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Legislatura XI - Commissione Parità - Processo Verbale del 05/10/2022 pomeridiano

Processo verbale n. 19

Seduta del 5 ottobre 2022

 

Il giorno 5 ottobre 2022 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. PG/2022/23729 del 28/09/2022, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione per la Parità e per i diritti delle persone in seduta congiunta con la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali in modalità mista, con la presenza in sede del Presidente e dei seguenti membri per Gruppo assembleare: Pillati Marilena, Mori Roberta, Rossi Nadia (PD), Pelloni Simone, Stragliati Valentina (Lega), Castaldini Valentina (FI), Zamboni Silvia (EV), nonché degli altri partecipanti in via telematica in applicazione dell’art. 124, comma 4 bis del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e della delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 maggio 2022, n. 26 (Disposizioni per lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute delle Commissioni assembleari).

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

AMICO Federico Alessandro

Presidente

Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista

2

presente

PELLONI Simone

Vicepresidente

Lega Salvini Emilia-Romagna

8

presente

PILLATI Marilena

Vicepresidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

9

presente

BONDAVALLI Stefania

Componente

Bonaccini Presidente

3

presente

CASTALDINI Valentina

Componente

Forza Italia – Berlusconi per Borgonzoni

1

presente

COSTI Palma

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

FABBRI Marco

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Gruppo Misto

1

assente

LISEI Marco

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

1

assente

MALETTI Francesca

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

2

presente

MASTACCHI Marco

Componente

RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

1

assente

MONTEVECCHI Matteo

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

2

presente

MORI Roberta

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

5

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

2

presente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

STRAGLIATI Valentina

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

4

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

2

presente

ZAMBONI Silvia

Componente

Europa Verde

1

presente

 

Partecipa alla seduta: Cristina KARADOLE (Settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità).

 

Presiede la seduta: Federico Alessandro AMICO

Assiste la segretaria: Monica Bernardi

Funzionario estensore: Antonella Agostini

 


I presidenti POMPIGNOLI e AMICO dichiarano aperta la seduta alle ore 14,40 e procedono preliminarmente all’appello, ciascuno per la propria commissione, ai fini dell’identificazione certa dei partecipanti.

 

-          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica COM (2022) 105 final dell'8 marzo 2022

 

Il presidente AMICO introduce spiegando che la commissione per la Parità e per i diritti delle persone è chiamata, in questa sede, ad esprimere il parere consultivo alla commissione referente Bilancio, Affari generali ed istituzionali e cede la parola alla rappresentante della Giunta.

 

La dottoressa KARADOLE, con l’ausilio di slides, illustra i risultati della consultazione sulla proposta di direttiva.

 

Il presidente AMICO informa che sono stati presentati 4 proposte di modifica: 2 a firma della consigliera Castaldini e 2 a firma della consigliera Mori (v. Allegato). Ringrazia i tecnici per il lavoro svolto e svolge brevi osservazioni.

 

Interviene anche il presidente POMPIGNOLI sull’iter della seduta e sui contenuti della bozza di risoluzione.

 

Intervengono i consiglieri PELLONI, CASTALDINI, che illustra anche le proposte di modifica presentate, STRAGLIATI, MORI, che illustra anche le proposte di modifica presentate e anticipa il voto a favore del gruppo di appartenenza sulle proposte di modifica presentate dalla consigliera Castaldini, ZAMBONI, CATELLANI e il presidente POMPIGNOLI.

 

In assenza di ulteriori interventi, il presidente AMICO chiede ai gruppi di esprimere le dichiarazioni di voto, sulle singole proposte di modifica e, a seguire, il parere in sede consultiva sulla risoluzione.

 

Svolgono ulteriori brevi interventi in dichiarazione di voto sulle proposte di modifica i consiglieri CASTALDINI e PELLONI.

 

Con separate votazioni di identico esito la Commissione per la Parità e per i diritti delle persone accoglie le proposte di modifica 1 e 2 con 30 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV, FI), 16 contrari (Lega, FDI) e nessun astenuto.

 

Con separate votazioni di identico esito la Commissione per la Parità e per i diritti delle persone accoglie le proposte di modifica 3 e 4 con 29 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 17 contrari (Lega, FDI, FI) e nessun astenuto.

