Processo verbale n. 27
Seduta del 14 luglio 2014
Il giorno lunedì 14 luglio 2014 alle ore 13,00 è convocata, con nota prot. n. 27578 del 10.07.2014, integrata con note prot. n. 27744 del 10.07.2014 e n. 27874 dell’11.07.2014, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e nome |
Qualifica |
Gruppo |
Voto |
|
LOMBARDI Marco |
Presidente |
Forza Italia - PDL |
4 |
presente |
FILIPPI Fabio |
Vicepresidente |
Forza Italia – PDL |
1 |
assente |
MONTANARI Roberto |
Vicepresidente |
Partito Democratico |
4 |
presente |
BARBATI Liana |
Componente |
Italia dei Valori – Lista Di Pietro |
2 |
presente |
BARBIERI Marco |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
BIGNAMI Galeazzo |
Componente |
Forza Italia – PDL |
3 |
assente |
BONACCINI Stefano |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
assente |
CAVALLI Stefano |
Componente |
Lega Nord Padania Emilia e Romagna |
1 |
presente |
DEFRANCESCHI Andrea |
Componente |
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it |
1 |
presente |
FERRARI Gabriele |
Componente |
Partito Democratico |
4 |
presente |
GRILLINI Franco |
Componente |
Gruppo Misto |
3 |
presente |
MALAGUTI Mauro |
Componente |
Gruppo Misto |
1 |
presente |
MANFREDINI Mauro |
Componente |
Lega Nord Padania Emilia e Romagna |
3 |
assente |
MAZZOTTI Mario |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
MONARI Marco |
Componente |
Partito Democratico |
3 |
presente |
MORICONI Rita |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
MUMOLO Antonio |
Componente |
Partito Democratico |
2 |
presente |
NALDI Gian Guido |
Componente |
Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi |
2 |
presente |
NOE’ Silvia |
Componente |
UDC - Unione di Centro |
1 |
presente |
PARIANI Anna |
Componente |
Partito Democratico |
3 |
assente |
POLLASTRI Andrea |
Componente |
Forza Italia - PDL |
2 |
presente |
SCONCIAFORNI Roberto |
Componente |
Federazione della Sinistra |
2 |
presente |
Il consigliere Luigi Giuseppe VILLANI sostituisce il consigliere Bignami, la consigliera Roberta MORI sostituisce il consigliere Bonaccini, il consigliere Alberto VECCHI sostituisce il consigliere FILIPPI e il consigliere Giovanni FAVIA sostituisce per parte della seduta il consigliere Grillini.
E’ presente la Vicepresidente Assessore a “Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza” Simonetta SALIERA.
Partecipano alla seduta: E. Cocchi (Dir. gen. Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali), O. Pignatti (Dir. gen. Risorse finanziarie e patrimonio), S. Papili (Resp. Serv. Organizzazione e sviluppo)
Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
Assiste la segretaria: Claudia Cattoli
Funzionario estensore: Maria Giovanna Mengozzi
Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta alle ore 13,20
- Approvazione del processo verbale n. 26 del 7 luglio 2014
La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale
Il presidente LOMBARDI propone un’inversione nell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
La Commissione concorda.
C183 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: "Proposte per l'attivazione di programma d'area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei piani organici" e criteri per la costruzione dei gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/96 "Norme in materia di programma d'area""
Introduce il presidente LOMBARDI.
Illustra il direttore COCCHI.
Interviene il consigliere POLLASTRI.
Risponde il direttore COCCHI.
Il presidente LOMBARDI pone in votazione il parere sullo schema di deliberazione in oggetto.
La Commissione parere favorevole con 29 voti a favore (PD, FdS, IDV, SEL-V, FI-PDL, LN, UDC), nessun contrario o astenuto.
5660 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 869 del 17 06 14)
5661 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 870 del 17 06 14)
(Relatore consigliere Marco Barbieri
Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi)
Introduce il presidente LOMBARDI.
La vicepresidente SALIERA illustra gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale e la relativa copertura finanziaria.
Il relatore consigliere BARBIERI illustra gli emendamenti presentati.
Interviene la vicepresidente SALIERA.
La consigliera NOE’ illustra l’emendamento presentato.
Conclusa la discussione generale, il presidente LOMBARDI pone in votazione gli articoli e gli emendamenti del progetto di legge finanziaria ogg. 5660 (v. allegato 1).
