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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse.
3. La Regione dà comunicazione all'organo governativo competente delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati delle agenzie di viaggio operanti in regione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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