LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12
INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985
Art. 3
La Regione concede altresì contributi destinati:
a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini e opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione e arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto " Posti di chiamata per soccorso alpino", possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purchè documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica, sia al fine di prevenire gli infortunii in montagna.