LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2
NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IV
Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali
Art. 17
Attività e servizi erogabili in farmacia
1. In applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione dei farmaci.
2. Tutte le attività devono essere avviate e svolte nel rispetto della specifica normativa di settore vigente in materia, compresi i regolamenti locali. L'esercizio di servizi di rilievo sanitario e socio-sanitario soggetti a specifica autorizzazione è consentito nei locali idonei della farmacia previa acquisizione dell'autorizzazione stessa da parte del titolare di esercizio farmaceutico.
3. Per esigenze di tutela della salute, la Regione può, con proprio atto, subordinare l'esercizio di determinati servizi in farmacia al rispetto di specifici requisiti organizzativi e strutturali.
4. In ogni caso all'interno della farmacia è vietato l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.
5. Nel rispetto prioritario del diritto alla salute è dovere del farmacista che i prodotti sugli scaffali vengano disposti e le informazioni su prodotti e servizi vengano fornite in modo da garantire la distinguibilità da parte dei cittadini fra prodotti sanitari e altri prodotti prettamente commerciali.