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Legislatura X - Commissione IV - Processo Verbale del 16/02/2016 pomeridiano

Processo verbale n. 7

Seduta del 16 febbraio 2016

 

Il giorno 16 febbraio 2016 alle ore 14,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2016.6991 dell’11/02/2016, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

ZOFFOLI Paolo

Presidente

Partito Democratico

5

presente

CARDINALI Alessandro

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

SENSOLI Raffaella

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

2

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

2

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

1

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

2

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

2

presente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

1

presente

DELMONTE Gabriele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale

1

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

4

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MORI Roberta

Componente

Partito Democratico

2

presente

PARUOLO Giuseppe

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

1

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

SERRI Luciana

Componente

Partito Democratico

2

assente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico

1

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Ecologia libertà

2

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

4

presente

 

È presente il consigliere Roberto POLI in sostituzione di Luciana SERRI

 

Presiede la seduta: Paolo ZOFFOLI

Assiste la segretaria: Nicoletta Tartari

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


Il Presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 14,15.

 

- Approvazione dei processi verbali nn. 5 e 6 del 2016

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

1939 - Risoluzione per impegnare la Giunta laddove dovesse essere verificata l’impossibilità di intervenire in abbattimento dell’aliquota IRAP ad attivare in tempi rapidi il provvedimento anticipato con l’approvazione della manovra finanziaria finalizzato a compensare l’effetto IRAP per le ASP. (12 01 16)

A firma dei Consiglieri: Sensoli, Caliandro, Torri

 

C44 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente"

 

Il Presidente ZOFFOLI, in apertura di seduta e in assenza di obiezioni, anticipa gli ultimi due argomenti all’ordine del giorno della seduta, in merito ai quali è emersa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, per proporne il rinvio.

 

La Commissione concorda.

 

1854 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici" (Delibera di Giunta n. 2149 del 21 12 15).

 

Il Presidente ZOFFOLI introduce l’argomento e, in mancanza di richieste di intervento in discussione generale, la dichiara chiusa e passa all’esame dell’articolato, sul quale risultano presentati 94 tra emendamenti e subemendamenti. Anticipa che per ogni articolo prenderanno la parola il relatore Paruolo e il relatore di minoranza Delmonte.

 

Articolo 1

 

Sull’articolo 1 insistono gli emendamenti nn. 46 e 30.

 

Il relatore PARUOLO e il relatore di minoranza DELMONTE esprimono le loro considerazioni sugli emendamenti presentanti. In particolare, sull’emendamento n. 30, presentato dal Movimento 5 Stelle, entrambi dichiarano di poter accogliere e di votare positivamente l’introduzione della lettera d) al comma 2 dell’articolo 1 del progetto di legge, mentre annunciano che voteranno contro l’introduzione della lettera e). Per questo il consigliere PARUOLO chiede la votazione dell’emendamento n. 30 per parti separate.

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

Replica il consigliere PARUOLO.

 

La consigliera SENSOLI illustra il suo emendamento.

 

La Commissione accoglie con 45 voti favorevoli (PD, LN, SEL, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto l’emendamento n. 46.

 

La Commissione accoglie con 44 voti favorevoli (PD, LN, SEL, M5S), nessun contrario e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 30, prima parte.

 

La Commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 3 favorevoli (M5S), 10 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 30, seconda parte.

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti nn. 60 e 31.

 

Il consigliere PARUOLO annuncia le intenzioni di voto della maggioranza.

 

Intervengono i consiglieri DELMONTE e SENSOLI che illustrano i loro emendamenti.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, SEL), 9 favorevoli (LN), 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 60.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, SEL), 5 favorevoli (M5S), 10 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 31.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 2 con 32 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 15 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 3

 

Sull’articolo 3 insiste l’emendamento n. 61.

 

Il consigliere PARUOLO dichiara che l’emendamento sarà accolto dalla maggioranza.

 

La Commissione accoglie con 47 voti favorevoli (PD, LN, SEL, M5S, FDI-AN), nessun contrario e astenuto l’emendamento n. 61.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 3 così come emendato con 32 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 15 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono l’emendamento n. 81, il subemendamento n. 87 e l’emendamento n. 2.

 

Il consigliere PARUOLO introduce gli emendamenti.

 

Il consigliere DELMONTE si esprime sugli emendamenti.

 

La Commissione accoglie con 42 voti favorevoli (PD, LN, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 81.

 

La Commissione accoglie con 32 voti favorevoli (PD, SEL), 9 contrari (LN) e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) il subemendamento n. 87.

 

La Commissione accoglie con 33 voti favorevoli (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 2.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 4 così come emendato con 32 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 15 astenuti (LN, M5S, FDI-AN)

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insistono gli emendamenti nn. 11 e 62 di uguale contenuto.

 

Il consigliere PARUOLO illustra gli emendamenti ed esprime le proprie considerazioni sugli articoli 5 e 6.

 

Intervengono i consiglieri FOTI e DELMONTE.

 

Replica il consigliere PARUOLO.

 

La Commissione respinge con 33 voti contrari (PD, SEL, FDI-AN), 9 favorevoli (LN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 11.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento n. 11 l’emendamento n. 62 è precluso.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 5 con 32 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 15 astenuti (LN, M5S, FDI-AN)

 

Articolo 6

 

Sull’articolo 6 insiste l’emendamento n. 80.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, SEL), 1 favorevole (FDI-AN), 14 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 80.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 6 con 32 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 15 astenuti (LN, M5S, FDI-AN)

 

Articolo 7

 

Sull’articolo 7 insistono gli emendamenti nn. 32, 47, 33, 34, 48, 3, 4, 5, 6, 63 e 12.

 

Il consigliere PARUOLO illustra gli emendamenti ed anticipa le intenzioni di voto della maggioranza.

 

La consigliera SENSOLI ritira gli emendamenti nn. 33 e 34.

 

Intervengono i consiglieri DELMONTE e FOTI.