 

Il presidente AMICO accoglie la richiesta del consigliere PELLONI di votare la risoluzione, come modificata, per parti separate e, precisamente, in tre parti: la prima parte fino al punto 32 compreso, la seconda parte comprendente il solo punto 33 e la terza parte dal punto 34 alla fine.

 

Sulla prima parte della bozza di Risoluzione la Commissione per la Parità e per i diritti delle persone esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 29 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 15 contrari (Lega, FI) e 2 astenuti (FDI).

 

Sul punto 33 della bozza di Risoluzione la Commissione per la Parità e per i diritti delle persone esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all’unanimità con 46 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV, Lega, FI, FDI), nessun contrario e astenuto.

 

Sulla terza parte della bozza di Risoluzione la Commissione per la Parità e per i diritti delle persone esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 29 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 15 contrari (Lega, FI) e 2 astenuti (FDI).

 

Anche il presidente POMPIGNOLI procede con la votazione per parti separate.

 

Sulla prima parte della bozza di Risoluzione la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 13 contrari (Lega, FI) e 2 astenuti (FDI).

 

Sul punto 31 della bozza di Risoluzione la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali esprime parere favorevole all’unanimità con 44 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV, Lega, FI, FDI), nessun contrario e astenuto.

 

Sulla terza parte della bozza di Risoluzione la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 13 contrari (Lega, FI) e 2 astenuti (FDI).

 

I presidenti POMPIGNOLI e AMICO danno atto del parere favorevole espresso da entrambe le Commissioni sulla bozza di risoluzione nel testo modificato che di seguito si allega:

 

BOZZA

 

OGGETTO: Risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – COM(2022)105 dell’8 marzo 2022. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

 

RISOLUZIONE

 

La I Commissione “Bilancio Affari generali ed istituzionali”

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

 

-          visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”, in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;

 

-          visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

 

-          visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

-          vista la risoluzione n. 3328 del 11 maggio 2021 dell’Assemblea legislativa sulla Sessione europea 2021 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea, in particolare i punti n. 40 e n. 43;

 

-          vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – COM(2022)105 dell’8 marzo 2022;

 

-          vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione e l’articolo 23 sulla parità tra uomini e donne che deve essere assicurata in tutti i campi;

 

-          vista l’Agenda 2030 dell’ONU, in particolare il goal 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze” che dedica il target 5.2 all’eliminazione di ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, compreso lo sfruttamento sessuale e il target 5.3 all’eliminazione dei matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili;

 

-          vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013 n. 77, in merito alla quale la Corte di Giustizia europea ha ritenuto che l’Unione europea, anche in assenza della ratifica e adozione da parte di tutti gli Stati membri, può esprimersi in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, attraverso la direttiva in oggetto;

 

-          vista la raccomandazione (UE) 2017/761 del 26 aprile 2017 con cui la Commissione europea ha adottato il “Pilastro europeo dei diritti sociali” che rappresenta la strategia sociale dell’Unione europea e mira a garantire, attraverso i 20 obiettivi in cui si articola, una politica sociale europea inclusiva, equa e paritaria;

 

-          vista la comunicazione della Commissione europea dal titolo “Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025” - COM(2020) 152 del 5 marzo 2020 con cui sono stati definiti gli obiettivi politici e le azioni chiave per il periodo 2020-2025 finalizzati a costruire un'Europa garante della parità di genere e porre fine ad ogni forma di discriminazione sessuale e disuguaglianza strutturale tra donne e uomini ed eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento;

 

-          visti i seguenti atti legislativi che stabiliscono norme generali applicabili anche alle vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica o norme specifiche riguardanti determinate forme in cui tale violenza può manifestarsi:

 

-     direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

-     direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

-     direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo;

-     direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, rispetto alla quale la proposta di direttiva di cui all’oggetto rappresenta una lex specialis in quanto ne integra le norme per rispondere ad esigenze specifiche delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

-     regolamento (UE)606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

-     direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato;

-     direttive sulla parità di genere: 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura – direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma;

 

-          visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e ss.mm.;

 

-          vista la legge 23 aprile 2009, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;

 

-          vista la legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

 

-          vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”;

 

-          vista la legge 15 gennaio 2021, n. 4 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019;

 

-          vista la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

 

-          visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, in attuazione dell’art.5 della legge 15 ottobre 2013, n.119;

