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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

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