 

La Commissione accoglie con 45 voti favorevoli (PD, SEL, LN, M5S, FDI-AN), nessun contrario e nessun astenuto l’emendamento n. 32.

 

La Commissione accoglie con 39 voti favorevoli (PD, SEL, LN), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 47.

 

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SEL, FDI-AN), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 48.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento 48 risultano preclusi gli emendamenti nn. 3, 4, 5, 6 e 63.

 

La Commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 9 favorevoli (LN), 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 12.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 7 così come emendato con 35 voti favorevoli (PD, SEL, M5S), nessun contrario e 10 astenuti (LN, FDI-AN)

 

Emendamento 7, che introduce gli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater.

 

Il consigliere PARUOLO dichiara le ragioni per cui la maggioranza esprimerà voto contrario.

 

Il consigliere FOTI illustra l’emendamento.

 

La Commissione respinge con 30 voti contrari (PD, SEL), 10 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 7.

 

Articolo 8

 

Sull’articolo 8 insistono gli emendamenti nn. 21, 64, 13, 22, il subemendamento n. 88 e gli emendamenti nn. 49 e 50.

 

Il consigliere PARUOLO illustra.

 

Il consigliere DELMONTE ritira l’emendamento n. 64 ed esprime le proprie considerazioni sulle proposte emendative.

 

Il consigliere FOTI chiede dei chiarimenti.

 

Il consigliere PARUOLO spiega.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento 21 e illustra l’emendamento n. 22.

 

Il consigliere PARUOLO replica.

 

La consigliera SENSOLI anticipa il contenuto dell’emendamento n. 35.

 

La Commissione respinge con 36 voti contrari (PD, SEL, LN), nessun favorevole, 6 astenuti (M5S FDI-AN) l’emendamento n. 13.

 

La Commissione respinge con 36 voti contrari (PD, SEL, LN), 1 favorevole (FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 22.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) il subemendamento n. 88.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, SEL, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 49.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, SEL, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 50.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 8 così come emendato con 28 voti favorevoli (PD, SEL), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Emendamento n. 35, che introduce l’articolo 8 bis

 

Il relatore PARUOLO e il consigliere DELMONTE si esprimono sull’emendamento n.35.

 

Intervengono i consiglieri FOTI e DELMONTE.

 

La Commissione respinge con 22 voti contrari (PD), 5 favorevoli (M5S), 9 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 35.

 

Articolo 9

 

Sull’articolo 9 insistono gli emendamenti nn. 93, 65, 66, il subemendamento n. 89 e gli emendamenti nn. 51, 8 e 52.

 

Interviene il consigliere PARUOLO, in accordo con il consigliere Delmonte, spiega che l’emendamento n. 65 viene ritirato e sostituito dall’emendamento n. 93.

 

Il consigliere DELMONTE illustra l’emendamento n. 93 e ritira l’emendamento n. 66.

 

Il consigliere FOTI chiede alcuni chiarimenti.

 

Risponde il consigliere PARUOLO.

 

Riprende la parola il consigliere FOTI.

 

Replica il consigliere PARUOLO.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 93.

 

La Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) il subemendamento n. 89.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 51.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD), 9 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 8.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 52.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 9 così come emendato con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Emendamenti nn. 36, che introduce l’articolo 9 bis, e 37, che introduce l’articolo 9 ter

 

Il consigliere PARUOLO si esprime sugli emendamenti.

 

La consigliera SENSOLI specifica il contenuto dei medesimi.

 

Interviene il consigliere DELMONTE.

 

La Commissione respinge con 27 voti contrari (PD, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), 8 astenuti (LN) l’emendamento n. 36.

 

La Commissione respinge con 35 voti contrari (PD, LN, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 37.

 

Articolo 10

 

Sull’articolo 10 insistono gli emendamenti nn. 67, 68, 69, 23 e 14.

 

Il consigliere PARUOLO anticipa le intenzioni di voto della maggioranza.

 

Il consigliere DELMONTE ritira l’emendamento n. 67 ed illustra gli emendamenti nn. 68 e 69.

 

Il relatore PARUOLO chiarisce alcuni aspetti tecnici delle proposte modificative.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD), 8 favorevoli (LN), 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 68.

 

Interviene il consigliere PARUOLO chiarendo le ragioni che ostano all’accoglimento dell’emendamento n. 69.

 

Intervengono in risposta i consiglieri FOTI e DELMONTE.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD), 8 favorevoli (LN), 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 69.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD), 9 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S,) l’emendamento n. 23.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD), 9 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S,) l’emendamento n. 14.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 10 con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 11

 

Sull’articolo 11 insistono gli emendamenti nn. 15 e 53.

 

Il consigliere PARUOLO interviene sugli emendamenti.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD), 9 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S,) l’emendamento n. 15.

 

La Commissione accoglie con 34 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 53.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 11 così come emendato con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 14 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Il consigliere FOTI chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria dell’articolo appena votato.

 

Intervengono i consiglieri DELMONTE e PARUOLO.

 

Emendamento n. 38, che introduce l’articolo 11 bis

 

Emendamento n. 54, che introduce l’articolo 11 bis

 

Il consigliere PARUOLO si esprime sugli emendamenti.

 

La consigliera SENSOLI illustra il suo emendamento.

 

Il consigliere DELMONTE esprime le sue considerazioni su entrambi gli emendamenti e dichiara che voterà a favore solo dell’emendamento n. 54.

 

Interviene il Presidente ZOFFOLI.

 

La Commissione respinge con 22 voti contrari (PD), 5 favorevoli (M5S), 9 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 38.

 

La Commissione accoglie con 30 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 6 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 54.

 

Articolo 12

 

Sull’articolo 12 insistono il subemendamento n. 94 e gli emendamenti nn. 55, 9, 39, 24, 70, 40, 41, 10, 79, 16, 42 e 71.

 

Il consigliere PARUOLO illustra l’emendamento n. 55 e il subemendamento n. 94.

 

La consigliera SENSOLI ritira l’emendamento n. 42 e illustra gli emendamenti nn. 39, 40 e 41.