Articoli 1, 2 e 3, emendamento n. 1 (aggiuntivo dell’art. 3 bis), articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 e 14, emendamento n. 2 e articolo 15 così modificato
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V, FdS), 4 contrari (FI-PDL), 1 astenuto (UDC) a ciascuno degli articoli e degli emendamenti suddetti.
Emendamento n. 3 (aggiuntivo dell’art. 15 bis), articolo 16, emendamenti n. 4, 5 e 6 (aggiuntivi, rispettivamente, degli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater), articolo 17, emendamento n. 7 e articolo 18 così modificato
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V, FdS), 6 contrari (FI-PDL), 1 astenuto (UDC) a ciascuno degli articoli e degli emendamenti suddetti.
Articolo 19
La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V, FdS), 5 contrari (FI-PDL, Gruppo Misto/Malaguti), 4 astenuti (UDC, Gruppo Misto/Favia) all’articolo suddetto.
Emendamento n. 12 e articolo 20 così modificato
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V, FdS), nessun contrario, 9 astenuti (FI-PDL, Gruppo Misto/Malaguti, UDC, Gruppo Misto/Favia) all’emendamento suddetto e all’articolo così modificato.
Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, emendamento n. 8 (aggiuntivo dell’art. 27 bis), articoli 28 e 29, emendamenti n. 9, 10 e 11 (aggiuntivi, rispettivamente, degli articoli 29 bis, 29 ter e 29 quater), articoli 30 e 31, emendamento n. 13 (introduttivo dell’art. 32 bis)
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V, FdS), 5 contrari (FI-PDL, Gruppo Misto/Malaguti), 4 astenuti (UDC, Gruppo Misto/Favia) a ciascuno degli articoli e degli emendamenti suddetti.
Articolo 33
La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD, SEL-V), 5 contrari (FI-PDL, Gruppo Misto/Malaguti), 4 astenuti (UDC, Gruppo Misto/Favia) all’articolo suddetto.
Emendamento n. 14 (aggiuntivo dell’art. 33 bis)
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SEL-V, UDC, Gruppo Misto/Favia), nessun contrario, 5 astenuti (FI-PDL, Gruppo Misto/Malaguti) al nuovo articolo.
Articoli 34 e 35
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD, SEL-V), 5 contrari (FI-PDL, Gruppo Misto/Malaguti), 4 astenuti (UDC, Gruppo Misto/Favia) a ciascuno degli articoli suddetti.
Il presidente LOMBARDI pone quindi in votazione gli articoli e gli emendamenti del progetto di legge di assestamento del bilancio ogg. 5661 (v. allegato 2).
Emendamento n. 1 e articolo 1 così modificato, emendamento n. 2 e art. 2 così modificato, articoli 3, 4, 5, 6 e 7
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD, SEL-V), 6 contrari (FI-PDL, UDC, Gruppo Misto/Malaguti), 3 astenuti (Gruppo Misto/Favia) a ciascuno degli articoli suddetti.
C178 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: "Acquisizione a titolo non oneroso di beni di proprietà statale ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n.69 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98 pubblicato nella G.U. del 21 giugno 2013, n. 144"
Introduce il presidente LOMBARDI.
Illustra la vicepresidente SALIERA.
Interviene il consigliere FAVIA.
Rispondono la vicepresidente SALIERA e il direttore PIGNATTI.
Intervengono i consiglieri NOE’ e FAVIA.
Risponde la vicepresidente SALIERA.
Il presidente LOMBARDI pone in votazione il parere allo schema di deliberazione in oggetto.
La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 10 astenuti (FI-PDL, UDC, Gruppo Misto/Favia).
5783 - Proposta recante: "Variazione al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014" (delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 09 07 14)
Introduce il presidente LOMBARDI.
Illustra il consigliere MAZZOTTI.
Intervengono i consiglieri MONARI e FAVIA.
Risponde il consigliere MAZZOTTI.
Il presidente LOMBARDI pone in votazione il provvedimento.
La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD, SEL-V, FdS, FI-PDL, UDC, M5S, Gruppo Misto/Favia), nessun contrario o astenuto.
5529 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Parziali modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea)". Iniziativa dei Consiglieri: Costi, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini, Mazzotti (08 05 14)
(Relatore consigliere Mario Mazzotti)
Introduce il presidente LOMBARDI.
