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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Espandere area tit3 Titolo III - ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Espandere area tit4 Titolo IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Chiudere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17 - Norme transitorie
Art. 18 - Abrogazione della L.R. n. 31 del 1984
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
Art. 2
Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre agenzie;
c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).
Art. 3
Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonchè di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonchè l'attività di educazione al viaggio, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
l) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici;
m) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
n) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
o) l'organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di mani festazioni fieristiche;
p) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività, nonchè l'apertura di agenzie succursali o filiali di agenzie principali, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo nonchè del progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto, qualora adottato. La domanda dovrà indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda agenzia.
3. Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:
a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche. A tal fine la Provincia trasmette copia della richiesta di autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia apposito nullaosta o comunica il diniego entro i termini stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
c) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, sulla base di idonea documentazione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno.
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
5. La Provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
7. Il titolare dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di viaggio e turismo è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;
g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e succursale.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) e g), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) e g) comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.
Art. 7
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
Art. 8
Requisiti professionali
1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno o dall'aver superato apposito esame di idoneità tecnica.
3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneità e per il rilascio dei relativi attestati.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale.
5. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2, o nel caso di filiali o succursali, la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attività all'interno dell'impresa con carattere di continuità ed esclusività.
Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse.
3. La Regione dà comunicazione all'organo governativo competente delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati delle agenzie di viaggio operanti in regione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 10
Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio dell'attività qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:
a) lire quattrocento milioni per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. a);
b) lire duecentocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett.b);
c) lire centocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. c).
2. Il deposito cauzionale, purchè sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia.
3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.
4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività, previa verifica effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività di pendenze in corso, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.
Art. 11
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonchè a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonchè dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti 'tutto compresò così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno.
2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere depositata presso la Provincia competente.
Art. 12
Pacchetti turistici Programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro mezzo informativo concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, ai fini della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.
2. Per i 'pacchetti turisticì si applica la specifica disciplina stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno concernente "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compresò.
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge n. 1084 del 1977 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio costituisce parte integrante dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.
5. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza (c.d. numero verde), che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli organismi di tutela del turista.
6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni trasmettono alla Provincia territorialmente competente copia delle pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai programmi di viaggio.
Titolo III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 13
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983 Sito esterno. Le medesime associazioni sono comunque tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo.
2. Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalità politiche o sportive, qualora non svolgano le attività di cui all'art. 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati.
3. Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresì organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti. Di tali iniziative deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti.
4. E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di Enti o organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.
Art. 14
Commercializzazione di singoli servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo o consortile o cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività nell'ambito degli elenchi merceologici previsti nella relativa licenza di esercizio commerciale.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2, con qualsivoglia modalità, sia che venga gestito da singoli fornitori o da fornitori associati tra loro in qualsiasi forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non vengano dotati della prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di attività di agenzia di viaggi.
4. Le attività di informazione ed accoglienza attualmente svolte sulla base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano attività di prenotazione e commercializzazione di singoli servizi turistici, di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni:
a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte di qualunque fornitore locale e venga previsto un sistema di controllo della imparzialità assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o in modo automatico nello svolgimento del servizio autorizzato dal Comune;
b) venga espressamente previsto nel disciplinare di concessione che la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attività di commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oneri a carico dell'Ente pubblico.
Titolo IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 15
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:
a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con DLgs 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno e dalla direttiva 93/13/CEE recepita con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno;
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa della attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.
3. La Provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16.
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.
Art. 16
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da L.3.000.000 a L.18.000.000:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati.
2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da L. 1.500.000 a L.3.000.000:
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett. b) e al comma 2, la autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e successivamente revocata.
4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa erogate.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Norme transitorie
1. Le misure dei depositi cauzionali previste dall'art. 10 sono ridotte di due terzi per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente operanti, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province competenti, da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma precedente, dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali dovuti ai sensi della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
3. La riduzione prevista al comma 1 si applica anche alle nuove agenzie di viaggio e turismo autorizzate successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a quelle operanti da meno di 5 anni, al compimento di 5 anni di regolare attività, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province competenti.
4. In sede di prima applicazione della legge, allo scopo di garantire la qualità dei nuovi accessi e di monitorare la fase di avvio del processo di liberalizzazione, le autorizzazioni per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 2, lett. b) e lett. c), nel territorio complessivamente considerato di ciascuna Provincia non potranno superare, rispetto al numero di agenzie previste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996, l'incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 per il triennio 1997/99, le Province annualmente stabiliranno e pubblicizzeranno i criteri di priorità e le scadenze per il rilascio delle nuove concessioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze attinenti ad una migliore redistribuzione territoriale dei servizi delle agenzie di viaggio e turismo e alle localizzazioni in comuni attualmente privi di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 18
Abrogazione della L.R. n. 31 del 1984
1. La L.R. 14 giugno 1984, n. 31 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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