 

Il consigliere DELMONTE ritira gli emendamenti nn. 70, 79 e 71.

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

La Commissione accoglie con 38 voti favorevoli (PD, LN, M5S), 1 contrario (FDI-AN) e nessun astenuto il subemendamento n. 94.

 

La Commissione accoglie con 35 voti favorevoli (PD, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 55.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento n. 55 gli emendamenti nn. 9, 39, 24, 40, 41, 10 e 16 sono preclusi.

 

Il consigliere FOTI preannuncia la presentazione di emendamenti di analogo contenuto in Aula.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 12 così come emendato con 35 voti favorevoli (PD, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 3 astenuti (M5S).

 

Articolo 13

 

Sull’articolo 13 insistono gli emendamenti nn. 17, 25, 72 (che hanno identico contenuto), 86, 26, il subemendamento n. 90 e gli emendamenti nn. 56, 43 e 74. L’emendamento n. 73 è stato ritirato.

 

Il consigliere PARUOLO interviene sugli emendamenti.

 

La consigliera SENSOLI interviene sull’emendamento n. 43.

 

Il consigliere DELMONTE ritira l’emendamento n. 74 e illustra l’emendamento n. 86.

 

La Commissione accoglie con 37 voti favorevoli (PD, LN, FDI-AN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 17.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento n. 17 gli emendamenti nn. 25 e 72 risultano preclusi.

 

La Commissione accoglie con 37 voti favorevoli (PD, LN, FDI-AN), nessun contrario e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 86.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento n. 86 l’emendamento n. 26 è precluso.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 4 astenuti (M5S, FDI-AN) il subemendamento n. 90.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 4 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 56.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD), 3 favorevoli (M5S), 9 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 43.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 13 così come emendato con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 14

 

Sull’articolo 14 insistono gli emendamenti nn. 82, 18, 75, 85 e 27. Gli emendamenti nn. 57 e 58 sono stati ritirati.

 

Il consigliere PARUOLO illustra le proposte emendative.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento n. 27.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD), 1 contrario (FDI-AN), e 11 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 82.

 

La Commissione respinge con 36 voti contrari (PD, LN), 1 favorevole (FDI-AN), 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 18.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, LN), nessun contrario e 4 astenuti (M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 75.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD), 1 favorevole (FDI-AN), 11 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 85.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 14 così come emendato con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 15

 

Sull’articolo 15 insistono gli emendamenti nn. 19, 76 e 28.

 

Il consigliere PARUOLO illustra.

 

Il consigliere DELMONTE ritira l’emendamento n. 76.

 

Il consigliere FOTI ritira l’emendamento n. 28.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD), 1 favorevole (FDI-AN), 11 astenuti (LN, M5S) l’emendamento n. 19.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 15 con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 16

 

Sull’articolo 16 insistono gli emendamenti nn. 20, 29, 77 (che hanno tutti identico contenuto) e 44.

 

Il consigliere PARUOLO svolge considerazioni.

 

La consigliera SENSOLI illustra l’emendamento n. 44.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD), 9 favorevoli (LN, FDI-AN), 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 20.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento n. 20 gli emendamenti nn. 29 e 77 risultano preclusi.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD), 3 favorevoli (M5S), 9 astenuti (LN, FDI-AN) l’emendamento n. 44.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 16 con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 17

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 17 con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 18

 

Sull’articolo 18 insiste l’emendamento n. 83.

 

Il consigliere PARUOLO illustra l’emendamento.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 83.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 18 così come emendato con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 19

 

Sull’articolo 19 insistono gli emendamenti nn. 59 e 78.

 

Il relatore PARUOLO illustra.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 3 astenuti (M5S) l’emendamento n. 59.

 

In seguito alla votazione sull’emendamento n. 59 l’emendamento n. 78 risulta precluso.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 19 così come emendato con 28 voti favorevoli (PD), 1 contrario (FDI-AN) e 11 astenuti (LN, M5S).

 

Subemendamenti nn. 92, 45, 91 e emendamento n. 1, che introduce l’articolo 19 bis

 

Il Presidente ZOFFOLI segnala una correzione formale al testo dell’emendamento n. 1: al comma 2, dopo le parole “e non usufruita,” sono da intendersi inserite le parole “nella misura”.

 

Il consigliere FOTI rileva che l’articolo che si intende introdurre è estraneo alla materia del progetto di legge.

 

Il consigliere PARUOLO illustra l’emendamento n. 1, presentato dalla Giunta, e i subemendamenti nn. 91 e 92 e dichiara le intenzioni di voto della maggioranza. Risponde inoltre al consigliere Foti, auspicando che la norma che ora si intende introdurre possa in futuro trovare una più idonea collocazione in una disciplina regionale complessiva sui ticket.

 

Il consigliere FOTI ribadisce l’estraneità dell’emendamento alla materia del progetto di legge e sollecita il Presidente a non considerarlo ammissibile.

 

La consigliera SENSOLI concorda sull’inopportunità di inserire l’emendamento nel progetto di legge, e lo ritiene non sufficiente a risolvere i problemi delle liste d’attesa; illustra il subemendamento n. 45.

 

Il consigliere DELMONTE, pur dichiarando l’accordo del gruppo Lega Nord con il principio sottostante all’emendamento n. 1, sostiene che non si è proceduto ad una discussione sufficientemente articolata su tale norma, che avrà un impatto consistente sui cittadini e potrà non essere facilmente reperibile, dato che non è stato presentato un emendamento per modificare il titolo del progetto di legge. Pertanto il gruppo Lega Nord si asterrà sull’emendamento n. 1, se verrà messo al voto.

 

Il consigliere PARUOLO sottolinea che il subemendamento n. 92 modifica la rubrica dell’istituendo articolo 19 bis proprio al fine di rendere più chiaro il contenuto della norma introdotta (sul quale rileva un accordo sostanziale anche dell’opposizione), così che, attraverso il coordinamento formale del testo licenziato, potrà conseguentemente essere modificato anche il titolo del progetto di legge, come richiesto dai colleghi.