Il relatore consigliere MAZZOTTI illustra gli emendamenti presentati.
La consigliera MORI illustra l’emendamento presentato.
Conclusa la discussione generale, il presidente LOMBARDI pone in votazione gli articoli e gli emendamenti (v. allegato 3).
Interviene il relatore consigliere MAZZOTTI.
Emendamento n. 01 e articolo 1 così modificato, articoli 2, 3, 4 e 5, emendamenti n. 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e articolo 6 così modificato
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD, SEL-V, FdS, FI-PDL, UDC, M5S, Gruppo Misto/Favia), nessun contrario o astenuto a ciascuno degli articoli e degli emendamenti suddetti.
Interviene il relatore consigliere MAZZOTTI.
Emendamento n. 10 e articolo 7 così modificato, articoli 8 e 9, emendamento n. 11 (aggiuntivo dell’art. 9 bis), emendamento n. 12 (aggiuntivo dell’art. 9 ter), emendamento n. 13 (aggiuntivo dell’art. 9 quater e modificativo dell’art. 10), articolo 10 così modificato.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD, SEL-V, FdS, FI-PDL, UDC, M5S, Gruppo Misto/Favia), nessun contrario o astenuto a ciascuno degli articoli e degli emendamenti suddetti.
5776 - Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento della Giunta regionale in materia di accesso all'impiego regionale.
Introduce il presidente LOMBARDI.
Illustra la dott.ssa PAPILI.
Il presidente LOMBARDI pone in votazione il parere di conformità.
La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (PD), nessun contrario, 8 astenuti (FI-PDL, UDC, M5S).
Il presidente LOMBARDI, alla luce delle contingenze politico-istituzionali che fanno ritenere l’odierna seduta come l’ultima della IX legislatura, chiede di dare per approvato il relativo processo verbale.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle ore 15,00
Approvato nella seduta del 14 luglio 2014.
La Segretaria |
Il Presidente |
Claudia Cattoli |
Marco Lombardi |
ALLEGATO 1
EMENDAMENTI PRESENTATI
5660 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 869 del 17 06 14)
Emendamento della Giunta regionale n. 1 (aggiuntivo)
Fra l’art. 3 e l’art. 4 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
Contributo straordinario statale all’Unione di Comuni Valmarecchia
1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'articolo 12, comma 1 bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’Unione di Comuni Valmarecchia alla quale appartengono i predetti Comuni, a valere sul capitolo U03240 nell’ambito della U.P.B. 1.2.2.2.2605 – Riordino territoriale – Risorse statali.
2. L’Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.”
Emendamento della Giunta n. 2 (modificativo)
Il comma 1 dell’articolo 15 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
“1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l’importo di “Euro 148.800.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 162.800.000,00” e la parola “2013” è sostituita dalle seguenti: “2013 e 2014”.
Emendamento della Giunta regionale n. 3 (aggiuntivo)
Fra l’articolo 15 e l’articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
Gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale, per l’esercizio 2014, l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo U51912, afferente all’U.P.B. 1.5.1.2.18137 – Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 4 (aggiuntivo)
Fra l’art. 16 e l’art. 17 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 16 bis
Aree di sosta e transito per minoranze nomadi
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del capitolo U57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00.
2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a valere sul capitolo U68321, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060, sono revocate per l'importo di Euro 500.000,00.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 5 (aggiuntivo)
Fra l’art. 16 e l’art. 17 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art.16 ter
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
2. Contestualmente, l’autorizzazione per l’esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 6 (aggiuntivo)
Fra l’art. 16 e l’art. 17 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 16 quater
Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale”
1. La Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2014 è autorizzata a partecipare all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale” con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale”), per un importo pari ad Euro 650.000,00. A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 650.000,00 a valere sul capitolo U70623 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 7 (modificativo)
All’art. 18 del presente progetto di legge, al comma 1 dell’art. 31 della legge regionale n. 28 del 2013, al punto 86) l’importo di Euro 2.366.414,31 è rideterminato in Euro 1.866.414,31 e al punto 96) l’importo di Euro 1.300.000,00 è rideterminato in Euro 1.000.000,00.
