992, n. 7), la durata del mandato delle commissioni
amministratrici nominate con decreto del presidente della Giunta
regionale n. 236 del 20 settembre 2005 è prorogata al 30 giugno
2011.
Emendamento n. 9 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 32 e l'art. 33 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 32 quinquies
Completamento di programmi speciali d'area
1.Al fine di consentire il completamento degli interventi di
incentivazione in materia turistica finanziati nell'ambito dei
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme
in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle
leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio
1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e
la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione
della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia
stato possibile, per cause di forza maggiore, il rispetto dei
termini stabiliti dall'articolo 29 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del
bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di
variazione.) sono stabiliti nuovi termini, indicati ai successivi
commi 2 e 3.
2. Le opere relative agli interventi finanziati devono essere
completate entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire
alla Regione entro il termine perentorio di diciotto mesi a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, la
Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo, sulla
base della spesa sostenuta ed effettivamente rendicontata entro i
termini stabiliti.
Parere Commissione assembleare III
proposta di emendamento 1 sostitutiva dell'art. 33:
Emendamento (sostitutivo)
1.L'art. 33 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. L'articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30
(Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è
sostituito dal seguente:
Art. 10
Determinazione dei servizi minimi
per il trasporto pubblico locale
1.In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8,
la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto
pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti
regionali. .
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998
le parole delle intese sono sostituite da della determinazione .
3. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge
regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:
e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile; .
4. Il comma 1 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i
fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978,
n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore
delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
Circumflegrea). .
5. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
1998, la parola annualmente è soppressa.
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998
è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei
contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi
enunciati nell'Atto di Indirizzo generale di cui all'articolo 8.
7. L'articolo 47 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
(Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1.
La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale
2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale) è sostituito dalla seguente:
e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
2. Il comma 1 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i
fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978,
n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore
delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
Circumflegrea).
3. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del
1998, la parola annualmente è soppressa.)
Emendamento n. 10 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 33 e l'art. 34 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 33 bis
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
1.
1.Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo le
parole I contributi sono sono inserite le parole percentualmente
definiti dalla Giunta regionale e .
2. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2008
il periodo Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile è soppresso.
3. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2008
le parole nella misura massima del 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile e sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2008
dopo le parole contenuti in un bando sono inserite le parole ,
che indica tra l'altro la misura percentuale massima del
contributo, .
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1.Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n.
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
è sostituito dal seguente:
Art. 48
Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1.Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione,
adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad
interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di
immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione
regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali
sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante
la concessione di contributi in conto capitale. .
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
1.Il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza
vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento
della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e
sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla
base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario.
Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche,
geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti
territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di
servizi in rapporto al fabbisogno. .
Parere Commissione assembleare IV
proposta di emendamento 1 aggiuntiva dell'art. 35 bis:
Art. 35 bis
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008
in materia di accreditamento dei servizi
e delle strutture socio-sanitarie
1.All'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2008 (Disciplina
degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e
sociale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo del comma 3, le parole la cessazione del
regime sono sostituite dalle parole la concessione dei
provvedimenti ;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti
nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti
fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al
rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito,
l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal
soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011. .
Emendamento n. 11 (aggiuntivo)
1. Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 35 ter
Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5
del decreto-legge n. 78 del 2010
1.A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli
organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di
controllo, prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica agli
enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi
pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati
dalla Regione. Questi ultimi adeguano i propri statuti alle
previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi
attualmente in carica. Tale adeguamento costituisce condizione per
la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi.
2. Restano ferme le norme dell'articolo 20 della legge regionale 27
luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e
servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta
formazione) in relazione alle esigenze di rappresentanza delle
università presenti sul territorio regionale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai
componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono
ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010 in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del
2010. Tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. Per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale
resta ferma la competenza della Regione anche ai fini
dell'applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica
disciplina statale.
4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi
in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, come
convertito dalla legge n. 122 del 2010. A partire dall'1 gennaio
2011, la Regione Emilia-Romagna sospende l'erogazione dei contributi
sino alla comunicazione da parte degli enti interessati
dell'avvenuto adeguamento al citato articolo.
Emendamento n. 12 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 35 quater
Riordino delle partecipazioni societarie regionali
1.Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione
previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta
misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze
inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di
svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a
partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta
regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli
eventuali interventi di modificazione degli assetti societari
necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati
dalla Regione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a mantenere le quote di
partecipazione in società di capitali già autorizzate con le leggi
regionali vigenti, per lo svolgimento di attività di interesse
generale o di servizi di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo
64 dello Statuto regionale, anche dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).)
Emendamento n. 13 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 35 quinquies
Risorse a sostegno del consolidamento
della riorganizzazione
1.L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della
legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010
con l'integrazione di Euro 1.962.202,67 da destinare alle medesime
finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo, comprensivi di
Euro 492.225,03 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi
1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012)
che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici
e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi
con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di
incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica
regionale per acquisizione del personale.
2. L'importo da destinare alle risorse per la retribuzione di
posizione e di risultato dirigenziale viene rivalutato a decorrere
dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 118.840,95 derivanti
dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge
regionale n. 24 del 2009, che hanno previsto la soppressione
dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la
omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili
al restante personale regionale a seguito di incremento e
contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per
acquisizione del personale.