 

Il consigliere FOTI insiste sulla non ammissibilità dell’emendamento e preannuncia la presentazione di molteplici emendamenti in Aula. Sostiene che per approvare la norma in discussione si sarebbe potuto presentare un progetto di legge ad hoc, anche composto di un solo articolo, che – dato che non ha sentito nessun consigliere dichiararsi contrario al contenuto della disposizione – sarebbe stato approvato rapidamente. Ritiene grave che sia la Giunta a chiedere di violare le disposizioni del Regolamento.

 

Il Presidente ZOFFOLI dà lettura dell’articolo 95 del Regolamento interno, circa la facoltà del presidente di negare l’accettazione di emendamenti.

 

Interviene nuovamente il consigliere PARUOLO.

 

Il consigliere FABBRI, pur convenendo con le osservazioni critiche sulla collocazione della norma, dà atto del confronto produttivo sul resto dell’articolato e invita a modificare il titolo del progetto di legge.

 

Risponde il consigliere PARUOLO il quale, in accordo con il consigliere Delmonte, integra oralmente il proprio subemendamento n. 92, che si deve intendere proponga anche una collocazione in un titolo a se’ stante dell’istituendo articolo 19 bis individuato in sede di coordinamento formale del testo licenziato, e la conseguente integrazione del titolo del progetto di legge.

 

Il Presidente ZOFFOLI e, su suo invito, la segretaria della Commissione TARTARI, ricapitolano il contenuto del subemendamento n. 92 come integrato oralmente, prospettandone l’inserimento in un titolo a se’, antecedente a quello delle disposizioni transitorie e finali.

 

Il consigliere FOTI considera che non si possa collocare la norma in diversa posizione in sede di coordinamento formale.

 

Risponde il consigliere PARUOLO.

 

Replica il consigliere FOTI, obiettando che gli articoli sono stati votati con un certo ordine e osservando inoltre che l’articolo che si introduce rileva ai fini del bilancio.

 

Ribatte il consigliere PARUOLO.

 

Il Presidente ZOFFOLI sostiene che la Commissione possa decidere anche una diversa collocazione dell’articolo che si istituisce e propone quindi di procedere con la votazione.

 

Il consigliere PARUOLO riepiloga nuovamente il subemendamento n. 92, come riformulato oralmente in accordo con il consigliere Delmonte: oltre alla modifica della rubrica dell’articolo che si introduce con l’emendamento n. 1, si propone di collocare tale articolo in un titolo a se’ stante e di procedere, in sede di coordinamento formale del testo licenziato, ad individuare la collocazione di tale nuovo articolo e ad integrare il titolo del progetto di legge licenziato, comprendendovi anche la rubrica del nuovo articolo così come modificata.

 

La Commissione accoglie con 36 voti favorevoli (PD, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 3 astenuti (M5S) il subemendamento n. 92, così come riformulato oralmente.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD), 3 favorevoli (M5S), 9 astenuti (LN, FDI-AN) il subemendamento n. 45.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) il subemendamento n. 91.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD), 4 contrari (M5S, FDI-AN) e 8 astenuti (LN) l’emendamento n. 1, come corretto formalmente e come subemendato.

 

Articolo 20

 

Sull’articolo 20 insiste l’emendamento n. 84.

 

Il consigliere CARDINALI illustra l’emendamento.

 

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 84.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 20 così come emendato con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

Articolo 21

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 21 con 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 10 astenuti (LN, M5S, FDI-AN).

 

I relatori PARUOLO e DELMONTE preannunciano entrambi lo svolgimento della relazione orale.

 

Il Presidente ZOFFOLI comunica che si provvederà al coordinamento formale del testo ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Regolamento interno. Chiede alla Commissione di esprimersi in proposito.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti favorevoli (PD, LN), 1 contrario (FDI-AN) e 1 astenuto (M5S).

 

Il consigliere FOTI chiede che sia effettuata la trascrizione integrale della seduta odierna.

 

Il Presidente ZOFFOLI chiude la seduta.

 

La seduta termina alle ore 16,55.

 

Approvato nella seduta del 29 febbraio 2016.

 

La segretaria

Il Presidente

Nicoletta Tartari

Paolo Zoffoli

 

 


 

ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 1854

 

Emendamento 46/Paruolo

Al comma 1 dell’art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) dopo la parole “legislative” sono aggiunte “nell’ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio”.

 

Emendamento 30/Sensoli e altri

All’art. 1, comma 2, dopo la lettera c) sono introdotta la lettera d) e la lettera e):

“d) accessibilità telematica delle informazioni inerenti, aperture, chiusure, turni, orari del servizio farmaceutico;

e) accessibilità telematica all’elenco delle farmacie situate sul territorio regionale autorizzate alla vendita online dei medicinali vendibili senza obbligo di prescrizione, a seguito del recepimento della direttiva europea 2011/62/UE sui medicinali ad uso umano.”

 

Emendamento 60/Delmonte

L’articolo, 2, comma 2 è abrogato

 

Emendamento 31/Sensoli e altri

All’art. 2, il comma 2, è sostituto con il seguente:

“2. Per una migliore distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici le funzioni amministrative comunali in materia sono esercitate preferibilmente dai comuni.”

 

Emendamento 61/Delmonte

L’articolo 3, comma 3 è sostituito con il seguente:

“3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana”

 

Emendamento 81/Paruolo

Il comma 3 dell'articolo 4 (Procedimento di revisione della pianta organica) è sostituito dal seguente:

“3. Il Comune, acquisito il parere previsto al comma 2, ovvero trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data in cui l'Ordine Provinciale dei Farmacisti ha ricevuto la richiesta di parere, trasmette il progetto all'Azienda USL entro il 30 giugno.”

 

Subemendamento 87/Paruolo

All’emendamento n. 2 le parole “che si esprimerà nuovamente” sono soppresse.

