LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12
INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985
Art. 5
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge.