Processo verbale n. 21
Seduta del 10 giugno 2014
Il giorno martedì 10 giugno 2014 alle ore 15,00 è convocata, con nota prot. n. AL. 2014.22363 del 04/06/2014, integrata con nota prot. n. AL.2014.22546 del 05/06/2014, presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e nome |
Qualifica |
Gruppo |
Voto |
|
LOMBARDI Marco |
Presidente |
Forza Italia - PDL |
4 |
presente |
FILIPPI Fabio |
Vicepresidente |
Forza Italia – PDL |
1 |
presente |
VECCHI Luciano |
Vicepresidente |
Partito Democratico |
4 |
presente |
BARBATI Liana |
Componente |
Italia dei Valori – Lista Di Pietro |
2 |
assente |
BARBIERI Marco |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
BIGNAMI Galeazzo |
Componente |
Forza Italia – PDL |
3 |
presente |
BONACCINI Stefano |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
assente |
CAVALLI Stefano |
Componente |
Lega Nord Padania Emilia e Romagna |
1 |
presente |
DEFRANCESCHI Andrea |
Componente |
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it |
1 |
assente |
FERRARI Gabriele |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
assente |
GRILLINI Franco |
Componente |
Gruppo Misto |
3 |
presente |
MALAGUTI Mauro |
Componente |
Gruppo Misto |
1 |
presente |
MANFREDINI Mauro |
Componente |
Lega Nord Padania Emilia e Romagna |
3 |
assente |
MAZZOTTI Mario |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
MONARI Marco |
Componente |
Partito Democratico |
3 |
presente |
MONTANARI Roberto |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
MORICONI Rita |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
MUMOLO Antonio |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
NALDI Gian Guido |
Componente |
Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi |
2 |
assente |
NOE’ Silvia |
Componente |
UDC - Unione di Centro |
1 |
assente |
PARIANI Anna |
Componente |
Partito Democratico |
3 |
presente |
POLLASTRI Andrea |
Componente |
Forza Italia - PDL |
2 |
presente |
SCONCIAFORNI Roberto |
Componente |
Federazione della Sinistra |
2 |
assente |
Il consigliere Manes BERNARDINI sostituisce il consigliere Manfredini.
E’ presente il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo BERTELLI.
Partecipano alla seduta: E. Cocchi (Dir. gen. Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali), M. Diazzi (Dir. gen. Attività produttive, commercio, turismo), S. Bertini (Resp. Serv. Politiche di sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica), F. Bergamini (Resp. Serv. Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro).
Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
Funzionario estensore: Maria Giovanna Mengozzi
Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta alle ore 15,10 e propone di fissare l’audizione dei Sindaci dei Comuni dell’Alto Appennino reggiano sul progetto di legge di fusione dei Comuni ogg. 4919, già decisa dalla Commissione nella seduta del 18 marzo 2014, il prossimo 16 giugno alle ore 15.
La Commissione concorda.
- Approvazione del processo verbale n. 20 del 3 giugno 2014
La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale.
5389 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge comunitaria regionale per il 2014" (delibera di Giunta n. 428 del 31 03 14)
(Relatore consigliere Luciano Vecchi)
Il presidente LOMBARDI, in assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e pone in votazione gli articoli e gli emendamenti presentati (v. allegato) nella numerazione definitiva del testo (v. indice allegato).
Articoli 1, 2 e 3, emendamenti n. 1 e 2 e articolo 4 così modificato, emendamenti n. 3 e 4 e articolo 5 così modificato, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.
Articoli 14, 15, 16 e 17
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL), nessun contrario o astenuto agli articoli suddetti.
Articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 312, 32, emendamento n. 5 e articolo 33 così modificato, articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL, LN), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.
Articoli 47, 48, 49, emendamento n. 6 e articolo 50 così modificato, articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL, LN), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.
Articoli 77, 78 (emendamento n. 9 aggiuntivo), 79, 80, 81, 82 (emendamento n. 7 aggiuntivo) e 83 (emendamento n. 10 aggiuntivo)
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, Gruppo misto, FI-PDL, LN), nessun contrario o astenuto agli articoli e agli emendamenti suddetti.
