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Legislatura X - Commissione V - Processo Verbale del 21/02/2019 antimeridiano

    Processo verbale n. 6

    Seduta del 21 febbraio 2019

     

    Il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 10,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2019.4140 del 14/02/2019, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna, Viale A. Moro n. 50, la Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità.

     

    Partecipano alla seduta i consiglieri:

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    PARUOLO Giuseppe

    Presidente

    Partito Democratico

    5

    presente

    PETTAZZONI Marco

    Vicepresidente

    Lega Nord

    4

    presente

    RAVAIOLI Valentina

    Vicepresidente

    Partito Democratico

    5

    presente

    ALLEVA Piergiovanni

    Componente

    L’Altra Emilia Romagna

    1

    assente

    BENATI Fabrizio

    Componente

    Partito Democratico

    1

    presente

    BOSCHINI Giuseppe

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    CALIANDRO Stefano

    Componente

    Partito Democratico

    1

    assente

    CAMPEDELLI Enrico

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    FACCI Michele

    Componente

    Gruppo Misto

    1

    presente

    GALLI Andrea

    Componente

    Forza Italia

    1

    assente

    IOTTI Massimo

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    LIVERANI Andrea

    Componente

    Lega Nord

    3

    presente

    LORI Barbara

    Componente

    Partito Democratico

    1

    presente

    MARCHETTI Francesca

    Componente

    Partito Democratico

    5

    presente

    PRODI Silvia

    Componente

    Gruppo Misto

    1

    presente

    PRUCCOLI Giorgio

    Componente

    Partito Democratico

    1

    presente

    RANCAN Matteo

    Componente

    Lega Nord

    2

    presente

    RONTINI Manuela

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    SASSI Gian Luca

    Componente

    Gruppo Misto

    1

    presente

    SENSOLI Raffaella

    Componente

    Movimento 5 Stelle

    4

    presente

    TAGLIAFERRI Giancarlo

    Componente

    Fratelli d’Italia

    1

    presente

    TARASCONI Katia

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    TARUFFI Igor

    Componente

    Sinistra Italiana

    1

    presente

    TORRI Yuri

    Componente

    Sinistra Italiana

    1

    presente

     

     

    Presiede la seduta: Giuseppe PARUOLO

    Assiste il segretario: Adolfo Zauli

    Funzionario estensore: Antonella Agostini

     


    Il presidente PARUOLO dichiara aperta la seduta alle ore 10,45.

     

    -          Approvazione del processo verbale n.5 del 2019.

     

    La commissione lo approva all’unanimità.

     

    6244 -Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”. (delibera di Giunta n. 356 del 12 03 18)

     

    Il presidente PARUOLO introduce l’argomento all’ordine del giorno, apre la discussione generale e, in assenza di interventi, la chiude per dare inizio all’esame dell’articolato. Informa che sono stati presentati 15 emendamenti. Cede la parola al relatore.

     

    Articolo 1

     

    Sull’articolo 1 insiste l’emendamento n.1.

     

    Il relatore BOSCHINI svolge alcune considerazioni generali e illustra l’emendamento che sostituisce l’art. 1.

     

    Il relatore di minoranza RANCAN motiva il voto contrario del Gruppo Lega Nord.

     

    In assenza di ulteriori interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento.

     

    La commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), 3 contrari (LN, FDI) e 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi) l’emendamento n. 1 che sostituisce interamente l’art. 1.

     

    Articolo 2

     

    Sull’articolo 2 insiste l’emendamento n.2.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra l’emendamento.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi) l’emendamento n. 2.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 2, come emendato, con 24 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), 3 contrari (LN, FDI) e 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi).

     

    Articolo 3

     

    Sull’articolo 3 insiste l’emendamento n.3.

    Il relatore BOSCHINI illustra l’emendamento.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi) l’emendamento n. 3.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 2, come emendato, con 24 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 8 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi).

     

    Articolo 4

     

    Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti nn.15 e 4.

     

    La consigliera PRODI, quale prima firmataria dell’emendamento 15, ne illustra il contenuto.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra l’emendamento 4 ed esprime le sue considerazioni sull’emendamento 15.

     

    La consigliera PRODI interviene nuovamente e ritira l’emendamento n. 15.

