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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 2
Obbligo di presentazione del DURC
1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario e del cedente, con le modalità previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3 della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

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