Il relatore consigliere VECCHI si riserva di presentare in Aula un ulteriore emendamento in corso di definizione.
5510 - Proposta recante: "Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". Proposta all'Assemblea legislativa" (delibera di Giunta n. 571 del 28 04 14)
Introduce il presidente LOMBARDI, che dispone la distribuzione della documentazione di sintesi relativa agli ogg. 5510, 5608 e 5511 (v. atti).
Illustra il dott. COCCHI.
Il presidente LOMBARDI chiede chiarimenti.
Il dott. COCCHI risponde.
Il presidente LOMBARDI propone l’inversione nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, con l’anticipazione dell’ogg. 5528 sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo, mentre per gli altri provvedimenti (ogg. 5510, 5608 e 5511) è prevista l’illustrazione e il rinvio dell’esame ad una successiva seduta.
La Commissione concorda.
5528 - Proposta recante: "Approvazione Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Proposta di adozione all'Assemblea legislativa regionale" (delibera di Giunta n. 559 del 28 04 14)
(Sede consultiva: parere alla Commissione referente Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport)
Illustra la dott.ssa BERGAMINI.
Interviene il consigliere POLLASTRI.
Rispondono il sottosegretario BERTELLI e la dott.ssa BERGAMINI.
La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD, Gruppo misto/Grillini), nessun contrario, 9 astenuti (FI-PDL, LN, Gruppo misto/Malaguti).
5608 - Proposta recante: "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente"" (delibera di Giunta n. 515 del 14 04 14)
(Sede consultiva: parere alla Commissione referente Politiche economiche)
5511 - Proposta recante: "Approvazione del Programma Operativo Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2014-2020 in attuazione del Reg.(CE) n. 1303/2013. Proposta di adozione all'Assemblea legislativa regionale" (delibera di Giunta n. 574 del 28 04 14)
Il presidente LOMBARDI introduce.
La dott.ssa DIAZZI e il dott. BERTINI illustrano.
Il consigliere POLLASTRI chiede chiarimenti.
Risponde il dott. BERTINI.
La dott.ssa DIAZZI illustra il POR FESR.
Intervengono i consiglieri POLLASTRI, VECCHI e GRILLINI.
Rispondono la dott.ssa DIAZZI e il sottosegretario BERTELLI.
Il presidente LOMBARDI dichiara conclusa la seduta alle ore 17,10.
Approvato nella seduta del 17 giugno 2014.
La Segretaria |
Il Presidente |
Claudia Cattoli |
Marco Lombardi |
Allegato n. 1 : Emendamenti presentatI
Progetto di legge ogg. 5389
Legge comunitaria regionale per il 2014
Emendamento n. 1 della Giunta regionale
Nell’articolo 4 “Sostituzione dell’art. 25 della Legge regionale n.26 del 2004”, l’articolo 25-duodecies inserito nella citata LR n. 26/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 duodecies
Obblighi per le grandi imprese
1. Entro il 5 dicembre 2015, le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.”
Emendamento n. 2 della Giunta regionale
Nell’art. 4 “sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004”, il comma 1 dell’articolo 25-terdecies, introdotto nella medesima legge n. 26/2004, è sostituito dal seguente:
“1. Nei casi previsti dall’articolo 14, comma 5, della Direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri Enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.”
Emendamento n. 3 della Giunta regionale
Nell’art. 5 “Norme di prima applicazione”, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all’articolo 25, comma 2, all’articolo 25-ter, comma 1, e all’articolo 25-quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione di Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e relativi allegati”.
Emendamento n. 4 della Giunta regionale
Nell’art. 5 “Norme di prima applicazione”, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“6. Gli obblighi di cui all’art. 25-duodeciers sono sospesi fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 2012/27/UE.”
Emendamento n. 5 della Giunta regionale
Nell’art. 33 “sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003”, al comma 3 dell’articolo 14 nel testo introdotto nella medesima legge n. 7 sono soppresse le parole “al SUAP”.
