LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12
INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
(sostituito da art. 1 L.R. 15 aprile 1988 n. 12)
La Regione Emilia-Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici.
Art. 2
(sostituito da art. 2 L.R. 15 aprile 1988 n. 12)
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di Soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori;
e) alla prosecuzione delle ricerche in atto nei laboratori sperimentali di speleologia operanti nel territorio regionale, nonché agli studi ed alle pubblicazioni inerenti le ricerche speleologiche di interesse regionale e locale;
f) all'aggiornamento, alla conservazione ed alla computerizzazione dei dati catastali delle grotte della regione.
Art. 3
(sostituito da art. 3 L.R. 15 aprile 1988 n. 12)
La Regione concede altresì contributi destinati:
a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto "Posti di chiamata per soccorso alpino", possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purché documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 (Diritto allo studio) e dirette alla diffusione della tutela naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e della conoscenza del patrimonio speleologico regionale;
e) all'organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia.
Art. 3 bis
(articolo abrogato da art. 10 L.R. 10 luglio 2006 n. 9)
abrogato
Art. 4
(sostituito da art. 29 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 5
(abrogato da art. 56 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
abrogato.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 2 e per quelli di cui all'art. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione.