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Legislatura IX - Commissione II - Processo Verbale del 10/07/2014 pomeridiano

     

     

     

     

     

    Processo verbale n. 22

    Seduta del 10 luglio 2014

     

    Il giorno giovedì 10 luglio 2014 alle ore 14.30 è convocata, con nota prot. n. AL.2014. 26808 del 4/072014, e integrata con nota prot. n. AL.2014.27547 del 9/07/2014, presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    GRILLINI Franco

    Presidente

    Gruppo Misto

    3

    presente

    ALESSANDRINI Tiziano

    Vicepresidente

    Partito Democratico

    5

    presente

    CAVALLI Stefano

    Vicepresidente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    3

    presente

    BARTOLINI Luca

    Componente

    Forza Italia - PDL

    3

    assente

    CARINI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    DEFRANCESCHI Andrea

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

    1

    assente

    FAVIA Giovanni

    Componente

    Gruppo Misto

    1

    assente

    GARBI Roberto

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    LOMBARDI Marco

    Componente

    Forza Italia - PDL

    3

    presente

    MANDINI Sandro

    Componente

    Italia dei Valori - Lista Di Pietro

    2

    presente

    MANFREDINI Mauro

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    1

    presente

    MORI Roberta

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    NALDI Guido

    Componente

    Sinistra Ecologia e Libertà – Idee Verdi

    2

    presente

    NOE’ Silvia

    Componente

    UDC - Unione di Centro

    1

    assente

    PAGANI Giuseppe

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    SCONCIAFORNI Roberto

    Componente

    Federazione della Sinistra

    2

    presente

    SERRI Luciana

    Componente

    Partito Democratico

    4

    presente

    VILLANI Luigi Giuseppe

    Componente

    Forza Italia - PDL

    4

    presente

    ZOFFOLI Damiano

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

     

    Sono altresì presenti i consiglieri Manes Bernardini e Galeazzo BIGNAMI in sostituzione di BARTOLINI.

     

    Sono altresì presenti gli assessori: Maurizio MELUCCI (Turismo e commercio) e Luciano VECCHI (Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata).

     

    Partecipa alla seduta: M. DIAZZI (Dir. Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo); V. MAZZOTTI (Dir. Generale Agricoltura).

     

    Presiede la riunione: Franco Grillini

    Assiste il Segretario: Giovanni Fantozzi

    Funzionario estensore: Giovanna Mengozzi

     

     


    Il presidente GRILLINI dichiara aperta la seduta alle ore 14.45.

     

    -     Approvazione del processo verbale n. 21 del 2014;

     

    La Commissione approva all’unanimità dei presenti.

     

    5751 - Proposta recante: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'Emilia-Romagna in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013. Proposta all'Assemblea legislativa" (delibera di Giunta n. 978 del 30 06 14).

     

    Il presidente GRILLINI introduce l’argomento.

     

    L’assessore RABBONI illustra la proposta.

     

    Intervengono i consiglieri FAVIA, BIGNAMI, SERRI, CAVALLI e GRILLINI.

     

    Replicano l’assessore RABBONI e il direttore generale Mazzotti.

     

    Il presidente GRILLINI mette in votazione il parere sull’oggetto.

     

    La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, Sel-V, Gruppo Misto), nessun contrario e 9 astenuti (FI-PdL, LN).

     

    esame abbinato degli oggetti:

    5355 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" (delibera di Giunta n. 386 del 27 03 14).

    Testo base

     

    1273 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Sconciaforni e Donini: "Misure in materia di tutela dell'occupazione, delocalizzazione, incentivi alle imprese e sostegno all'imprenditorialità collettiva" (05 04 11).

     

    3315 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Corradi, Manfredini, Cavalli e Bernardini: "Legge Regionale in materia di salvaguardia occupazionale, incentivi alle imprese e contrasto alla delocalizzazione produttiva fuori Regione" (30 10 12).

     

    (Relatore consigliere Tiziano Alessandrini)

    Esame articolato

     

    Il presidente GRILLINI apre la discussione sull’articolato del pdl.

     

    Il consigliere relatore ALESSANDRINI illustra gli emendamenti a sua firma.

     

    Intervengono l’assessore VECCHI e i consiglieri LOMBARDI, CAVALLI, NALDI, MANDINI, SCONCIAFORNI.

     

    Articolo 1

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 1

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 7 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 1 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 7 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 2

     

    La Commissione approva l’articolo 2 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 7 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 3

     

    La Commissione approva l’articolo 3 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 7 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 4

     

    Sull’articolo insistono gli emendamenti n. 2 e 3.

     

    La Commissione accoglie gli emendamenti con 29 voti a favore (PD, IDV, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e 4 astenuti (FdS, SEL-V).

     

    La Commissione approva l’articolo 4 con 29 voti a favore (PD, IDV, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e 4 astenuti (FdS, SEL-V).

     

    Articolo 5

     

    La Commissione approva l’articolo 3 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 6

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 22.

     

    La Commissione respinge l’emendamento con 33 voti contrari (PD, IDV, Gruppo Misto, FdS, SEL-V), 6 favorevoli (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 35.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Pertanto l’emendamento n. 32 decade.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 4.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 36.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 5

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Pertanto l’emendamento n. 23 decade.

     

    La Commissione approva l’articolo 6 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 7

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 6.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 24.

     

    La Commissione respinge l’emendamento con 29 voti contrari (PD, IDV, Gruppo Misto, 10 favorevoli (FI-PdL, LN, FdS, SEL-V) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 25

     

    La Commissione respinge l’emendamento con 33 voti contrari (PD, IDV, Gruppo Misto, FdS, SEL-V), 6 favorevoli (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 7.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 7 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 8

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 8.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 27 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e 6 astenuti (FdS, SEL-V, Gruppo Misto).

     

    La Commissione approva l’articolo 8 sostitutivo con 27 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e 6 astenuti (FdS, SEL-V, Gruppo Misto.

     

    Pertanto gli emendamenti n. 27, 28 e 29 decadono.

     

    Articolo 9

     

    Sull’articolo insistono gli emendamenti nn. 9 e 10.

     

    La Commissione accoglie gli emendamenti con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 9 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Dopo l’articolo 9 l’emendamento n. 11 introduce il nuovo articolo 9 bis.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 10

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 12.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 10 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Dopo l’articolo 10 con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione accoglie il sub emendamento n. 21 e l’emendamento n. 17 che introduce il nuovo articolo 10 bis con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Dopo l’articolo 10 bis la Commissione accoglie l’emendamento n. 18 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto che introduce il nuovo articolo 10 ter.

     

    Articolo 11

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 31.

     

    La Commissione respinge l’emendamento con 33 voti contrari (PD, IDV, Gruppo Misto, FdS, SEL-V), 6 favorevoli (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 11 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 12

     

    Sull’articolo insistono gli emendamenti nn. 30 e 34.

     

    La Commissione respinge gli emendamenti con 33 voti contrari (PD, IDV, Gruppo Misto, FdS, SEL-V), 6 favorevoli (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 13.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 12 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 13

     

    La Commissione approva l’articolo 13 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 14

     

    La Commissione approva l’articolo 14 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 15

     

    La Commissione approva l’articolo 15 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 16

     

    La Commissione approva l’articolo 16 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Dopo l’articolo 16 la Commissione accoglie l’emendamento n. 19 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto che introduce il nuovo articolo 16 bis.

     

    Articolo 17

     

    La Commissione approva l’articolo 17 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Articolo 18

     

    Sull’articolo insistono gli emendamenti nn. 30 e 34.

     

    La Commissione respinge gli emendamenti con 33 voti contrari (PD, IDV, Gruppo Misto, FI-PdL, LN), 4 favorevoli (FdS, SEL-V) e 2 astenuti (IDV).

