LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022
INDICE
Art. 1 - Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
Art. 2
-
Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
Art. 3 - Estinzione del contenzioso
Art. 4 - Abrogazione di norme
Art. 5 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - | Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; |
divisione 40 - | Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore; |
divisione 64 - | Poste e telecomunicazioni; |
divisione 65 - | Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); |
divisione 66 - | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; |
divisione 67 - | Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. |
2.
L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
(prima sostituito da art. 34 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi da art. 1 L.R. 24 marzo 2022, n. 3)
Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)
di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c)
di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d)
di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1.
Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2.
Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1.
È abrogato il comma 1 bis dell'
articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.