 

Emendamento 2/Foti

All’articolo 4, al termine del comma 5, sono integrate le seguenti parole “Il progetto, così come modificato, dovrà essere trasmesso all’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio che si esprimerà nuovamente.”.

 

Emendamento 11/Bignami

All’art. 5 sostituire le parole “un anno” con le parole “180 (centottanta) giorni”

 

Emendamento 62/Delmonte

All’articolo 5, comma 1, le parole “un anno” sono sostituite con le parole “180 (centottanta) giorni”

 

Emendamento 80/Foti

All’articolo 6, comma 7, le parole “180 (centottanta) giorni” sono così modificate: “un anno”.

 

Emendamento 32/Sensoli e altri

All’art. 7, il comma 1, tra le parole “Regione” e “a seguito” è inserito il seguente testo: “con apposito atto deliberativo, previo parere della competente commissione assembleare,”

 

Emendamento 47/Paruolo

Al comma 2 dell’art. 7 (Farmacie nei luoghi ad alto transito), la parola “istituisce” è sostituita con la parola “può istituire”.

 

Emendamento 33/Sensoli e altri

All’art. 7, il comma 2, tra le parole “supporto tecnico” e “ulteriori farmacie” è inserito il seguente testo: “previo parere della competente commissione assembleare, istituisce con apposito atto,”

 

Emendamento 34/Sensoli e altri

All’art. 7, al comma 2, lettera a), al termine del periodo è aggiunta la seguente frase: “, accessibile senza uscire dal percorso autostradale.”

 

Emendamento 48/Paruolo

Il comma 4 dell’art. 7 (Farmacie nei luoghi ad alto transito) è abrogato.

 

Emendamento 3/Foti

All’articolo 7, comma 4, le parole “Fino al 2022” è così modificata “Fino al 31 dicembre 2022”.

 

Emendamento 4/Foti

All’articolo 7, comma 4, la parola “aggiuntive” è così modificata “istituite ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo”.

 

Emendamento 5/Foti

All’articolo 7, comma 4, dopo le parole “o la gestione” integrare “delle farmacie di cui al presente comma”.

 

Emendamento 6/Foti

All’articolo 7, comma 4, le parole “Dopo il 2022” è così modificata “A far data dal 1 gennaio 2023”.

 

Emendamento 63/Delmonte

All’articolo 7, comma 4, le parole “ceduta dal Comune e, in caso di rinuncia, la sede è dichiarata vacante.” sono sostituite dalle parole “ceduta dal Comune, nemmeno nel caso in cui lo stesso abbia precedentemente affidato la gestione di farmacie, istituite con il criterio ordinario, a privati. In caso di rinuncia da parte del comune, la sede è dichiarata vacante.”.

 

Emendamento 12/Bignami

All’art. 7, comma 5, sostituire le parole “un anno” con le parole “180 (centottanta) giorni”

 

Emendamento 7/Foti

Al termine dell’articolo 7, viene istituito un nuovo Capo, denominato “Indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali in particolari situazioni”, composto dai seguenti tre articoli:

 

“Art. 7 bis

(Indennità di residenza)

1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con volume d’affari fino a euro 1.250.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;

b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;

c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.

3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.

4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere variati con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.

 

Art. 7 ter

(Indennità aggiuntiva)

1. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 7 bis, spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dell’anno precedente nella misura seguente:

a) euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 150.000,00;

b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.

2. La misura del volume di affari indicato al comma 1 può essere variata con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.

 

Art. 7 quater

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Le indennità ed i contributi previsti da questa legge sono erogati dall’Azienda USL, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una domanda presentata dai soggetti interessati all’Azienda USL medesima entro il 30 giugno.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono presentate secondo modalità stabilite da apposito atto di Giunta.”.

 

Emendamento 21/Foti

All’articolo 8, comma 1, dopo le parole “legge 8 marzo 1968, n. 221” integrare le parole “e dell’articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362.”.

 

Emendamento 64/Delmonte

L’articolo 8, comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La gestione del dispensario farmaceutico e la consegna domiciliare sono affidate al titolare della farmacia più vicina; in caso di rinuncia la gestione è affidata ai titolari delle farmacie della zona che si susseguono in ordine di distanza, ai sensi dell’art. 1 della Legge 221 del 1968. Nel caso in cui nessun titolare sia interessato, la gestione è di competenza del Comune. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicità ed efficienza per l’apertura del dispensario, il Comune stesso può rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione di riferimento attivando la consegna a domicilio dei farmaci, garantendo la medesima qualità e sicurezza del servizio di cui all’articolo 14.”

 

Emendamento 13/Bignami

All’art. 8, comma 2, sostituire le parole “di competenza del Comune” con le parole “affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza.”

 

Emendamento 22/Foti

All’articolo 8, comma 2, le parole “; in caso di rinuncia la gestione è di competenza del Comune.” sono così modificate “o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Qualora non si manifestassero disponibilità o volontà ad assumere la titolarità del dispensario la gestione dello stesso sarà di competenza comunale.”.

 

Subemendamento 88/Paruolo

All’emendamento n. 49 la parola “stradale” è soppressa.

 

Emendamento 49/Paruolo-Marchetti F.

Al comma 2 dell’art. 8 (Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici) le parole “di competenza del Comune” sono sostituite da “affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza stradale. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario”.

 

Emendamento 50/Paruolo

Al comma 4 dell’art. 8 (Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici), dopo la parola “Il Comune” aggiungere “in accordo con l’Azienda USL”.

 

Emendamento 35/Sensoli e altri

Dopo l’art. 8 si inserisce l’art. 8 bis:

“Art. 8 bis

Contesti eccezionali

1. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione.”

 

Emendamento 65/Delmonte

L’articolo 9, comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. I comuni con le caratteristiche di stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, la Regione, sentita l’azienda AUSL, può autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica territoriale.”

 

Emendamento 93/Delmonte

Al termine del comma 1 dell’art. 9 (Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali) sono aggiunte le parole “, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica territoriale e della classificazione di località turistica di cui alla legge regionale n. 14 del 1999”.

