LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 18
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI. MODIFICA DELL'AMMONTARE PER ALCUNI TIPI DI CONCESSIONI
(Legge di pura modifica. Vedi art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n.1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 30 aprile 1984
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 9, primo comma, della Legge regionale 27 dicembre 1971 n. 1, come sostituito dall'art. 1 della Legge regionale 22 dicembre 1983 n. 41, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2
La Regione restituisce ai titolari delle concessioni indicate all'art. 1, i quali hanno versato agli uffici del Registro l'imposta nella misura determinata dalla Legge 22 dicembre 1983 n. 41 la maggior somma pagata rispetto a quella dovuta a norma della presente legge.
La restituzione è effettuata a domanda.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 aprile 1984