LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12
INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 2 e per quelli di cui all'art. 3.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.