Emendamento del relatore cons. Barbieri n. 12 (modificativo)
All’articolo 20 del pdl “Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 “, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“2. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1996, è inserito il seguente:
“Art.13 bis
Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura
1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all’articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell’articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell’Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all’approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all’Assemblea legislativa.
3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all’Assemblea legislativa entro trenta giorni dall’iscrizione all’ordine del giorno generale dell’Assemblea.
4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l’Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all’indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.
5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all’articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 8 (aggiuntivo)
Fra l’art. 27 e l’art. 28 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 27 bis
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)
1. L’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all’aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.”.
2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all’entrata in vigore della presente legge.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Emendamento della Giunta regionale n. 9 (aggiuntivo)
Fra l’art. 29 e l’art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 29 bis
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale)
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l’istruzione dell’infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l’educazione degli adulti e lavoro.”
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:
“2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l’interpolazione di serie storiche;
c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell’insuccesso formativo;
f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;
i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
m) promozione di interventi perequativi;
n) educazione degli adulti;
o) educazione alla salute;
p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è inserito il seguente:
“5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Camere di Commercio, Università, Enti Locali, organismi formativi, nonché da altre regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l’interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell’osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.”
4. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003.”.
5. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:
“8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:
a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) organismi formativi;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.”
6. All’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
”8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all’inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).”.
Emendamento della Giunta regionale n. 10 (aggiuntivo)
Fra l’art. 29 e l’art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 29 ter
Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
1. Nelle more dell’approvazione dell’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo.2, comma1, lett. c), della legge 28 marzo 2003 n.53), l’anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:
a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 11 (aggiuntivo)
Fra l’art. 29 e l’art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 29 quater
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) le parole “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
Emendamento del relatore cons. Barbieri n. 13 (aggiuntivo)
Dopo l’art. 32 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 32 bis
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5
1. Al comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione, del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole “, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione”.
Emendamento della consigliera Noè n. 14 (aggiuntivo)
Dopo l’art. 33 del presente progetto di legge è inserito il seguente:
“Art. 33 bis
Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno
1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 11 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), nell’ambito di accordi interistituzionali in collaborazione con i Presidenti dei tribunali e le organizzazioni di volontariato, è autorizzata una spesa annua di Euro 30.000 a favore dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l’esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 – Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
INDICE
degli articoli
(con l’indicazione della numerazione nel testo licenziato)
Art. |
1 |
Sostituzione dell’articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. |
2 |
Modifiche all’articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. |
3 |
Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione |
Art. |
3 bis |
Contributo straordinario statale all’Unione di Comuni Valmarecchia (che diventa art. 4) |
Art. |
4 |
Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale (che diventa art. 5) |
Art. |
5 |
Modifiche all’articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge reginale n. 28 del 2013 (che diventa art. 6) |
Art. |
6 |
Modifiche all’articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art.7) |
Art. |
7 |
Fondo per la mobilità fiere (che diventa art. 8) |
Art. |
8 |
Modifiche all’articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art. 9) |
Art. |
9 |
Sostituzione dell’articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art. 10) |
Art. |
10 |
Abrogazione dell’articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art. 11) |
Art. |
11 |
Opere acquedottistiche e fognarie (che diventa art. 12) |
Art. |
12 |
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate (che diventa art. 13) |
Art. |
13 |
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali (che diventa art. 14) |
Art. |
14 |
Modifiche all’articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art. 15) |
Art. |
15 |
Modifiche all’articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art. 16) |
Art. |
15 bis |
Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994 (che diventa art. 17) |
Art. |
16 |
Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR (che diventa art. 18) |
Art. |
16 bis |
Aree di sosta e transito per minoranze nomadi (che diventa art. 19) |
Art. |
16 ter |
Edilizia universitaria (che diventa art. 20) |
Art. |
16 quater |
Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale” (che diventa art. 21) |
Art. |
17 |
Modifiche ed autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti (che diventa art. 22) |
Art. |
18 |
Modifiche all’articolo 31 (Trasferimento all’esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013 (che diventa art. 23) |
Art. |
19 |
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano) (che diventa art. 24) |
Art. |
20 |
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) (che diventa art. 25) |
Art. |
21 |
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) (che diventa art. 26) |
Art. |
22 |
Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione (che diventa art. 27) |
Art. |
23 |
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) (che diventa art. 28) |
Art. |
24 |
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) (che diventa art. 29) |
Art. |
25 |
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) (che diventa art. 30) |
Art. |
26 |
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) (che diventa art. 31) |
Art. |
27 |
Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale (che diventa art. 32) |
Art. |
27 bis |
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria) (che diventa art. 33) |
Art. |
28 |
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria (che diventa art. 34) |
Art. |
29 |
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) (che diventa art. 35) |
Art. |
29 bis |
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale) (che diventa art. 36) |
Art. |
29 ter |
Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti (che diventa art. 37) |
Art. |
29 quater |
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) (che diventa art. 38) |
Art. |
30 |
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) (che diventa art. 39) |
Art. |
31 |
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) (che diventa art. 40) |
Art. |
32 |
Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012 (che diventa art. 41) |
Art. |
32 bis |
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) (che diventa art. 42) |
Art. |
33 |
Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) (che diventa art. 43) |
Art. |
33 bis |
Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno (che diventa art. 44) |
Art. |
34 |
Copertura finanziaria (che diventa art. 45) |
Art. |
35 |
Entrata in vigore (che diventa art. 46) |
ALLEGATO 2
EMENDAMENTI PRESENTATI
5661 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 870 del 17 06 14)
Emendamento della Giunta regionale n. 1 (modificativo)
Il comma 2 dell’art. 1 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
“2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.”.
Emendamento della Giunta regionale n. 2 (modificativo)
Il comma 2 dell’art. 2 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
“2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.”.
ALLEGATO 3
EMENDAMENTI PRESENTATI
5529 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Parziali modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea)". Iniziativa dei Consiglieri: Costi, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini, Mazzotti (08 05 14)
Emendamenti da n. 01 a n. 11 del relatore cons. MAZZOTTI
All’art. 1 del progetto di legge
(Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013)
Em 01
Al comma 2 dell’art. 17 sostituito, dopo le parole “I gruppi assembleari sono” sono aggiunte le seguenti: “organi dell’Assemblea legislativa nonché”
All’art. 6 del progetto di legge
(Inserimento degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies e 22 nonies al capo III del titolo IV della l.r. 11/2013)
Em 1
Alla lettera e) del comma 4 del’art 22 bis sostituito, dopo la parola “attività” è aggiunta la seguente: “politico-“. Alla lettera c) del comma 2 dell’art. 22 septies sostituito, dopo la parola “finalità” è aggiunta la seguente: “politico-“
Em 2
Alla lettera g) del comma 4 dell’art. 22 bis sostituito, dopo il primo periodo sono eliminate le seguenti parole: “Per le spese di rappresentanza vanno indicate la carica e/o la funzione ricoperta da tutti i fruitori della spesa, nonché dimostrata l’attinenza con l’attività del gruppo.”
Em 3
Al comma 1 dell’art. 22 ter sostituito, dopo le parole “sono autorizzate” sono aggiunte le seguenti: “autorizzate in base a quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare” e sono eliminate le seguenti parole: “dal Vicepresidente del gruppo”.
Em 4
ll comma 3 dell’art. 22 ter sostituito, è sostituito dal seguente:
“3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall’Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all’articolo 23, nel rispetto della presente legge.”.
Em 5
Al comma 3 dell’art. 22 quinquies sostituito, è eliminata la parola “conforme” e dopo la parola “stesso” sono aggiunte le seguenti: “accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo”.
Em 6
Al comma 1 dell’art. 22 septies sostituito, le parole “il controllo di regolarità e di conformità” sono sostituite dalle seguenti: “attesta la regolarità e la conformità”.
Em 7
Al comma 5 dell’art. 22 septies sostituito, dopo la parola “verbale” sono aggiunte le seguenti: “per singolo gruppo” e dopo le parole “revisori dei conti” sono aggiunte le seguenti: “al Presidente del gruppo e per conoscenza”.
Em 8
Al comma 1 dell’art. 22 nonies sostituito, dopo le parole “dal Presidente del gruppo” la congiunzione “e” è sostituita dalla congiunzione “o”; dopo la parola “abilitato” sono aggiunte le seguenti: “in base a quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun gruppo”; e sono eliminate le parole: “alla riscossione dei contributi”.
Em 9
Al comma 1 dell’art. 22 nonies sostituito, è eliminata la parola “conforme” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti dovranno essere effettuate attraverso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.”