Emendamento n. 6 della Giunta regionale
Modifica all’art. 50 “Modifica all’art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003”
Dopo il comma 4 dell’articolo 50 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati”.
Emendamento n. 9 del consigliere Mazzotti
Dopo l’art. 75 è aggiunto il seguente:
“Art. 75 bis
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2014
1. All’art. 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora non sia raggiunta l’intesa prevista ai commi 1 e 2 e le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione del sito siano tra loro differenti, trovano applicazione le norme più restrittive approvate dagli enti gestori sino all’approvazione dei medesimi strumenti da parte della Regione.”.
Emendamento n. 7 della Giunta regionale
Alla fine del titolo VII è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 80 bis
Azioni per l'attuazione della comunicazione COM(2008) 394 della Commissione Europea (Small Business Act)
1. La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM(2008) 394 della Commissione Europea “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First), Uno “Small Business Act” per l’Europa, con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione). Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a programmi di finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.
2. La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web comunity.
3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).
4. I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.
6. La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.”.
Emendamento n. 8 della Giunta regionale
Alla fine del titolo VII è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 80 ter
Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali
1. Nelle more dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.”
Emendamento n. 10 della Giunta regionale
Dopo l’articolo 80 ter è aggiunto il seguente:
“Art. 80 quater
Entrata in vigore
1. L’articolo 80 ter entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).”
ALLEGATO: Indice
Progetto di legge ogg. 5389
Legge comunitaria regionale per il 2014
INDICE
Titolo I Oggetto della legge regionale
Art. 1 |
Oggetto e finalità |
Titolo II Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell’edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
Art. 2 |
Modifiche all’articolo 1 (Finalità ed obiettivi generali) della legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 3 |
Sostituzione dell’articolo 24 (Capo I – Attuazione della direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) della legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 4 |
Sostituzione dell’articolo 25 (Capo II – Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell’edilizia; Capo III – Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all’efficienza energetica; Capo IV – Disposizioni comuni ai capi I, II e III) della legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 5 |
Norme di prima applicazione |
Titolo III Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)
Art. 6 |
Sostituzione dell’articolo 1 (Principi generali e finalità) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 7 |
Sostituzione dell’articolo 5 (Qualifica delle manifestazioni fieristiche) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 8 |
Sostituzione dell’articolo 10 (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 9 |
Sostituzione dell’articolo 11 (Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 10 |
Sostituzione dell’articolo 12 (Istruttoria) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 11 |
Inserimento dell’articolo 13 bis (Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 12 |
Sostituzione dell’articolo 14 (Calendario fieristico regionale) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 13 |
Sostituzione dell’articolo 15 (Vigilanza e sanzioni) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 14 |
Inserimento dell’articolo 16 bis (Tavolo per il sistema fieristico regionale) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 15 |
Sostituzione dell’articolo 17 (Iniziative promozionali all’estero) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 16 |
Modifiche all’articolo 18 (Programma di qualificazione dei centri fieristici) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 17 |
Sostituzione dell’articolo 19 (Osservatorio regionale sul sistema fieristico) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 18 |
Modifiche all’articolo 21 (Applicazione della legge) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 19 |
Modifiche all’articolo 22 (Copertura finanziaria) della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 20 |
Norme di attuazione |
Art. 21 |
Abrogazioni |
Titolo IV Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1977, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo))
Art. 22 |
Modifiche all’articolo 1 (Finalità) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 23 |
Modifiche all’articolo 2 (Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 24 |
Modifiche all’articolo 3 (Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 25 |
Sostituzione dell’articolo 5 (Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 26 |
Sostituzione dell’articolo 6 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 27 |
Modifiche all’articolo 7 (Uffici biglietteria) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 28 |
Sostituzione dell’articolo 8 (Contenuto della SCIA) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 29 |
Sostituzione dell’articolo 9 (Requisiti strutturali) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 30 |
Sostituzione dell’articolo 10 (Requisiti professionali) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 31 |