     

    La Commissione approva l’articolo 18 con 27 voti a favore (PD, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e 6 astenuti (FdS, SEL-V, IDV).

     

    Dopo l’articolo 18 la Commissione accoglie l’emendamento n. 14 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto che introduce il nuovo articolo 18 bis.

     

    Dopo l’articolo 18 bis la Commissione accoglie l’emendamento n. 16 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto che introduce il nuovo articolo 18 ter.

     

    Articolo 19

     

    Sull’articolo insistono gli emendamenti nn. 15 e 20.

     

    La Commissione accoglie gli emendamenti con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 19 con 33 voti a favore (PD, IDV, FdS, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    Su proposta del presidente GRILLINI la Commissione affida alla segreteria il coordinamento formale del testo.

     

    5277 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della Consulta ittica regionale" (delibera di Giunta n. 273 del 03 03 14)

    (Relatore consigliere Roberto Garbi)

    Esame articolato

     

    Il presidente GRILLINI apre la discussione sull’articolato del pdl.

     

    Articolo 1

     

    La Commissione approva l’articolo 1 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 2

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 2.

     

    La Commissione respinge l’emendamento con 31 voti contrari (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 favorevoli (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 2 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 3

     

    La Commissione approva l’articolo 3 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 4

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 3.

     

    La Commissione respinge l’emendamento con 31 voti contrari (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 favorevoli (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 4 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 5

     

    La Commissione approva l’articolo 5 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 6

     

    La Commissione approva l’articolo 6 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 7

     

    La Commissione approva l’articolo 7 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 8

     

    La Commissione approva l’articolo 8 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 9

     

    La Commissione approva l’articolo 9 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 10

     

    La Commissione approva l’articolo 10 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 11

     

    La Commissione approva l’articolo 11 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 12

     

    La Commissione approva l’articolo 12 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 13

     

    La Commissione approva l’articolo 13 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 14

     

    Sull’articolo insiste l’emendamento n. 1.

     

    La Commissione approva l’emendamento con 31 voti favorevoli (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione approva l’articolo 14 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    Articolo 15

     

    La Commissione approva l’articolo 15 con 31 voti a favore (PD, IDV, SEL-V, Gruppo Misto), 6 contrari (FI-PdL, LN) e nessun astenuto

     

    -     Approvazione del processo verbale n. 22 del 2014;

     

    La Commissione approva all’unanimità dei presenti.

     

    Il presidente GRILLINI dichiara conclusa la seduta alle ore 17.20.

     

    Approvato nella seduta del 10 luglio 2014.

     

    Il Segretario

    Il Presidente

    Giovanni Fantozzi

    Franco Grillini

     


    Allegato 1

     

    EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO 5355

     

    Emendamento Alessandrini n. 1

     

    All’art.1, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

    “g) lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 2

     

    All’art. 4, comma 1, alla fine della lett. b), sono aggiunte le seguenti parole:

    “, accrescendo la qualità dei rapporti, con particolare riguardo a quelli interni alle filiere”

     

    Emendamento Alessandrini n. 3

     

    All’art. 4 dopo la lett. c), è aggiunta la seguente lettera:

    “c bis) promuove le ricadute positive dei nuovi insediamenti produttivi sul tessuto delle PMI del territorio regionale ed in particolare sulle catene della subfornitura e sul sistema terziario e dei servizi alle imprese;”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 4

     

    Dopo il comma 5 dell’art. 6 è aggiunto il seguente:

    “5-bis. Sui contenuti dell’Accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. Al riguardo l’Accordo può tenere conto di eventuali raccomandazioni espresse dalle parti sociali riguardanti la salvaguardia delle finalità sociali, occupazionali ed economiche dell’investimento.”

