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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si considera:
a) "apicoltore apistico" l'apicoltore che esercita la attività apistica ai fini economici e ricava almeno il 30% del reddito direttamente dall'allevamento delle api.
2. Si definisce inoltre:
a) "arnia" il contenitore per api, che può essere " razionale" se a favi mobili, " rustica" o " villica" se a favi fissi;
b) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;
c) "apiario" un insieme unitario di alveari.

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