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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 8
Requisiti professionali
1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno o dall'aver superato apposito esame di idoneità tecnica.
3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneità e per il rilascio dei relativi attestati.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale.
5. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2, o nel caso di filiali o succursali, la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attività all'interno dell'impresa con carattere di continuità ed esclusività.

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