     

    Emendamento Alessandrini n. 5

     

    All’art. 6 il comma 7 è soppresso

     

    Emendamento Alessandrini n. 6

     

    Dopo il comma 1 dell’art. 7 è inserito il seguente comma:

    “1-bis. L’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo definisce la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, nell’osservanza dei criteri di cui all’articolo 8.”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 7

     

    Dopo il comma 3 dell’art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

    “4. Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel titolo di cui al comma 3 sono ridotte del venticinque per cento per l’impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.

    5. Nel caso di nuove imprese la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione se la registrazione o la certificazione ivi richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In tale caso è rimborsata la quota corrispondente alla riduzione prevista.

    6. Nel caso di imprese rientranti nel campo di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ricomprese nell’Accordo, il numero dei controlli programmati può essere ridotto qualora dopo tre anni di esercizio a regime sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste al comma 11 ter dell’art. 29 decies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e possono essere altresì adeguati su richiesta del gestore i piani di monitoraggio e controllo sulla base dei risultati ottenuti nel periodo considerato e del contesto ove si svolge l’attività.”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 8

     

    L’art. 8 è sostituito dal seguente:

    “Art. 8

    Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi

    1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell’articolo A-13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), prioritariamente in aree produttive dismesse o in corso di dismissione e in aree ecologicamente attrezzate. In tale caso, la realizzazione degli insediamenti produttivi è subordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 7, comma 3.

    2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero individui aree insufficienti o non idonee rispetto all’intervento da realizzare, l’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la localizzazione dell’insediamento in aree non urbanizzate. In tale ipotesi trova applicazione quanto disposto dall’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui al comma 5, ultimo periodo, e i nuovi insediamenti produttivi non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

    3.Nel caso in cui la localizzazione dell’insediamento produttivo sia prevista:

    a) in area produttiva dismessa o in corso di dismissione ovvero in un’Area Ecologicamente Attrezzata" realizzata ai sensi dell’articolo A-14 della legge regionale n. 20 del 2000, l’accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato esonerato dal pagamento del contributo di costruzione;

    b) in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell’articolo A-13 della legge regionale n. 20 del 2000, l’accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato, il contributo di costruzione è ridotto della metà e la eventuale realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati comporta il completo scomputo del contributo dovuto. Il Comune può prevedere una ulteriore riduzione del contributo di costruzione dovuto;

    c) in aree non urbanizzate aventi destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, l’accordo di programma di cui al comma 2 disciplina il completo reperimento (da parte dei soggetti interessati) delle dotazioni territoriali necessarie. In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del 50% e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.

    4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, lettera c), nelle aree classificate dal PTCP o dai PSC come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, di cui rispettivamente agli articoli A-18 e A-19 dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti specializzati per attività produttive.

    5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), per l’attuazione dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere applicata la disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all’articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 9

     

    La rubrica dell’art. 9 “Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo. Promozione del welfare” è sostituita dalla seguente: “Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo.”

     

    Emendamento Alessandrini n. 10

     

    Il comma 2 dell’art. 9 è eliminato.

     

    Emendamento Alessandrini n. 11

     

    Dopo l’art. 9 è aggiunto il seguente:

    ““Art. 9-bis

    Promozione del welfare.

    1. Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. A tal fine la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, è accompagnata dalla strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell’aumento della domanda prevedibile.

    2. In particolare, nell’ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all’art. 6, la Regione e gli Enti Locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e con le imprese del terzo Settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.”

     

    Emendamento Alessandrini n. 12

     

    Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art. 10 è aggiunta la seguente lettera:

    “b-bis) la valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione;”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 13

     

    Al comma 1 dell’art. 12 sono eliminate le parole “, che sarà approvata in sede di assestamento al bilancio 2014,”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 14

     

    Dopo l’art. 18 è aggiunto il seguente:

    “Art. 18 bis

    Internazionalizzazione delle imprese

    1. Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell’Emilia-Romagna.

