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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Titolo III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 13
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983 Sito esterno. Le medesime associazioni sono comunque tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo.
2. Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalità politiche o sportive, qualora non svolgano le attività di cui all'art. 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati.
3. Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresì organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti. Di tali iniziative deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti.
4. E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di Enti o organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.
Art. 14
Commercializzazione di singoli servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo o consortile o cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività nell'ambito degli elenchi merceologici previsti nella relativa licenza di esercizio commerciale.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2, con qualsivoglia modalità, sia che venga gestito da singoli fornitori o da fornitori associati tra loro in qualsiasi forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non vengano dotati della prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di attività di agenzia di viaggi.
4. Le attività di informazione ed accoglienza attualmente svolte sulla base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano attività di prenotazione e commercializzazione di singoli servizi turistici, di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni:
a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte di qualunque fornitore locale e venga previsto un sistema di controllo della imparzialità assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o in modo automatico nello svolgimento del servizio autorizzato dal Comune;
b) venga espressamente previsto nel disciplinare di concessione che la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attività di commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oneri a carico dell'Ente pubblico.

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