 

-          visto il Patto per il lavoro e per il clima sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna a dicembre 2020 con enti locali, sindacati, banche, imprese, scuola, atenei, associazioni e Camere di commercio, che ha tra i suoi obiettivi il contrasto ad ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere;

 

-          vista la delibera assembleare n. 38 del 23 febbraio 2021 con cui è stata approvata la strategia dell’Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025 “Data Valley Bene Comune” che riconosce la disparità di genere come una delle ineguaglianze più diffuse e invisibili anche in ambito tecnologico;

 

-          vista la legge regionale n. 6 del 27 giugno 2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e in particolare il titolo V “Indirizzi di prevenzione della violenza di genere” che all’art.17 disciplina tempi e modi di adozione del Piano regionale contro la violenza di genere;

 

-          vista la deliberazione assembleare n. 54 del 13 ottobre 2021 con cui è stato approvato il secondo piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6, anno 2021, che integra ed aggiorna il precedente documento programmatico triennale approvato con delibera assembleare n. 69 del 4 maggio 2016;

 

-          vista la delibera di giunta regionale n. 1677 del 18 novembre 2013 con cui sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere;

 

-          vista la determina di giunta regionale n. 650 del 28 aprile 2022 con cui, in sede di approvazione della manovra di bilancio 2022-2024, la Regione Emilia-Romagna ha destinato 1 milione di euro a favore dell’incremento del reddito di libertà nazionale, una misura di sostegno per le donne che hanno subito violenza, grazie alla quale il Governo ha aumentato l’assegno mensile per sostenere l’autonomia e il recupero delle donne vittime di violenza;

 

-          visto il parere della Commissione per la parità e per i diritti delle persone approvato nella seduta del 5 ottobre 2022, prot. n. …

 

Esprime sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica - COM(2022)105 dell’8 marzo 2022 le seguenti osservazioni:

 

  1. considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del c.d. “early warning system” e che l’articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

  1. considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”;

 

  1. considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica fa parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2021, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 della stessa legge;

 

  1. considerato che ai sensi dell’art. 3 ter della L.R. 16/2008 e in attuazione degli indirizzi espressi nella risoluzione oggetto n. 3328 "Sessione Europea 2021”, sulla proposta di direttiva è stata avviata la consultazione sulla piattaforma di e-democracy della Regione Emilia-Romagna PartecipAzioni dal 13/06/2022 al 10/07/2022 attraverso un questionario predisposto dal nucleo di valutazione;

 

  1. vista la nota tecnica e gli allegati (questionario e risposte) contenenti l’analisi quantitativa e qualitativa dei contributi ricevuti;

 

  1. considerato che l’uguaglianza di genere è un diritto fondamentale universalmente riconosciuto, un valore e un obiettivo fondamentale dell’Unione europea e un principio chiave del Pilastro europeo dei diritti sociali, oltre ad essere una condizione essenziale per il benessere e per la crescita economica, la prosperità, la pace e la sicurezza;

 

  1. considerato che la violenza contro le donne e la violenza domestica sono atti penalmente perseguibili e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica contribuisce a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e garantisce un alto livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione, incluso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;

 

  1. considerato che per violenza contro le donne si intende una violenza di genere perpetrata contro le donne in quanto tali e comprende tutti gli atti di violenza di genere che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica;

 

  1. considerato che per violenza domestica si intende una forma di violenza perpetrata contro le donne all’interno della famiglia o del nucleo famigliare, indipendentemente dai legami biologici o giuridici tra la vittima, il partner e altri famigliari;

 

  1. considerato che lo sviluppo tecnologico ha favorito la nascita della violenza on line che consiste in qualsiasi atto di violenza commesso, assistito o aggravato in tutto o in parte dall’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, oltre a sommarsi spesso alle minacce e alla violenza subite nella vita reale, si diffonde attraverso la rete oltre i confini dei singoli Stati membri;

 

  1. considerato che la violenza contro le donne e la violenza domestica non possono essere considerate un’emergenza ma una piaga che affligge tutti i paesi dell’Unione europea e che coinvolge, quando presenti, anche i minori, sia perché la subiscono, dato che spesso i partner violenti sono anche padri violenti, sia perché vi assistono e la violenza assistita è una vera forma di violenza;

 

  1. considerato che chiunque potrebbe essere vittima potenziale di queste forme di violenza che sono sempre più frequenti e trasversali e, pertanto, non devono essere considerate un’emergenza, ma una drammatica quotidianità che rispecchia modelli culturali caratterizzati da narrazioni stereotipate sul ruolo della donna nella società e, in particolare, in famiglia o nel gruppo dei pari e che si traducono in forme di coercizione, potere e controllo maschile sulle donne;

 

  1. considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – COM(2022)105 final dell’8 marzo 2022, intende combattere queste forme di violenza riunendo in un unico strumento giuridico norme minime al fine di colmare le lacune a livello di protezione, accesso alla giustizia, assistenza, prevenzione, coordinamento e cooperazione e allineare il diritto europeo alle norme internazionali consolidate, prima fra tutte la Convenzione di Istanbul;

 

  1. considerato che la proposta di direttiva, oltre a recepire gli obiettivi della convenzione di Istanbul, ne integra i contenuti con riferimento alla violenza online, definisce norme minime sulla definizione dei reati e sulle pene irrogabili e individua misure di contrasto e prevenzione dettagliate e mirate a rispondere ad esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine vittime di violenza;

 

  1. considerato che la Commissione europea nei “report on gender equality” pubblicati nel 2021 e 2022 ha posto l’attenzione sulle conseguenze del Covid-19 sulle donne, evidenziando come durante i lockdown vi sia stato un aumento degli episodi di violenza domestica su donne e bambini e un aumento delle disparità economiche e sociali dovute ad un maggiore carico di lavoro “domestico” e ad una sottovalutazione del lavoro femminile, fattori che incidono negativamente sulla loro indipendenza economica e sul loro effettivo potere decisionale;

 

  1. considerato che la violenza di genere ha anche ripercussioni economiche e l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) ha stimato il costo complessivo della violenza di genere nell’Unione europea in 366 miliardi di euro all’anno, a fronte di una spesa pari solamente allo 0,4% per servizi quali le case rifugio, e il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha stimato i costi delle molestie informatiche contro le donne tra i 49 e gli 89,3 miliardi di euro all’anno;

 

  1. considerata, infine, l’opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea e ai negoziati che seguiranno attraverso la formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

 

Per quanto attiene al merito della proposta:

 

  1. osserva che la base giuridica si basa sul combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE ed appare correttamente individuata in quanto la proposta definisce come reati determinate forme di violenza che rientrano tra quelle di particolare gravità e che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. In tal modo essa garantisce che tali reati siano perseguiti in modo efficace e contribuisce a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e a migliorare la protezione e l'assistenza alle vittime. Aumentando la fiducia tra Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari, essa favorirà, inoltre, il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni in materia penale e migliorerà la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del c.d. “early warning system”, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del TUE;

 

  1. ritiene che, in generale, gli obiettivi della proposta di direttiva in esame siano coerenti con gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna definiti nella legge regionale n. 6 del 27 giugno 2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e nella deliberazione assembleare n. 54 del 13 ottobre 2021 che ha approvato il secondo piano regionale contro la violenza di genere che integra ed aggiorna il precedente documento programmatico triennale approvato con delibera assembleare n. 69 del 4 maggio 2016;

 

  1. considera necessaria un’azione congiunta per combattere l’ampia diffusione nell’Unione europea della violenza contro le donne e della violenza domestica e i danni che queste forme di violenza causano agli individui e alle società, tenuto anche conto delle nuove forme di violenza on line;

 

  1. accoglie quindi con favore l’iniziativa della Commissione europea di riunire in un unico strumento giuridico le norme minime applicabili a tutti i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica finalizzata a creare una convergenza verso l’alto di tali norme tale da garantire parità di trattamento alle vittime e prevenire e combattere queste forme di violenza prima, durante e dopo il procedimento penale;

 

con riferimento al Capo 2 – Reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile e criminalità informatica

 

  1. valuta positivamente l’armonizzazione minima riguardante la definizione di alcuni reati configurabili come sfruttamento sessuale o come criminalità informatica e le conseguenti sanzioni penali;

 

  1. esprime apprezzamento per l’introduzione dell’elemento del consenso quale elemento costitutivo del reato di stupro che garantisce un uguale livello di protezione in tutta l’Unione europea e consente la piena protezione dell’integrità sessuale della vittima, soprattutto a livello giudiziario, spostando l’onere della prova di un esplicito consenso sull’autore della violenza al fine di contrastare un’interpretazione delle norme basata su stereotipi sessisti dannosi;

 

  1. richiama, a tal proposito, la pronuncia del Comitato delle Nazioni Unite che monitora la Convenzione per l’eliminazione di ogni discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 luglio 2022 che, nel ribadire che laddove non c’è consenso c’è sempre violenza sessuale, ha rinvenuto negli interventi dell’autorità giudiziaria italiana l’azione di stereotipi sessisti e ha sottolineato l’importanza di modificare il reato di violenza sessuale, garantendo la centralità del consenso della vittima “come elemento determinante” del delitto;

 

  1. ritiene che la classificazione dei reati di natura informatica sia necessaria in considerazione della rapidità della trasformazione digitale e tenuto conto dell’effetto disinibente della rete che – in virtù del presunto anonimato sul web e del senso di impunità che generà – è in grado di moltiplicare la condivisione e la diffusione di immagini, offese, discorsi d’odio;

 

  1. valuta quindi positivamente la proposta della Commissione europea di inserire i reati di incitamento all’odio e generati dall’odio (hate crime e hate speech) all’art. 83 del TFUE e l’introduzione nella proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) di disposizioni atte a rimuovere contenuti illegali al fine di contrastare il “revenge porn”;

 

con riferimento al Capo 3 – Protezione delle vittime e accesso alla giustizia

 

  1. concorda con le misure della proposta atte a garantire un accesso facile e accessibile alla giustizia affinché le vittime, anche se minori, e comunque chiunque sia a conoscenza di reati di violenza, siano incoraggiate a sporgere denuncia, in maniera più semplice e accessibile, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, tutelando la dimensione di genere e prevedendo maggiori tutele per i minori;

 

  1. esprime preoccupazione sulle modalità con cui le autorità competenti sono tenute a garantire protezione e assistenza alla vittima a causa dei ritardi della presa in carico delle denunce da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dell’inadeguatezza con cui viene effettuata l’identificazione e la valutazione del rischio individuale e delle modalità con cui l’autorità giudiziaria tratta le segnalazioni di violenza contro le donne e di violenza domestica;

 

  1. evidenzia, a tal proposito, la necessità di prevedere e/o intensificare percorsi di formazione specifica e permanente rivolti a tutte le autorità e agli organismi competenti affinché svolgano celermente e adeguatamente la valutazione individuale del rischio, necessaria per preservare l’incolumità della vittima e fornire un’assistenza su misura, ed evitino il perpetuarsi di stereotipi sessisti che portano ad una vittimizzazione secondaria o ripetuta in tutte le fasi del procedimento;

 

  1. segnala al legislatore nazionale, in fase di recepimento della direttiva, la necessità di rafforzare e integrare gli strumenti con cui l’autorità giudiziaria dispone misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e/o ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico;

 

  1. esprime parere favorevole circa il diritto della vittima a richiedere, anche prima della conclusione del procedimento penale, la rimozione di materiale online, o la disabilitazione all’accesso ad uno o più elementi del materiale in questione, attraverso ordini giuridici emanati dall’autorità giudiziaria competente nei confronti dei prestatori di servizi intermediari senza che ciò pregiudichi l’azione investigativa e penale;

 

  1. auspica che vengano attuate ulteriori misure di contrasto alla violenza on line, anche attraverso protocolli con prestatori di servizi per la gestione dei contenuti web affinché sia consentito alle/agli utenti di segnalare con maggiore facilità contenuti illeciti per una celere rimozione;

 

  1. concorda sul diritto della vittima a richiedere, anche nel corso del procedimento penale, un risarcimento a carico dell’autore del reato a copertura di tutti i danni e del trauma subito e dei costi sostenuti per superarli, compresi i costi terapeutici, l’impatto sulla situazione occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima;

 

con riferimento al Capo 4 – Assistenza alle vittime

 

  1. accoglie con favore le disposizioni della proposta in esame con riferimento all’assistenza specialistica alle vittime di violenza che deve essere garantita per un congruo periodo di tempo e anche in assenza di una denuncia ufficiale, per consentire cure fisiche e psicologiche in tutti i casi di violenza, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l’aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online;

 

