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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 27 marzo 2000

Art. 39
Opere di interesse comunale
1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.
2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno.
3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 Sito esterno costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34. E' comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno e dell'art. 40 della presente legge.

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