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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 10
Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio dell'attività qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:
a) lire quattrocento milioni per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. a);
b) lire duecentocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett.b);
c) lire centocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. c).
2. Il deposito cauzionale, purchè sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia.
3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.
4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività, previa verifica effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività di pendenze in corso, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.

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