3. Le integrazioni avvengono a sostegno del consolidamento dei
processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino
territoriale, autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre
2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).
Emendamento n. 14 (aggiuntivo)
1.Fra l'art. 35 e l'art. 36 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 35 sexies
Auto propria per missioni
1. Il dipendente regionale o di enti pubblici strumentali della
Regione, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale,
può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto
qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e
ciò risulti economicamente conveniente. La Giunta regionale, previa
intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può
disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio
dell'autorizzazione.
2. Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta il
rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica pari
ad un quinto del costo di un litro di benzina verde.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle
autorizzazioni all'uso del mezzo proprio già rilasciate, se
ricorrono i presupposti definiti dal comma 1.
Art. 36
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse
indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato
di previsione della spesa.
Art. 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
SEGUE ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 21
Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Assemblea Legislativa
Oggetto: 854
I Commissione assembleare permanente
Bilancio Affari generali ed istituzionali
Risoluzione approvata dalla I Commissione
nella seduta del 14 dicembre 2010
Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM
(2010) 672 del 18 novembre 2010
OGGETTO: Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge
n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni La PAC verso il 2020:
rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse
naturali e del territorio - COM (2010) 672 del 18 novembre 2010
(approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio Affari
generali ed istituzionali in data 14 dicembre 2010)
RISOLUZIONE
La I Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna
Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea
legislativa, nonché l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16
del 2008;
Visto l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;
Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre
2010 contenente Indirizzi relativi alla partecipazione della
Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del
diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2010 , in
particolare le lettere a), b), c), f), g);
Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n.
35348 del 29 novembre 2010);
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni La Pac verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio - COM
(2010) 672 del 18 novembre 2010;
Visto il parere reso dalla II Commissione Politiche Economiche nella
seduta del 9 dicembre 2010 (prot. n. 36544 del 9 dicembre 2010);
Considerato che i comparti agricolo ed agroalimentare continuano a
mantenere, in ambito comunitario, un ruolo particolarmente
significativo sul piano economico e sociale sia direttamente -
garantendo l'occupazione di circa 20 milioni di lavoratori e la
sicurezza alimentare di oltre 500 milioni di abitanti che, in
assenza di politiche adeguate, sarebbero esposti alle logiche di un
mercato sempre più competitivo e, in molti casi, speculativo e
scarsamente attento alle problematiche della qualità e della tutela
della salute dei consumatori - sia indirettamente in quanto
produttori di servizi collettivi, quali la tutela ambientale,
l'assetto del territorio, la tenuta sociale ed economica delle aree
marginali, il cui valore non è immediatamente e direttamente
quantificabile, di assoluto rilievo per garantire adeguate
condizioni di vita all'intera popolazione.
Considerato che la Politica Agricola Comune (PAC) ha rappresentato,
fin dall'avvio dell'esperienza comunitaria, uno strumento di grande
rilevanza politica, sociale ed economica che ha consentito ai Paesi
aderenti all'Unione di raggiungere, dopo la fase di ricostruzione
post - bellica, la completa autosufficienza alimentare in un arco di
tempo sostanzialmente contenuto; al momento attuale, una quota
particolarmente significativa del reddito delle aziende agricole
dipende, direttamente o indirettamente, da interventi comunitari.
Considerato inoltre che la Commissione politiche agricole della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha
approvato, all'unanimità, in data 28 ottobre 2010 un documento che
contiene una serie di proposte in grado di fornire un contributo
qualitativamente rilevante e motivato alla discussione sul futuro
della PAC dopo il 2013.
a) Si esprime in senso favorevole osservando quanto segue:
- la PAC deve essere mantenuta e resa più efficace anche in questa
fase economica particolarmente complessa, caratterizzata dalla
contrazione delle risorse disponibili;
- nel corso degli anni sono comunque emerse una serie di
problematiche, quali gravissimi fenomeni di sovrapproduzione e
l'aumento esponenziale della spesa a carico dei contribuenti (circa
il 43% del bilancio comunitario è assorbito dall'agricoltura), la
sostanziale incapacità dei vari regimi di aiuto di limitare
l'incidenza delle crisi di mercato che si susseguono ad intervalli
sempre più ravvicinati, di favorire il consolidamento strutturale
delle aziende agricole, la tenuta dell'occupazione nel settore
primario ed il necessario ricambio generazionale, in particolare
nelle zone svantaggiate;
- l'attuale Politica Agricola Comune, appare sostanzialmente
inadeguata ed incapace di cogliere ed accompagnare le trasformazioni
in atto; occorre quindi portare a sintesi ed attualizzare il
processo di revisione, avviato nel 2003 e destinato a definire un
nuovo quadro di riferimento a partire dal 2013, mantenendo comunque
due capisaldi irrinunciabili, ovvero il mantenimento di un budget di
spesa adeguato al livello delle sfide da affrontare e
dell'articolazione su due pilastri , ovvero le politiche di mercato
e lo sviluppo rurale.
b) Sulla base di quanto precede rileva l'opportunità di trasmettere
la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della
posizione italiana.
c) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della
Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli
organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e
competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
d) Dispone l'invio della presente Risoluzione, per opportuna
conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai
fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai
parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano
-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del
Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali
italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle
informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
Approvata a maggioranza nella seduta del 14 dicembre 2010, ai sensi
dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6,
comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.