    2. A tale scopo la Regione:

    a) definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;

    b) realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;

    c) supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l’individuazione di esperti paese e settori.”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 15

     

    La rubrica del Titolo VI “Norme finanziarie” è sostituita con “Disposizioni finali e norme finanziarie”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 16

     

    Dopo il Titolo VI “Disposizioni finali e norme finanziarie” è inserito il seguente articolo: “Art. 18 ter

    Clausola valutativa

    1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

    a) evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in confronto con la situazione nazionale ed estera, evidenziandone l’attrattività, l’incremento degli investimenti e le ricadute in termini occupazionali sul territorio regionale;

    b) gli interventi attuati per perseguire l’innovazione dell’apparato produttivo regionale in termini di qualificazione e organizzazione gestionale, di promozione delle reti di impresa e dei processi di fusione, nonché di valorizzazione delle attività terziarie; 

    c) attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone i contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando i risultati ottenuti anche in termini occupazionali.

    d) interventi attuati per favorire la riqualificazione energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale degli insediamenti produttivi;

    e) attuazione e risultati delle agevolazioni fiscali per le imprese start-up innovative di cui all’art. 12 e delle misure di sostegno economico previste all’art. 13;

    f) misure attuate per promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l’impresa sociale;

    g) eventuali criticità nell’attuazione della legge.

    2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.

     

    Emendamento Assessore Vecchi n. 17

     

    Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente nuovo articolo 10bis

    Art. 10-bis

    Fusione di “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”

    1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, nonché di concorrere alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 10, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla fusione tra la società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”. A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.” sono fuse per incorporazione della seconda nella prima. La società conserva la denominazione sociale di “ERVET S.p.A.”

    2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve essere realizzata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione della società derivante dalla fusione si applicano alle società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.” le disposizioni legislative previgenti all’entrata in vigore della presente legge.

     

    Emendamento Assessore Vecchi n. 18

     

    Dopo l’articolo 10bis è inserito il seguente nuovo articolo 10 ter

    Art. 10-ter

    Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

    1. L’articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 “Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del Territorio - Ervet Spa” è sostituito dal seguente:

    “Articolo 3

    Oggetto

    1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:

    a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

    b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell’Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

    c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l’innovazione e la competitività;

    d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all’assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell’insediamento;

    e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

    1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;

    2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

    f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

    g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l’attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituti dagli enti del sistema regionale.”

     

    Emendamento Assessore Vecchi n. 19

     

    Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

    Art. 16-bis

    Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi.

    1. E’ istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa Integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficoltà, per il periodo che intercorre dalla richiesta della azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoscrizione dell’apposito accordo sindacale, alla approvazione formale da parte degli enti competenti.

    2. La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del fondo e la modalità di individuazione del gestore.

     

    Sub emendamento Assessore Vecchi n. 20

     

    Nel comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole “dall'articolo6" sono aggiunte le seguenti "e dall'articolo 16-bis".

     

    Emendamento Assessore Vecchi n. 21

     

    Dopo il comma 2 dell'articolo 10-bis è aggiunto il seguente comma:

    "3. Gli organi attualmente in carica delle società ERVET S.p.A. e NuovaQuasco S.c.r.l. restano in carica fino alla avvenuta fusione per incorporazione di cui al comma 1"

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 22

     

    Si propone di modificare il titolo dell'art. 6 nel seguente modo:

    "Accordi regionali di investimento, d'insediamento e sviluppo delle imprese".

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 23

     

    Si propone di modificare l'art. 6 comma 7 nel seguente modo:

    "7. Sui contenuti dell'Accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. Al riguardo l'Accordo può tenere conto di eventuali raccomandazioni espresse dalle parti sociali riguardanti la salvaguardia delle finalità sociali, economiche ed occupazionali dell'intervestimento.”

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 24

     

    Al comma 3 dell'art. 7, dopo le parole: "Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una Conferenza di servizi ..." è inserita la seguente frase: " essa è preceduta da una Conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990. La Conferenza di servizi preliminare è indetta dalla Regione entro cinque giorni dalla ricezione, per via telematica da parte del SUAP, della domanda e di tutti i documenti relativi al progetto preliminare. Nel provvedimento di indizione della Conferenza di servizi preliminare è indicata da parte della Regione la data della prima riunione che deve avvenire entro il termine di 10 giorni e la Conferenza si conclude entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla prima riunione. La Conferenza di servizi decisoria può ..."