 

Emendamento 66/Delmonte

L’articolo 9, comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comune autorizza l’apertura del dispensario indicando il periodo d’apertura stagionale. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale è di norma affidata al titolare della farmacia più vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra la soglia del dispensario e la soglia della farmacia. Il Comune, in via straordinaria può, motivandolo, affidare la gestione del dispensario al titolare di un’altra farmacia limitrofa.”

 

Subemendamento 89/Paruolo

All’emendamento n. 51 la parola “stradale” è soppressa.

 

Emendamento 51/Paruolo-Marchetti F.

Al comma 2 dell’art. 9 (Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali) dopo le parole “in ordine di distanza” sono aggiunte “stradale. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario”.

 

Emendamento 8/Foti

All’articolo 9, al termine del comma 4 sono integrate le seguenti parole “ovvero, nel caso in cui il pubblico concorso vada deserto, è messa a concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.”

 

Emendamento 52/Paruolo

Al comma 5 dell’art. 9 (Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali), le parole “della Provincia” sono sostituite con “comprese nell’ambito territoriale dell’Azienda USL”.

 

Emendamento 36/Sensoli e altri

Dopo l’art. 9 si inserisce l’art. 9 bis:

“Art. 9 bis

Sostituzione temporanea del titolare

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all’albo nella conduzione professionale dell’esercizio è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.”

 

Emendamento 37/Sensoli e altri

Dopo l’art. 9 bis si inserisce l’art. 9 ter:

“Art. 9 ter

Chiusura temporanea dell’esercizio

1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente, l’esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno quindici giorni prima all’Ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al sindaco, alla ASL competente ed alla Regione, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.”

 

Emendamento 67/Delmonte

All’articolo 10, comma 1, lettera e), le parole “propria sede” sono sostituite con le parole “proprie sedi”.

 

Emendamento 68/Delmonte

All’articolo 10, comma 1, lettera g), dopo le parole “il Comune” sono inserite le parole “, sentito l’ordine provinciale dei farmacisti,”

 

Emendamento 69/Delmonte

L’articolo 10, comma 1, lettera h) è abrogato.

 

Emendamento 23/Foti

All’articolo 10, comma 1, lettera h), le parole “qualora non sussistano più le ragioni che ne hanno determinato l’apertura, di cui all’articolo 8 commi 1 e 4 e all’articolo 9 comma 1” sono così modificate “per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti all’art. 120 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.”.

 

Emendamento 14/Bignami

All’art. 10, comma 1, lettera h), dopo le parole “farmacie succursali” aggiungere le parole “per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti all’art.120 del Testo Unico delle Legge Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n.1265)”.

 

Emendamento 15/Bignami

All’art. 11, comma 1, lett. a), dopo la parola “1968” aggiungere le parole “prevedendo un progressivo adeguamento dell’indennità di residenza al fine di favorire la permanenza delle farmacie nelle zone più disagiate ed economicamente non sostenibili.”

 

Emendamento 53/Paruolo

All’articolo 11 è aggiunta la lett.: “h bis) istituzione e gestione del portale informativo di cui all’art. 11bis”.

 

Emendamento 38/Sensoli e altri

Dopo l’art. 11 si inserisce l’art. 11 bis:

“Articolo 11 bis

Portale web orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie e vendita online

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria dei Farmacisti e con gli ordini provinciali dei farmacisti, mette a disposizione dei cittadini gratuitamente un’apposita sezione del portale web regionale al fine di rendere pubblici ed accessibili in modalità telematica le informazioni inerenti, aperture, chiusure, periodi feriali, turni, orari del servizio farmaceutico, nonché accessibilità telematica all’elenco delle farmacie, situate sul territorio regionale, autorizzate alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione, a seguito del recepimento della direttiva europea 2011/62/UE, Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, sui medicinali ad uso umano.

2. Al fine della tutela dei cittadini nell’acquisto online dei medicinali vendibili senza obbligo di prescrizione, di cui al Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, ed al fine di evitare che soggetti non autorizzati possano vendere on line tali medicinali, il portale web, di cui al comma 1, dovrà pubblicare un elenco di tutte le farmacie autorizzate alla vendita di tali farmaci online.

3. Il portale, di cui al comma 1, è rivolto ai cittadini, e dispone del sistema automatizzato di ricercare della farmacia di turno più vicina.”

 

Emendamento 54/Paruolo

È aggiunto il seguente articolo:

“Art. 11 bis

Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni

1. Ogni Azienda USL attiva un portale informativo Internet - o una sezione del portale aziendale - finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.

2. Le informazioni contenute in tale portale sono fornite:

a) in formato testuale, accessibile alle persone disabili e con servizio multilingue;

b) in modalità geo referenziata attraverso una mappa grafica, sulla base dei dati che il Comune è tenuto a fornire all’Azienda USL;

c) in modalità ottimizzata anche per la fruizione da dispositivi mobili;

d) in formato open data, affinché siano fruibili ed eventualmente replicabili su altri dispositivi e portali informativi.

3. Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, completi di tutti i dati richiesti al comma 10 dell’art. 12, nonché le informazioni sulle ferie e altre indicazioni ritenute utili.”

 

Subemendamento 94/Delmonte-Sensoli-Paruolo

All’emendamento n. 55 il comma 12 è così riformulato:

“12 Entro il termine di un anno dalla data di approvazione della presente legge, è fatto obbligo alle farmacie di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce verde deve essere luminosa, con l’obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane”.

 

Emendamento 55/Paruolo-Calvano

L’art. 12 (Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie) è riformulato come segue:

“1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore.

3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate.

4. L’Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l’Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. Comuni confinanti possono richiedere all’Azienda USL che la definizione di tali turni avvenga sull’insieme delle farmacie comprese nel loro territorio.

5. Il servizio farmaceutico prestato in turno è di norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire la modalità di effettuazione dei turni notturni come da successivo comma 6.

