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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Titolo III
Servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza
Art. 10
Competenze del Comune
1. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative in materia di:
a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 Sito esterno e dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968 Sito esterno;
b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
e) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;
f) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto;
g) decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 362 del 1991 Sito esterno. In presenza di più titolari interessati al decentramento, il Comune individua i criteri e le modalità per dare corso a una selezione;
h) chiusura delle farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici qualora non sussistano più le ragioni che ne hanno determinato l'apertura, previste all'articolo 8, commi 1 e 4, e all'articolo 9, comma 1.
2. Il Comune riconosce la titolarità della farmacia, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dell'effettiva apertura della farmacia. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura e il riconoscimento della titolarità sono trasmessi all'Azienda USL territorialmente competente e alla Regione.
Art. 11
Competenze dell'Azienda Unità sanitaria locale
1. Sono di competenza dell'Azienda USL le funzioni amministrative in materia di:
a) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge n. 221 del 1968 Sito esterno;
b) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
c) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;
d) raccolta delle comunicazioni pervenute da parte del direttore o del titolare della farmacia, in relazione all'assunzione e alla dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
e) tenuta ed aggiornamento dell'Albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
f) attività propositiva e di istruttoria degli atti di competenza del Comune;
g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;
h) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze spettanti alle farmacie convenzionate;
i) istituzione e gestione del portale informativo di cui all'articolo 12;
j) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, non attribuito ad altri enti dalla legge.
Art. 12
Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni
1. Ogni Azienda USL attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.
2. Le informazioni contenute in tale portale sono fornite:
a) in formato testuale, accessibile alle persone con disabilità e con servizio multilingue;
b) in modalità georeferenziata attraverso una mappa grafica, sulla base dei dati che il Comune è tenuto a fornire all'Azienda USL;
c) in modalità ottimizzata anche per la fruizione da dispositivi mobili;
d) in formato open data, affinché siano fruibili ed eventualmente replicabili su altri dispositivi e portali informativi.
3. Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, completi di tutti i dati richiesti all'articolo 13, comma 9, nonché le informazioni sulle ferie e altre indicazioni ritenute utili.
Art. 13

(prima sostituiti commi 5, 6 e 7 da art. 32 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 poi modificato comma 7 da art. 38 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, poi modificati commi 8 e 9 da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie
1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore.
3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate.
4. L'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. Comuni confinanti possono richiedere all'Azienda USL che la definizione di tali turni avvenga sull'insieme delle farmacie comprese nel loro territorio.
5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.
6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.
7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.
8. La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderne la possibilità per le farmacie inadempienti, fino al ripristino delle modalità indicate al comma 6....
9. L'indicazione dei turni delle farmacie deve comprendere denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità. L'indicazione del numero telefonico è condizione per la concessione del turno notturno nella modalità di cui al comma 6....
10. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni con le informazioni richieste al comma 9.
11. L'Azienda USL pubblicizza i turni tramite il portale informativo di cui all'articolo 12.
12. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle farmacie di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.
Art. 14
Chiusura per ferie
1. Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco di un anno, la chiusura per il periodo massimo di trenta giorni, secondo le modalità e tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dall'Azienda USL, sentiti i Sindaci, l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica.
2. Fatte salve le chiusure autorizzate ai sensi dell'articolo 10, comma, 1 lettera d), la chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.
3. L'Azienda USL deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione sulle farmacie che prestano servizio nei periodi di ferie, in particolare attraverso il portale informativo di cui all'articolo 12.
Art. 15
Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate
1. Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'articolo 15 della legge n. 475 del 1968 Sito esterno e delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. La consegna a domicilio di cui al comma 1 può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta, sotto la responsabilità del farmacista.
3. In caso di prescrizione in formato digitale, la ricetta è rappresentata dal suo codice identificativo unitamente al codice fiscale dell'assistito; questi sono i dati da comunicare al farmacista per il ritiro dei farmaci presso la farmacia. Nel caso della consegna a domicilio tali dati possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalità telematica.
4. Il responsabile della farmacia assicura qualità e sicurezza del servizio.
5. Per esigenze di tutela della salute, la Regione, sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti e le associazioni di categoria, può adottare linee di indirizzo in materia di consegna dei farmaci al domicilio, volte a garantire qualità e sicurezza del servizio stesso.
Art. 16
Vigilanza sulle farmacie
1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio di farmaci, è esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL.
2. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Dipartimento di sanità pubblica e da personale amministrativo appartenenti all'Azienda USL.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attività di vigilanza.

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