     

    In assenza di altri interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 16 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci, SI, Misto/Prodi) l’emendamento n. 4.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 4, come emendato, con 26 voti favorevoli (PD) 3 contrari (SI, Misto/Prodi) e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 5

     

    Sull’articolo 5 insiste l’emendamento n.5.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra l’emendamento.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci) l’emendamento n. 5.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 5, come emendato, con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 6

     

    Sull’articolo 6 non insistono emendamenti.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 6, nel testo base, con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 7

     

    Sull’articolo 7 insistono gli emendamenti nn.6,7,8 e 9.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra gli emendamenti.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione degli emendamenti e, a seguire, dell’articolo.

     

    Con distinte votazioni d’identico risultato la commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci) gli emendamenti nn. 6, 7, 8 e 9.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 7, come emendato, con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 8

     

    Sull’articolo 8 insiste l’emendamento n.10.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra l’emendamento.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci) l’emendamento n. 10.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 8, come emendato, con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 9

     

    Sull’articolo 9 insiste l’emendamento n.11.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci) l’emendamento n. 11.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 9, come emendato, con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 10

     

    Sull’articolo 10 non insistono emendamenti.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 10, nel testo base, con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 11

     

    Sull’articolo 11 insistono gli emendamenti nn.12 e 13.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra gli emendamenti.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione degli emendamenti e, a seguire, dell’articolo.

     

    Con distinte votazioni d’identico risultato la commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 16 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci) gli emendamenti nn. 12 e 13.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 11, come emendato, con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), 10 contrari (LN, FDI) e 6 astenuti (M5S, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

     

    Articolo 12

     

    Sull’articolo 12 non insistono emendamenti.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 12, nel testo base, con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 16 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Articolo 13

     

    Sull’articolo 13 insiste l’emendamento n.14.

     

    Il relatore BOSCHINI illustra l’emendamento.

     

    In assenza di interventi, il presidente PARUOLO procede con la votazione dell’emendamento e, a seguire, dell’articolo.

     

    La commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 16 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci) l’emendamento n. 14.

     

    La commissione esprime parere favorevole all’articolo 13, come emendato, con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 16 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi, Misto/Facci).

     

    Il presidente PARUOLO propone di dare mandato agli uffici per il coordinamento formale del testo del progetto di legge ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Regolamento interno.

     

    La commissione concorda.

     

    Il presidente PARUOLO chiede, quindi, ai relatori se intendano svolgere relazione orale o scritta.

     

    I relatori BOSCHINI e RANCAN dichiarano che svolgeranno relazione orale.

     

    Il presidente PARUOLO fornisce informazioni sulle prossime sedute e sulla richiesta di audizione pervenuta da parte delle consigliere Prodi e Marchetti sul fenomeno Hikikomori.

     

    Prende la parola la consigliera PRODI per spiegare e per richiedere ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, la trasmissione in streaming dell’audizione

     

    Il presidente PARUOLO invita i commissari ad esprimersi in merito, dopo aver brevemente spiegato, come da richiesta del consigliere PETTAZZONI, in che cosa consista il fenomeno indicato.

     

    La commissione all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole.

     

    Il presidente PARUOLO ringrazia e dichiara chiusa la seduta odierna.

     

     

    La seduta termina alle ore 11,30.

     

     

    Approvato nella seduta del 28 febbraio 2019.

     

     

     

    Il segretario

    Il Presidente

    Adolfo Zauli

    Giuseppe Paruolo

     

     

     

     

    ALLEGATO

     

    EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO 6244

     

    Emendamento 1 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    L’articolo 1 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

    Articolo 1

    Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005

    1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 24

    Tirocini

    1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies.

    2. La presente regolamentazione non si applica:

    a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

    b) ai tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale;

    c) ai tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;

    d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea, promossi all’interno delle quote di ingresso.

    3. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto andamento del progetto formativo individuale di seguito richiamato. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua e predispone i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

    4. Il progetto formativo di cui al comma 3 che precede ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante.

    5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un tutore responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni tutore responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

    6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio, e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini in favore dei seguenti soggetti:

    a) le persone di cui all’articolo 26 novies;

    b) le persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;

    c) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991;

    d) i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.);

    e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998;

    f) le vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime).