6. Il Comune ha facoltà di stabilire che il turno notturno di cui al comma 5 possa essere effettuato:

a) a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all’interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;

b) per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di 30 minuti dall’avvio della chiamata.

7. Il farmacista, che svolge il turno notturno secondo le modalità previste al comma 6, ha l’obbligo di dispensare i medicinali richiesti e i seguenti: dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un’alimentazione particolare. Per il servizio notturno il farmacista può richiedere la corresponsione del diritto addizionale previsto dall’art. 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto del 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).

8. La Regione, avvalendosi dell’Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderne la possibilità per le farmacie inadempienti, fino al ripristino delle modalità indicate alla lett. b) del comma 6.

9. L’indicazione dei turni delle farmacie deve comprendere denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità. L’indicazione del numero telefonico è condizione per la concessione del turno notturno nella modalità di cui alla lett. b) del comma 6.

10. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall’esterno i turni con le informazioni richieste al comma 9.

11. L’Azienda USL pubblicizza i turni tramite il portale informativo di cui all’art. 11bis.

12. Entro il termine di un anno dalla data di approvazione della presente legge, è fatto obbligo alle farmacie collocate in aree extraurbane di dotarsi di croce verde luminosa da tenere accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.”

 

Emendamento 9/Foti

All’articolo 12, comma 1, le parole “È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.” sono abrogate.

 

Emendamento 39/Sensoli e altri

All’art. 12 dopo il comma 4 è introdotto il comma 4 bis:

“4 bis. Nel caso di turno notturno a battenti chiusi, di cui al comma 4, i battenti dell’esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idonea e facile accessibilità dei richiedenti la prestazione, anche per le persone con disabilità, nonché possibilità di colloquio col farmacista.”

 

Emendamento 24/Foti

All’articolo 12, il comma 5 è così integralmente modificato

“5. Nei comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche urbane il turno può essere effettuato per chiamata mediante reperibilità del farmacista garantendo risposta immediata e presenza del farmacista nei locali della farmacia entro un tempo massimo di trenta minuti. Tale forma di servizio è possibile anche per le farmacie rurali di Comuni con più di cinque sedi farmaceutiche urbane.”.

 

Emendamento 70/Delmonte

All’articolo 12 comma 5, le parole “con meno di cinque sedi farmaceutiche” sono sostituite con le parole “con popolazione inferiore a quella necessaria al rilascio di cinque autorizzazioni di cui all’articolo 1 della legge 475/1968”

 

Emendamento 40/Sensoli e altri

All’art. 12 dopo il comma 5 è introdotto il comma 5 bis:

“5 bis Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata, oltre a prodotti necessari all’alimentazione dei neonati.”

 

Emendamento 41/Sensoli e altri

All’art. 12 il comma 6 è interamente sostituito con il seguente:

“6. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre al pubblico in modo visibile dall'esterno dei propri locali un’insegna idonea all’individuazione da parte dell’utente degli orari di apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o bacino di utenza.”

 

Emendamento 10/Foti

All’articolo 12, comma 7, le parole “collocate in aree extraurbane” nonché le parole “Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.” sono abrogate.

 

Emendamento 79/Delmonte

L’articolo 12, comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. È fatto obbligo per le farmacie dotarsi di croce verde luminosa da tenere accesa durante le ore serali di apertura e di turno.”

 

Emendamento 16/Bignami

All’art. 12 è aggiunto il seguente comma:

“8. Le insegne luminose verdi a croce delle farmacie e i cartellini dei turni esposti dalle farmacie non sono soggetti al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.”

 

Emendamento 42/Sensoli e altri

All’art. 12 dopo il comma 7 è introdotto il comma 7 bis:

“7 bis. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio possono rimanere spente.”

 

Emendamento 71/Delmonte

Dopo l’articolo 12, comma 7, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le aziende sanitarie locali pubblicano sui rispettivi siti web l’elenco delle farmacie di turno”.

 

Emendamento 17/Bignami

All’art. 13, comma 1, sostituire le parole “…un mese” con le parole “… 30 giorni”

 

Emendamento 25/Foti

All’articolo 13, comma 1, le parole “di un mese” sono così modificate “di trenta giorni”.

 

Emendamento 72/Delmonte

All’articolo 13 comma 1, le parole “un mese” sono sostituite con le parole “trenta giorni”.

 

Emendamento 86/Delmonte

L’articolo 13 comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Fatte salve le chiusure necessarie per interventi di manutenzione straordinaria, la chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.”

 

Emendamento 73/Delmonte

L’articolo 13 comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. La chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori a 3 giorni ed è possibile una sola chiusura al mese.”

 

Emendamento 26/Foti

All’articolo 13, comma 2, le parole “ad una settimana” sono così modificate “a tre giorni”.

 

Subemendamento 90/Paruolo

All’emendamento n. 56 le parole “pubblica i periodi di ferie sul” sono sostituite da “attraverso il”.

 

Emendamento 56/Paruolo

Al comma 3 dell’art. 13 (Chiusura per ferie), dopo la parola “ferie” aggiungere “in particolare, pubblica i periodi di ferie sul portale informativo di cui all’art. 11bis”.

 

Emendamento 43/Sensoli e altri

All’art. 13 dopo il comma 3 è introdotto il comma 4:

“4. La chiusura per ferie deve avvenire in modo da assicurare l’assistenza farmaceutica, in ogni caso essere garantita l’apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o bacino di utenza.”

 

Emendamento 74/Delmonte

Dopo l’articolo 13, comma 3, è inserito il seguente comma:

“4. Le aziende sanitarie locali pubblicano sui rispettivi siti web l’elenco delle farmacie chiuse per ferie”.

 

Emendamento 82/Paruolo

Il comma 3 dell’art. 14 (Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate) è così riformulato:

“3. In caso di prescrizione in formato digitale, la ricetta è rappresentata dal suo codice identificativo unitamente al codice fiscale dell'assistito: questi sono i dati da comunicare al farmacista per il ritiro dei farmaci presso la farmacia. Nel caso della consegna a domicilio tali dati possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalità telematica”.

