LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2
NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo VI
Norme in materia di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
Art. 23
Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.
2. L'assistito, anche se esente, che non si presenta alla data e all'ora della prestazione prenotata ed omette, senza idonea giustificazione, di effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa è applicata e riscossa dall'Azienda USL territorialmente competente in relazione alla struttura presso la quale è stato fissato l'appuntamento, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Alla medesima Azienda sono attribuiti i relativi proventi.
3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, disciplina le modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale al fine della corretta applicazione del presente articolo e della sua più ampia informazione all'utenza, le cause di giustificazione, nonché la decorrenza delle misure indicate al comma 2.