  1. evidenzia la necessità di garantire risorse umane e finanziarie affinché sia garantito su tutto il territorio un numero sufficiente di presidi per l’assistenza medica sanitaria volti a dare risposte immediate alle vittime e in grado di accogliere le vittime con particolari necessità, quali ad esempio le donne con disabilità, le minori, le donne migranti anche se prive di documenti, le donne senza fissa dimora, le lavoratrici del sesso;

 

  1. evidenzia altresì la necessità di prevedere maggiori finanziamenti volti a sostenere e ad incrementare numericamente le case rifugio, che svolgono un ruolo fondamentale non solo per quanto riguarda la protezione delle vittime e il benessere dei figli, ma anche per mettere le donne in condizione di avere tutte le informazioni utili per acquisire consapevolezza su diritti, capacità e possibilità verso un nuovo percorso di vita autonoma;

 

  1. accoglie con favore la proposta di rendere disponibili servizi di consulenza esterna per le vittime di molestie sessuali sul lavoro e per i datori di lavoro in grado di prestare consulenza ad entrambe le parti su come affrontare adeguatamente tali situazioni, incluso l’allontanamento dell’autore del reato o la conciliazione veloce se la vittima vi acconsente;

 

  1. concorda pienamente sulla necessità di prevedere per le vittime minori misure di sostegno specifiche da attivare celermente con il supporto di personale specializzato in grado di garantirne l’incolumità e sostenerli da un punto di vista psicologico, emotivo ed educativo;

 

con riferimento al Capo 5 – Prevenzione

 

  1. ricorda che sul tema della prevenzione della violenza di genere e domestica vengono già implementate numerose misure sia a livello nazionale che regionale, tra cui campagne di comunicazione di massa e azioni mirate per il rispetto delle differenze, il contrasto agli stereotipi di genere dannosi, l’educazione al rispetto delle differenze, la comunicazione non violenta, oltre a programmi specifici dedicati agli autori delle violenze;

 

  1.  sottolinea la necessità di coordinare l’azione e gli obiettivi dei programmi e dei Centri per uomini autori di violenza CUAV con l’azione strutturata dei Centri antiviolenza CAV, per evitare divergenze normative e fattuali nell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

 

  1. considera tuttavia fondamentale investire maggiormente sulla formazione continua dei professionisti che entrano in contatto con le vittime – compresi gli insegnanti, il personale sportivo, gli operatori socio-culturali e gli animatori giovanili, gli operatori socio-sanitari, le forze dell’ordine, il personale giudiziario, gli avvocati, i giornalisti, i datori di lavoro, il personale addetto alla vigilanza nel settore sia pubblico che privato – affinché intendano la violenza in ottica di genere e non sottovalutino quanto viene denunciato dalla vittima, ma possano riconoscere i casi di violenza ed affrontarli celermente e adeguatamente, interagendo in modo consono con la vittima, in nome del principio di specificità di queste forme di violenza e della valutazione del rischio individuale;

 

  1. ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento con i territori al fine di elaborare e realizzare ulteriori misure finalizzate all’educazione alle differenze, al contrasto agli stereotipi di genere dannosi e alla sensibilizzazione sulla non discriminazione, oltre a programmi di intervento rivolti agli autori di reato, o a chi teme di poterli commettere, al fine di ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e insegnare come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali, opporsi a modelli comportamentali violenti, assumersi la responsabilità delle proprie azioni e riflettere su atteggiamenti e convinzioni nei confronti delle donne;

 

  1. segnala, inoltre, la necessità di progettare campagne informative multilingue per le donne vittime violenza e violenza domestica affinché possano accedere con facilità e rapidità alle informazioni relative ai loro diritti e alle misure di protezione e assistenza disponibili sul territorio, ivi incluse le informazioni per la richiesta di assistenza finalizzata al contrasto della violenza on line;

 

  1. osserva che occorre sensibilizzare maggiormente i professionisti sul tema della intersezionalità e delle discriminazioni multiple, come ad esempio le donne disabili, poiché la violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancora più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione;

 

  1. ribadisce l’importanza di coinvolgere le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, i sindacati, le comunità interessate e altri portatori di interesse per realizzare campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca ed educativi finalizzati anche alla costruzione di nuovi modelli linguistici e allo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale per contrastare gli stereotipi di genere dannosi, elaborare misure di contrasto alla violenza online e agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società;