    7. Il soggetto promotore invia alla Agenzia Regionale per il Lavoro, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38 della presente legge, la convenzione ed il progetto formativo, che l’Agenzia Regionale per il Lavoro medesima mette a disposizione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3.

    8. È obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. La convenzione deve prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto promotore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

    9. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

    10. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi localizzato comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale, invece che dalle disposizioni del presente capo, previa comunicazione alla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione deve essere obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.”.

     

    Emendamento 2 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 2 del progetto di legge, il periodo dopo le parole “attività stagionale” è sostituito dal seguente: “come definita dalle rispettive normative e dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, la durata minima è ridotta ad un mese.”:

    Emendamento 3 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 3 del progetto di legge, dopo le parole “Unità di Competenza già” è inserita la parola: “interamente”.

     

    Emendamento 4 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 4 del progetto di legge, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto può essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il cinquanta per cento, in riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato dal datore ospitante. In particolare, i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.”.

     

    Emendamento 5 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    Il comma 1 dell’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 5 del progetto di legge, è sostituito dal seguente:

    “1.L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’art. 24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. La verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni è effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione su richiesta dei soggetti promotore e ospitante, che in questo modo rinunciano alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione. Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo segnala, immediatamente dopo la suddetta verifica, la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione delle eventuali incongruenze entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario dalla segnalazione delle stesse; il soggetto promotore potrà sanare anche di propria iniziativa le incongruenze, che gli verranno segnalate dai sistemi informativi. Dalla avvenuta regolare integrazione della documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile; se le incongruenze non vengono corrette entro il termine perentorio di 30 giorni di calendario, il tirocinio non è attivabile. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro 45 giorni dall’attestazione, da parte del sistema informativo, dell’attivabilità del tirocinio.”.

     

    Emendamento 6 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 7 del progetto di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    Al comma 2, dopo le parole “attività di controllo,” è aggiunta la parola: “anche”;

     

    Emendamento 7 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 7 del progetto di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    “2.bis La Regione e L’agenzia regionale per il lavoro stabiliscono con un accordo con l’ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l’attuazione dei controlli di competenza”.

     

    Emendamento 8 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 7 del progetto di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    Nel comma 3 il periodo dopo le parole “quantitative e qualitative” è sostituito dal seguente: “disponibili nei sistemi informativi, allo scopo di assicurare la coerenza dell’utilizzo dello strumento dei tirocini con gli obiettivi della programmazione regionale”.

     

    Emendamento 9 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 7 del progetto di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    “3bis. Per le finalità di cui al presente articolo e dell’articolo 47, comma 1, lettera c), L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna definisce con proprio atto un formulario di valutazione del tirocinio, da compilarsi da parte del tirocinante al termine dell’esperienza. Il formulario è trasmesso alla Agenzia Regionale per il Lavoro da parte del soggetto promotore attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38 della presente legge.”

     

    Emendamento 10 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 8 del progetto di legge, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1, a meno che non dimostri l’assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;”

    Emendamento 11 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005, come sostituito dall’articolo 9 del progetto di legge, dopo le parole “individuazione del” è inserita la parola: “tutore”.

     

    Emendamento 12 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 novies, introdotto nella legge regionale n. 17 del 2005 dall’articolo 11 del progetto di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    Al comma 1 le parole “dalle norme che seguono” sono sostituite dalle parole: “dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto.”

     

    Emendamento 13 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 26 novies, introdotto nella legge regionale n. 17 del 2005 dall’articolo 11 del progetto di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    Il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. I tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2, a seguito di attestazione, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la misura.”.

     

    Emendamento 14 Boschini, Caliandro, Calvano, Paruolo

    All’articolo 13 del progetto di legge le parole: “1 ottobre 2018” sono sostituite dalle parole: “1 luglio 2019”.

     

    Emendamento 15 Prodi, Torri, Taruffi

    All’Articolo 4, il comma 2 dell’Art. 26 bis della legge 17/2005 viene così modificato:

    Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:

    a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data di inizio del contratto sia di almeno 12 mesi anteriore alla data di avvio del tirocinio;

    b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data di inizio del contratto sia di almeno 12 mesi anteriore alla data di avvio del tirocinio;

    c) un numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data di inizio del contratto sia di almeno 12 mesi anteriore alla data di avvio del tirocinio.

     

     

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