 

Emendamento 57/Paruolo

Al comma 3 dell’art. 14 (Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate) dopo la parola “telefonicamente” sono aggiunte “, via mail o mediante altra modalità telematica”.

 

Emendamento 58/Paruolo

All’art. 14 è aggiunto il seguente comma 3bis:

“Le modalità di comunicazione indicate al comma 3 sono ammesse anche per il ritiro dei farmaci presso la farmacia”.

 

Emendamento 18/Bignami

All’art. 14, comma 5, sostituire le parole “può adottare” con le parole “adotta”

 

Emendamento 75/Delmonte

All’articolo 14, comma 5, dopo la parola “Regione” sono aggiunte le seguenti parole: “, sentiti gli Ordini provinciali dei Farmacisti e le associazioni di categoria,”

 

Emendamento 85/Bignami

All’art.14, comma 5, dopo le parole “al domicilio,” aggiungere le parole “comunque da effettuarsi tramite farmacisti,”

 

Emendamento 27/Foti

All’articolo 14, al temine del comma 5, integrare “Tali linee guida si estendono alla consegna domiciliare effettuata dai comuni ai sensi dell’articolo 8, comma 2.”.

 

Emendamento 19/Bignami

All’art. 15, comma 2, dopo la parola “USL” aggiungere le parole “e verbalizzate sull’apposito modello unico.”

 

Emendamento 76/Delmonte

Alla fine dell’articolo 15, comma 2, sono inserite le seguenti parole: “La giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone la redazione di un verbale di modello unico da utilizzare per le ispezioni ordinarie.”

 

Emendamento 28/Foti

All’articolo 15, dopo il comma 2, viene integrato il seguente comma:

“2bis. La Giunta regionale predispone linee guida e modalità per uniformare su tutto il territorio regionale le visite ispettive ordinarie.”

 

Emendamento 20/Bignami

All’art. 16, comma 2, dopo le parole “vigente in materia.” aggiungere le parole “, ed in particolare conformemente a quanto previsto dall’art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e dai relativi decreti ministeriali attuativi in materia di erogazione dei servizi sanitari di primo e di secondo livello nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.”

 

Emendamento 29/Foti

All’articolo 16, comma 2, dopo le parole “vigenti in materia” integrare le parole “ed in particolare conformemente a quanto previsto dall’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e dai relativi decreti ministeriali attuativi in materia di erogazione dei servizi sanitari di primo e di secondo livello nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.”.

 

Emendamento 77/Delmonte

All’articolo 16, comma 2, dopo le parole “vigente in materia” è aggiunto il seguente periodo: “ed in particolare conformemente a quanto previsto dall’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e dai relativi decreti ministeriali attuativi in materia di erogazione dei servizi sanitari di primo e di secondo livello nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.”

 

Emendamento 44/Sensoli e altri

All’art. 16 dopo il comma 4 sono inseriti i commi 5 e 6:

“5. Nel rispetto prioritario del diritto alla salute, i prodotti in vendita in farmacia che non hanno rilevanza sanitaria, ma commerciale, devono essere ben distinguibili e non connotati da pubblicità che può trarne in inganno.

6. All’interno della farmacia qualora vengono svolte attività non sanitarie, consentite normativa vigente, esse debbono essere svolte in locali separati da quelli in cui viene esercitata l’attività di farmacia e possedere i richiesti requisiti igienico-sanitari, ed essere riconoscibili come attività di altra natura da quella sanitaria.”

 

Emendamento 83/Paruolo

Il comma 1 dell'art. 18 (Norma finanziaria) è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 6 e dall’articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti”,  del bilancio di previsione 2016 – 2018."

 

Emendamento 59/Paruolo

Il comma 3 dell’art. 19 è abrogato.

 

Emendamento 78/Delmonte

L’articolo 19, comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le farmacie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotate di croce rossa luminosa hanno 180 giorni di tempo per sostituire la dotazione con quella prevista dall’articolo 12, comma 7.”

 

Subemendamento 92/Paruolo

La rubrica dell’art. 19bis è sostituita dalla seguente “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”.

 

Subemendamento 45/Sensoli e altri

All’emendamento n.1, della Giunta regionale, avente ad oggetto: “Art. 19 bis Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale” dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis:

“2 Bis Al fine di rendere cogente il raggiungimento del risultato atteso sulle tempistiche previste per l’attesa per le prestazioni sanitarie, in caso di inosservanza da parte delle Aziende Sanitarie e delle altre strutture sanitarie del dovere di effettuare le visite prenotate entro i tempi previsti dalla Regione, è disposto un risarcimento economico corrispondente all’importo medio regionale necessario per ottenere la prestazione in regime di libera professione intramoenia.”

 

Subemendamento 91/Paruolo

All’emendamento n. 1 dopo le parole “ampia informazione all’utenza” aggiungere “, le cause di giustificazione, nonché la decorrenza delle misure indicate nel comma 2”.

 

Emendamento 1/Giunta

Dopo l’articolo 19 è introdotto il seguente:

“Art. 19 bis

Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, l’assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.

2. L’assistito, anche se esente, che non si presenta alla data ed all’ora della prestazione prenotata ed omette, senza idonea giustificazione, di effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa è applicata e riscossa dall’Azienda USL territorialmente competente in relazione alla struttura presso la quale è stato fissato l’appuntamento, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Alla medesima Azienda sono attribuiti i relativi proventi.

3. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono disciplinate le modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale al fine della corretta applicazione del presente articolo e della sua più ampia informazione all’utenza.”

 

Emendamento 84/Paruolo-Cardinali

L’art. 20 (Disposizioni finali) è riformulato come segue:

“1. La Regione può emanare linee guida per garantire l’uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, anche attraverso la definizione di modulistica unica regionale, nonché per definire le attività di vigilanza non ricomprese nell'articolo 15 e la concessione di deroghe temporali.

2. La Regione individua modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.”

 

 

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