All’art. 7 del progetto di legge
(Sostituzione dell’art. 23 della l.r. 11/2013)
Em 10
Il comma 4 dell’art. 23 sostituito, è sostituito dal seguente:
“4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo, fatto salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della decisione dell’Organo giurisdizionale propone per iscritto all’Ufficio di Presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l’Ufficio di Presidenza accerta e dichiara il credito dell’Assemblea nei confronti del gruppo. L’Ufficio di Presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l’Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità.”.
Em 11
Dopo l’articolo 9 del progetto di legge è inserito il seguente 9 bis:
Art. 9 bis
(che diventa art. 10)
Modifiche all’art. 29 della l.r. 11/2013
1. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“6. L’Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.”.
Emendamento n. 12 della consigliera Mori
Dopo l’articolo 9 bis del progetto di legge è inserito il seguente 9 ter:
Art. 9 ter
(che diventa art. 11)
Inserimento del titolo VII bis della l.r.11/2013
1. Dopo il titolo VII della l.r.11/2013 è inserito il seguente titolo:
“TITOLO VII BIS
RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE
Art. 32 bis
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto disposto dall’art. 117, comma 7, della Costituzione, dall’art. 3 della legge 23 novembre 2012 n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”) e dall’art. 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive.
2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
3. In ogni lista regionale e provinciale, di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n.43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere.
4. L'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 è sostituito dal seguente:
“1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione dell’Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.”.
Emendamento n. 13 del relatore cons. MAZZOTTI
Dopo l’articolo 9 ter del progetto di legge è inserito il seguente 9 quater:
Art. 9 quater
(che diventa art. 12)
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2012
1. L’articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafre pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.
2. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l’integrità con il quale viene individuato l’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.”
2. L’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.
2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012, l’Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall’Assemblea legislativa.
3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.”.
3. L’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Sono pubblicati nel sito dell’Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori, dell'Assemblea legislativa, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.”.
4. L’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. I dati e le informazioni di cui all’articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.
2. I dati e le informazioni di cui all’articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.”.
5. L’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Le pubblicazioni sui portali internet dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dal decreto elgislativo n. 33 del 2013 e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.
6. L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legsilativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell’accesso civico e l’approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell’Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.”.
7. L’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Sanzioni
1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.
2. Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la Regione adotta un regolamento per l’applicazione del regime sanzionatorio.”.
Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del progetto di legge sono inseriti i seguenti commi:
2. Sono abrogati:
a) l’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale);
b) l’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2007 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007));
c) l’articolo 8 bis della legge regionale n. 1 del 2012.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge le procedure di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza sono regolamentate da quanto disposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 ed in particolare dall’articolo 10 relativo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
E la rubrica dell’articolo (che diventa art. 13) è sostituita dalla seguente: “Abrogazioni e disposizione finale”
Emendamento n. 14 del relatore consigliere MAZZOTTI
All’art. 6 del progetto di legge sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
“Art. 22 bis, comma 3, dopo la parola “finalità” sono aggiunte le seguenti: “politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente”
Art. 22 bis, comma 3, lettera a) dopo la parola “spesa” sono aggiunte le seguenti: “, le suddette competenze regionali e”
Art. 22 bis, comma 4, lettera b) dopo le parole “supporti informatici” sono aggiunte le seguenti: “, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell’attività istituzionale e dell’azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l’attività istituzionale”
Art. 22, comma 4, lettera d) dopo le parole “di pertinenza del gruppo” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi del comma 3, lettera a)”
Art. 22, comma 4, lettera g) dopo le parole “all’Assemblea stessa” sono aggiunte le seguenti: “nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva”
“Art. 22 ter, comma 2, dopo le parole “dal Presidente del gruppo” sono aggiunte le seguenti: “sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”
Art. 22 ter, comma 2, dopo le parole “finalità istituzionali perseguite” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 3, lettera a)
“Art. 22 septies, comma 2, lettera c), dopo la parola “indicata” sono aggiunte le seguenti: “dal consigliere che ha presentato la spesa al”
Art. 22 septies, comma 5, dopo la parola “redazione.” sono aggiunte le seguenti: “In occasione dei riscontri periodici, l’Assemblea legislativa, per il tramite dell’Ufficio di Presidenza, può richiedere alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all’art. 72 dello Statuto regionale.”