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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Titolo I
Disposizioni generali e finalità
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative, nell'ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio, in coerenza con la normativa statale e ai sensi dell'articolo 64, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), detta le norme regionali in materia di organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate.
2. Ai fini della semplificazione normativa, la presente legge riordina le disposizioni regionali in materia di esercizi farmaceutici con particolare riferimento a:
a) dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale;
b) servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza;
c) attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali;
d) accessibilità telematica delle informazioni inerenti aperture, chiusure, turni e orari del servizio farmaceutico.

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