Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 16
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da L.3.000.000 a L.18.000.000:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati.
2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da L. 1.500.000 a L.3.000.000:
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett. b) e al comma 2, la autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e successivamente revocata.
4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa erogate.

Espandi Indice