 

  1. auspica una maggiore collaborazione con il servizio pubblico di informazione, i gestori dei media nazionali e locali privati affinché si intensifichino sia le campagne di sensibilizzazione al tema del rispetto dele differenze, del contrasto agli stereotipi dannosi, sia campagne informative sulle misure di protezione per le vittime di violenza contro le donne e i programmi dedicati agli uomini autori di reato;

 

con riferimento al Capo 6 – Coordinamento e cooperazione

 

  1. ritiene fondamentale nella lotta a queste forme di violenza l’istituzione di meccanismi adeguati a garantire il coordinamento delle politiche e rafforzare la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, con le organizzazioni della società civile in tutte le fasi del percorso finalizzato al contrasto a queste forme di violenza: dall’elaborazione delle politiche fino alla loro concreta attuazione in tutti i livelli di intervento (prevenzione, formazione, assistenza e protezione) incluso il monitoraggio e la valutazione di impatto delle misure implementate;

 

  1. osserva che in Italia i dati sulla violenza di genere e violenza domestica sono regolarmente raccolti e ribadisce che tale buona pratica è essenziale per la formulazione di strategie adeguate al contrasto di tali forme di violenza e, a tal proposito, auspica che la proposta di direttiva favorisca il monitoraggio da parte di tutti gli Stati membri al fine di colmare lacune a livello di dati completi e comparabili;

 

  1. si invita a rafforzare relazioni e interventi di sostegno ai movimenti delle donne iraniane, afgane e di altre parti del mondo, per la libertà e i diritti ispirati ai principi fondativi dell’Europa sulla difesa e promozione dei diritti umani;

 

in conclusione:

 

  1. esprime una valutazione positiva della proposta di direttiva con riferimento a finalità e obiettivi;

 

  1. dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere  la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

 

  1. dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell’articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell’ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 9 della legge 234 del 2012;

 

  1. impegna la Giunta ad informare l’Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia- Romagna sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica oggetto della presente Risoluzione e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

 

  1. dispone, inoltre, l’invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

 

 

 

I presidenti POMPIGNOLI e AMICO, in assenza di ulteriori interventi, ringraziano e dichiarano chiusa la seduta congiunta.

 

La seduta termina alle ore 16,40.

 

Approvato nella seduta del 20 ottobre 2022.

 

La segretaria

Il Presidente

Monica Bernardi

Federico Alessandro Amico

 

 

 

ALLEGATO 1

 

Proposta di modifica n.1 Castaldini

al punto L), dopo il periodo

“considerato che chiunque potrebbe essere vittima potenziale di queste forme di violenza che sono sempre più frequenti e trasversali e, pertanto, non devono essere considerate un’emergenza, ma una drammatica quotidianità che rispecchia modelli culturali caratterizzati da narrazioni stereotipate sul ruolo della donna nella società e, in particolare, in famiglia”

le parole “o nel gruppo dei pari

 

Proposta di modifica n.2 Castaldini

al punto 18), dopo il periodo

“evidenzia la necessità di garantire risorse umane e finanziarie affinché sia garantito su tutto il territorio un numero sufficiente di presidi per l’assistenza medica sanitaria volti a dare risposte immediate alle vittime e in grado di accogliere le vittime con particolari necessità, quali ad esempio le donne con disabilità,”

le parole “le minori,

 

Proposta di modifica n.3 Mori

A pagina 9, nel paragrafo “con riferimento al Capo 5 – Prevenzione”, dopo il punto 22 è aggiunto il seguente periodo:

“22 bis. Sottolinea la necessità di coordinare l’azione e gli obiettivi dei programmi e dei Centri per uomini autori di violenza CUAV con l’azione strutturata dei Centri antiviolenza CAV, per evitare divergenze normative e fattuali nell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.”

 

Proposta di modifica n.4 Mori

A pag. 10, nel paragrafo “con riferimento al Capo 6 – Coordinamento e cooperazione”, dopo il punto 30, è aggiunto il seguente:

“30 bis. Si invita a rafforzare relazioni e interventi di sostegno ai movimenti delle donne iraniane, afgane e di altre parti del mondo, per la libertà e i diritti ispirati ai principi fondativi dell’Europa sulla difesa e promozione dei diritti umani.”

 

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