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 25

     

    All’art. 7 dopo il comma 3 è inserito di nuovo il comma 4

    4". In sede di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento di cui al comma 3 l'impresa può farsi assistere da un Tutor d'impresa con il compito di assistere l'azienda nell'espletamento delle pratiche amministrative di propria competenza. La funzione di Tutor può essere esercitata anche dalle Associazioni d'impresa operanti a livello regionale."

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 26

     

    All’art. 8 si propone di modificare il comma 2 nel seguente modo: dopo le parole:"... in aree non urbanizzate." aggiungere il seguente periodo:

    ". In tal caso, la variante allo strumento urbanistico avviene mediante l'approvazione di un PUA d'iniziativa privata ai sensi dell'art.  35 della Legge regionale n. 20 del 2000 i cui termini di approvazione sono ridotti della metà, fermo restando il rispetto delle disposizioni sulla tutela paesaggistica ed ambientale previste dalla normativa vigente."

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 27

     

    All’art. 8, al comma 3 lett. b) si propone di apportare la seguente modifica: dopo le parole intervento diretto convenzionato, abrogare il periodo successivo fino a "contributo dovuto" e sostituirlo con il seguente periodo: "anch'esso esonerato dal pagamento del contributo dicostruzione".

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 28

     

    All’art. 8, al comma 3 lett. c) si propone di apportare la seguente modifica: dopo le parole destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, aggiungere il seguente periodo: “il PUA d'iniziativa privata di cui al comma 2 disciplina tra l'altro il completo reperimento delle dotazioni territoriali necessarie. In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto in misura ordinaria”.

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 29

     

    All’art. 8, al comma 5 si propone di aggiungere il seguente periodo dopo le parole (semplificazione della disciplina edilizia):". In particolare, al fine di agevolare il più possibile il recupero dell'area dismessa ovvero in corso di dismissione di cui alla lettera a) del comma 3, tale recupero può avvenire anche in deroga rispetto alla sagoma dell'immobile preesistente ovvero in deroga all'area di sedime. In tal caso si procede attraverso un PUA d'iniziativa privata approvata nei termini di cui al comma 2.

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 30

     

    Si propone di spostare l'art. 12 del PDL in esame all'interno del Titolo Il, per cui diviene il nuovo art. 11 del PDL. Conseguentemente l'attuale art. 11 (Consorzi d'area e aree ecologicamente attrezzate) diviene il nuovo art. 12.

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 31

     

    Si propone di modificare l'art. 11 (agevolazioni fiscali per le imprese) nel seguente modo:

    1. Al fine di agevolare gli investimenti delle imprese di cui agli Accordi ex art. 6 della presente Legge, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per la sola componente relativa al costo del lavoro, è ridotta di 1,5 punti percentuali, con riferimento all'incremento occupazionale previsto dall'Accordo. Tale riduzione opera per i primi tre periodi d'imposta successivi a quello in cui si è sottoscritto il suddetto Accordo.

    2. Oltre alla predetta agevolazione, qualora l'impresa in sede di Accordo abbia ottenuto, ovvero si impegni ad ottenere, la registrazione secondo il Regolamento (CE) n. 761/2001del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001(cd. Regolamento EMAS), l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di l ulteriore punto percentuale. La riduzione è pari a 0,5 punti percentuali qualora l'impresa abbia ottenuto ovvero s'impegni ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001. La riduzione in questi casi opera per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui si è ottenuta la registrazione EMAS ovvero la certificazione ISO 14001.

