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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 11
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonchè a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonchè dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti 'tutto compresò così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno.
2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere depositata presso la Provincia competente.

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