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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 12
Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni
1. Ogni Azienda USL attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.
2. Le informazioni contenute in tale portale sono fornite:
a) in formato testuale, accessibile alle persone con disabilità e con servizio multilingue;
b) in modalità georeferenziata attraverso una mappa grafica, sulla base dei dati che il Comune è tenuto a fornire all'Azienda USL;
c) in modalità ottimizzata anche per la fruizione da dispositivi mobili;
d) in formato open data, affinché siano fruibili ed eventualmente replicabili su altri dispositivi e portali informativi.
3. Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, completi di tutti i dati richiesti all'articolo 13, comma 9, nonché le informazioni sulle ferie e altre indicazioni ritenute utili.

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