    3. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è azzerata per il 2015, 2016 e 2017 per le imprese start up innovative, come definite dall'art. 25 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, incluse quelle agricole ed agroalimentari, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

    4. I Comuni interessati dagli investimenti di cui all'Accordo ex art. 6 della presente Legge potranno stabilire con propri atti, in sede di Accordo o di Conferenza di servizi ex art. 7, specifiche ed ulteriori agevolazioni relativamente alle imposte ed ai tributi di propria competenza.

    5. Tali agevolazioni operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le stesse fattispecie.

     

    Emendamento Bernardini, Lombardi, Cavalli n. 32

     

    Al comma 3 dell'art. 6 del pdl sulla promozione degli investimenti in Emilia Romagna, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

    Si propone di sostituire le parole: "Giunta regionale" con la parola: "Regione".

    Dopo le parole: "... dei programmi regionali di settore." Si propone di inserire il seguente periodo:

    "La Regione sostiene altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale in materia di IRAP, da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Tali aiuti potranno essere cumulabili con specifiche ed ulteriori agevolazioni relative alle imposte ed ai tributi di competenza degli Enti locali che aderiscono all'Accordo di cui al comma.”

     

    Emendamento Manfredini, Bernardini, Corradi, Cavalli n. 33

     

    All’articolo 8, il comma 4 è così sostituito:

    “4. L’ipotesi prevista al comma 3, lettera c) non è comunque consentita nelle aree classificate dal PTCP o dai PSC come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, di cui rispettivamente agli articoli A-18 e A -19 dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.”

     

    Emendamento Manfredini, Bernardini, Corradi, Cavalli n. 34

     

    All’articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    “1 bis. Le norme previste all’articolo 1 saranno applicate ad imprese radicate sul territorio con produzioni di eccellenza che no delocalizzino e che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione statale e regionale”.

     

    Emendamento Alessandrini n. 35

     

    Il comma 3 dell'art. 6 è così sostituito:

    "3. La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma

    1mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.".

     

    Emendamento Alessandrini n. 36

     

    Dopo il c.6 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

    "6-bis. Nel rispetto delle norme statali in materia ambientale, qualora l'Accordo preveda l'insediamento in un sito da bonificare e lo stesso assuma anche gli effetti di accordo di programma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, l'ultimo periodo del comma 6 ed il comma 7 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile

    2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il proprietario dell'area da bonificare deve produrre un certificato attestante lo stato del suolo e del sottosuolo.".

     

    Emendamento Sconciaforni, Naldi n. 37

     

    All’art. 18 Comma 1 sostituire le parole "a uno stato non appartenente all'Unione Europea" con "ad un altro Stato".

     

    Emendamento Sconciaforni, Naldi n. 38

     

    All’art.18 Comma 2 sostituire le parole "in conto capitale" con "erogati o riconosciuti dalla regione"


    Allegato 2

     

    EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO 5277

     

    Emendamento n. 1 Garbi

     

    L’Art. 13 è così sostituito:

    1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell’elenco di cui all’art. 10 trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

    a) Dimensione, diffusione e caratteristiche delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, svolte dalle imprese ittiche

    b) Quali misure di promozione e sviluppo previste dall’art. 9 sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo

    c) Quali club di aziende di eccellenza sono stati costituiti e in che misura la specializzazione della loro attività ha contribuito a valorizzare i servizi erogati e i prodotti offerti

    d) Istituzione e gestione dell’elenco regionale di cui all’art. 10 e risultati derivanti per le imprese iscritte

    e) Esiti dell’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza della legge prevista dall’art. 8

    f) Le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.

    2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

     

     

    Emendamento n. 2 Cavalli

     

    All’articolo 2, comma 5, lettera b), dopo le parole “somministrazione di pasti”, sono aggiunte le parole:

    “in concomitanza con le attività di pesca e acquicoltura;”

     

    Emendamento n. 3 Cavalli

     

    All’articolo 4, comma 1, all’inizio del periodo, sono aggiunte le parole:

    “1. In concomitanza con le attività di pesca e acquicoltura;”

     

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