Modifiche all’articolo 11 (Chiusura temporanea dell’agenzia) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 32 |
Sostituzione dell’articolo 12 (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 33 |
Sostituzione dell’articolo 14 (Garanzia assicurativa) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 34 |
Modifiche all’articolo 15 (Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 35 |
Modifiche all’articolo 16 (Agenzie sicure in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 36 |
Modifiche all’articolo 17 (Fondo di garanzia danni) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 37 |
Modifiche all’articolo 18 (Associazioni senza scopo di lucro) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 38 |
Modifiche all’articolo 19 (Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 39 |
Modifiche all’articolo 20 (Commercializzazione di servizi turistici) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 40 |
Sostituzione dell’articolo 22 (Sospensione dell’esercizio) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 41 |
Sostituzione dell’articolo 23 (Sanzioni amministrative) della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 42 |
Abrogazioni e norme transitorie |
Titolo V Disposizioni in materia di commercio
Capo I Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 43 |
Modifiche all’articolo 2 (Ambito di applicazione della legge) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 44 |
Modifiche all’articolo 3 (Indirizzi generali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 45 |
Sostituzione dell’articolo 4 (Definizione dei criteri per l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 46 |
Sostituzione dell’articolo 5 (Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 47 |
Sostituzione dell’articolo 6 (Requisiti per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 48 |
Sostituzione dell’articolo 8 (Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 49 |
Modifiche all’articolo 9 (Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA) della legge regionale n. 14 del 2003 |
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Art. 50 |
Sostituzione dell’articolo 10 (Attività temporanee) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 51 |
Modifiche all’articolo 11 (Disposizioni per i distributori automatici) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 52 |
Modifiche all’articolo 12 (Esercizio attività accessorie) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 53 |
Modifiche all’articolo 13 (Subingresso) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 54 |
Sostituzione dell’articolo 14 (Durata delle autorizzazioni e della SCIA) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 55 |
Sostituzione dell’articolo 15 (Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 56 |
Sostituzione dell’articolo 16 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 57 |
Sostituzione dell’articolo 17 (Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della legge regionale n. 14 del 2003 |
|
Art. 58 |
Modifiche all’articolo 18 (Pubblicità dei prezzi) della legge regionale n. 14 del 2003 |
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Art. 59 |
Modifiche all’articolo 19 (Sanzioni) della legge regionale n. 14 del 2003 |
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Capo II Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Commercio in sede fissa)
Art. 60 |
Modifiche all’articolo 1 (Finalità e principi generali) della legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 61 |
Modifiche all’articolo 2 (Indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali) della legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 62 |
Disapplicazione dei limiti alla concorrenza |
Titolo VI Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (DiscipIina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)
Art. 63 |
Modifiche all’articolo 4 (Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive) della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 64 |
Modifiche all’articolo 6 (Strutture ricettive all’aria aperta) della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 65 |
Norma transitoria |
Titolo VII Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti
Capo I Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell’attività di estetista)
Art. 66 |
Modifiche all’articolo 1 (Ambito di applicazione) della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 67 |
Sostituzione dell’articolo 2 (Qualificazione professionale) della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 68 |
Modifiche all’articolo 3 (Aggiornamento e riqualificazione professionale) della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 69 |
Sostituzione dell’articolo 5 (Regolamenti comunali) della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 70 |
Norme transitorie |
Capo II Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica
Art. 71 |
Disposizioni generali |
Art. 72 |
Programmazione degli interventi |
Art. 73 |
Realizzazione degli interventi forestali ripariali |
Art. 74 |
Disposizioni finali e transitorie |
Capo III Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti
Art. 75 |
Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) |
Art. 76 |
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) |
Art. 77 |
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) |
Art. 78 |
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) |
Art. 79 |
Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) |
Art. 80 |
Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) |
Art. 81 |
Applicazione dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 |
Art. 82 |
Azioni per l’attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 “Small Business Act” |
Art. 83 |
Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali |
Art. 84 |
Entrata in vigore |