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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 5
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge.

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